§ 10.5.38 - L. 14 dicembre 1970, n. 1088.
Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:14/12/1970
Numero:1088


Sommario
Art. 1.      Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe [...]
Art. 2.      Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una [...]
Art. 3.      Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:
Art. 4.      Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di [...]
Art. 5. 
Art. 6.      I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della [...]
Art. 7.      Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1971.
Art. 8.      I nuclei familiari, dei quali uno o più componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari [...]
Art. 9. 
Art. 10.      E' istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:
Art. 11.      All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al [...]


§ 10.5.38 - L. 14 dicembre 1970, n. 1088.

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

(G.U. 9 gennaio 1971, n. 6).

 

Art. 1.

     Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti.

     Detta indennità, da corrispondere anche durante le domeniche e le festività, non potrà comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuerà ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.

     L'indennità è maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.

     Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennità minima di lire 1.200 giornaliere è ridotta alla metà.

     L'indennità predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non è dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.

 

     Art. 2.

     Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennità post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.

     L'indennità post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, è ridotta alla metà per i familiari a carico degli assicurati.

     Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:

     lire 25.000 più lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria;

     lire 15.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

 

     Art. 4.

     Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate [1].

     Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione [2].

     Ai familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di età ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.

     L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno nè con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

     L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale [3].

     Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda [4].

     Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge [5].

     L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidità pensionabile. Per tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale può servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali.

     Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.

 

     Art. 5. [6]

     I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.

     L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti il regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000.

 

     Art. 6.

     I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

     Art. 7.

     Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1971.

 

     Art. 8.

     I nuclei familiari, dei quali uno o più componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.

 

     Art. 9. [7]

     Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative.

     La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

     In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale.

 

     Art. 10.

     E' istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:

     a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;

     b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali;

     c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare;

     d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;

     e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle università;

     f) i soldati cutinegativi, all'atto dell'arruolamento [8].

     Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

     Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.

 

     Art. 11.

     All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall’art. 6 della L. 6 agosto 1975, n. 419.

[2] Comma così sostituito dall’art. 6 della L. 6 agosto 1975, n. 419.

[3] Comma già sostituito dall’art. 6 della L. 6 agosto 1975, n. 419 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L. 4 marzo 1987, n. 88.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 4 marzo 1987, n. 88.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 4 marzo 1987, n. 88.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L. 4 marzo 1987, n. 88.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L. 6 agosto 1975, n. 419.

[8] Comma abrogato dall’art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso art. 93 della L. n. 388/2000.