Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.5 lavoro agricolo |
Data: | 29/03/1991 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. (Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere). |
Art. 2. (Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributio premi previdenziali ed assistenziali). |
Art. 4. (Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia). |
Art. 5. (Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto). |
Art. 6. (Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali). |
Art. 7. (Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere). |
Art. 8. (Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche). |
Art. 9. (Casse edili). |
Art. 9 bis. (Interpretazione autentica). |
Art. 9 ter. (Indennità di trasferta). |
Art. 10. (Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE). |
Art. 11. (Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato). |
Art. 12. (Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990). |
Art. 13. (Differimento di termini). |
Art. 14. (Entrata in vigore). |
§ 2.5.8 – D.L. 29 marzo 1991, n. 103. [1]
Disposizioni urgenti in materia previdenziale.
(G.U. 2 aprile 1991, n. 77).
Art. 1. (Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere).
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:
a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;
b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.
Art. 2. (Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa:
a) i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della
b) i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della
2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.
3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.
4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzate secondo le norme di cui all'articolo 14 della
5. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 14 della
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 3. (Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributio premi previdenziali ed assistenziali).
1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi [4].
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria [5].
4. [6].
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4 del
6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del
7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del
7 bis. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della
8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 15 giugno 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 8.
10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.
11. Non è considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla
11 bis. Non costituisce altresì violazione del segreto di ufficio la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonché delle società ad esse collegate [12].
12. Con apposite convenzioni le amministrazioni di cui al comma 11 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Le stesse amministrazioni definiscono, altresì, con convenzioni le modalità attraverso le quali gli organismi di cui al comma 11 bis renderanno disponibili con sistemi automatizzati i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni dovranno prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati [13].
12 bis. Le informazioni oggetto della fornitura dovranno comprendere anche il numero di codice fiscale degli utenti. A tal fine, ove non previsto , l'obbligo di cui all'articolo 6 del
12 ter. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione, le stesse convenzioni definiscono i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati [15].
12 quater. Le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche nel caso di scambio di dati ai sensi dell'articolo 4 del
12 quinquies. Per agevolare l'inserimento del codice fiscale negli archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici e privati tenuti all'obbligo di indicazione del codice fiscale, l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i relativi dati anagrafici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni [17].
12-sexies. Il comma 3 dell'articolo 9 del
13. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del
13 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i contributi previdenziali dovuti ad enti, istituti e casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi [19].
14. All'articolo 18 della
«3 bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
14 bis. Al comma 2 dell'articolo 19 della
Art. 4. (Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia).
1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della
2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della
3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.
Art. 5. (Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto).
1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del
Art. 6. (Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali).
1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7. (Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere).
1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del
Art. 8. (Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche). [21]
Art. 9. (Casse edili).
1. L'articolo 12 della
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.
Art. 9 bis. (Interpretazione autentica). [22]
1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della
2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione.
Art. 9 ter. (Indennità di trasferta). [24]
1. L'articolo 12, secondo capoverso, numero 1), della
Art. 10. (Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE).
1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del
Art. 11. (Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato).
1. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante, nonché fra gli istituti di patronato riconosciuti nel 1989 i quali hanno dovuto nell'anno far ricorso a crediti delle organizzazioni promotrici. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro [25].
2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del
2 bis. Le somme affluite al fondo di cui all'articolo 5 del
a) quanto al sessanta per cento, in proporzione al numero dei soggetti assistiti, tra la data di entrata in vigore della
b) quanto al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS), Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ITAL); al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per l'artigianato (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO); al restante sei per cento tra gli istituti di patronato: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiani italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza ai lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti di patronato e di assistenza sociale ciascun raggruppamento farà pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti appartenenti al raggruppamento medesimo e recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento alle spese sostenute per promuovere ed organizzare l'attività di cui al presente comma [26].
2 ter. La costituzione, l'attività, la vigilanza e l'erogazione del contributo al finanziamento degli uffici di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste sono disciplinate, a far tempo dall'esercizio 1992, dalle disposizioni in vigore per tutto il territorio nazionale [27].
2 quater. L'ordine del Governo militare alleato del 27 dicembre 1947, n. 77, nel testo modificato dall'ordine del 14 aprile 1949, n. 80, ed ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui al comma 2 ter rimangono in vigore sino alla ripartizione definitiva relativa all'esercizio 1991 [28].
Art. 12. (Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990).
1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della
2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della
3. [29].
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 35 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della
Art. 13. (Differimento di termini).
1. Per il primo anno di applicazione della
2. Il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui all'art. 14, comma 1, della
3. Il termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, di cui all'articolo 7, comma 10, della
3 bis. La facoltà di riscatto di cui all'articolo 11 della
Art. 14. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Comma così sostituito dall'art 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della
[7] Comma così modificato dalla
[8] Comma così modificato dalla
[9] Comma aggiunto dalla
[10] Comma così modificato dalla
[11] Comma così sostituito dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma così sostituito dalla
[14] Comma aggiunto dalla
[15] Comma aggiunto dalla
[16] Comma aggiunto dalla
[17] Comma aggiunto dalla
[18] Comma aggiunto dalla
[19] Comma aggiunto dalla
[20] Comma aggiunto dalla
[21] Articolo abrogato dall'art. 86 del
[22] Articolo inserito dalla
[23] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[24] Articolo aggiunto dalla
[25] Comma così modificato dalla
[26] Comma aggiunto dalla
[27] Comma aggiunto dalla
[28] Comma aggiunto dalla
[29] Comma abrogato dalla
[30] Comma aggiunto dalla