Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 11/03/1988 |
Numero: | 67 |
§ 27.8.12 - Legge 11 marzo 1988, n. 67.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).
(G.U. 14 marzo 1988, n. 61, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della
3. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della
5. Gli importi previsti dal comma 4 per le Tabelle B e C e quelli corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle B e C, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi è destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da finanziare stabilito dal comma 1 del presente articolo.
6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della
7. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della
8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della
10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della
11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, della
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla
2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del
1. [4].
2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del
3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.
4. Gli interessi previsti dalla
5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del
9. E' altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del
10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo.
11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.
12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del
1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al
2. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 3 comma 3, della
3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del
4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della
5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità determinati con decreto del Ministro delle finanze.
6. L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.
7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.
8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.
9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.
10. Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.
11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.
12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.
13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:
a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.
14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.
15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.
16. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del
17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.
18. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12.
19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.
20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del
21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonché alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.
22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori; b) acquaviti; c) estratti alcolici; d) profumerie alcoliche; e) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102.000 ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del
23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della
24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.
25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio
26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo; in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.
27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del
28. Il quinto comma dell'articolo 3 della
29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo.
30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla
31. [6]
32. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 19 del
33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto [7].
34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.
35. [Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo] [8].
36. Le cessioni e importazioni effettuate dal 1° gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'art. 26,
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al
3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della
4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al
5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento [13].
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro [14].
6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del
7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del
8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
9. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del
10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della
2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della
3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1989.
4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della
5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.
6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della
1. L'articolo 129, primo comma, del regio
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della
2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali.
Capo III
DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTIE DELLE TELECOMUNICAZIONI
1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della
3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie della Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3 , n. 3), della stessa
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.
4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della
5. Il comma 6 dell'articolo 2 della
6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e delle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorità, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali, l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara".
7. A sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della
8. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata
a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;
b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
9. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della
10. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.
11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:
a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.
12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
13. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato. Il relativo onere è valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni [17].
14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonché per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Società dello stretto di Messina.
15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti fino ad oggi erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi.
17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dall'articolo 3, numero 3), della
18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro due anni [18] dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'art. 8 della
19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della
20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'art. 34 della
21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del
22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre, e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.
23. [19].
24. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, quarto comma della
25. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restano comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonché a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.
26. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della
27. Il limite di mutui che il comune di Roma è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli interventi è affidata all'Azienda di assistenza al volo.
Capo IV
INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui allo articolo 14, decimo comma, della
2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della
3. [20]
4. [21]
5. Il fondo di cui all'art. 1,
6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. E' altresì conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquatesimo anniversario della fondazione del teatro. E' conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinché sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto.
7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'art. 2, comma 1-bis,
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter,
9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri di istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della
10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della
11. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del
12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con
13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal
16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della
17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della
18. Al fondo di cui all'articolo 17 della
19. [Alle società finanziarie di cui all'articolo 16 della
20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della
21. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della
22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della
23. Il fondo di cui all'articolo 6 della
24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, n. 1), dell'articolo 11 della
25. Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.
26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del
27. Il comma 2 dell'articolo 3 del
28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla
29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della
30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti nn. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del
31. Per le finalità di cui al comma 30 nonché per l'applicazione dell'articolo 23 del
32. Per le finalità di cui alla
33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal
34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
35. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del
36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della
37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della
38. All'articolo 26 della
39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della
40. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della
a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;
b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA.
41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Il fondo di cui all'articolo 3-octies del
43. E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della
44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla
45. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla
46. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato nonché per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
47. E' altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.
48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonché per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agroalimentari di cui all'articolo 11 della
49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla
50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità di cui al
51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.
52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonché di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della
54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.
55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.
56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 [24].
1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'articolo 8 della
2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della
Capo V
INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITA'
NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla
2. [25].
3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della
4. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del
5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della
6. Ai sensi dell'articolo 19-bis del
7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonché per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al
8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 è ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della
11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della
12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma 1, della
13. Per la finalità di cui all'articolo 3 della
14. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del
15. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla
16. Per le finalità e con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della
18. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale", nonché interessati dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
20. Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dell'area metropolitana di Cagliari, è autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.
21. Per l'attuazione della
22. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della
23. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della
24. [26].
25. E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del
26. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10 miliardi per la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla
27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della
28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della
29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura; lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e, rispettivamente, lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della
30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della
31. Per le stesse finalità di cui all'articolo 21 della
32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettera a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della
33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della
34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della
35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'articolo 21 della
36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del
37. Per le finalità di cui alla
38. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonché per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con onere di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.
39. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'art. 14,
40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, è autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione è demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici può a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64.
41. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.
42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.
43. In favore dell'Università degli studi della Calabria è autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonché per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.
44. La lettera b) dell'art. 4, secondo comma, della
45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della marina mercantile, previsto dall'articolo 39 della
46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla
47. Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'art. 1, del
48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della
49. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate nonché tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da esse richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi-benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonché di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.
1. In attuazione della
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'articolo 5 della
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettera a), b), e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della
[5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per le malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonché al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.
2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 1989 [28].
3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perché forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.
4. I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del
5. Al prontuario terapeutico, costituito dai medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale, sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti, in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma della
6. [31]
7. Alla Commissione di cui al
a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;
b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;
c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;
d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.
8. Il Ministero della sanità, su proposta della Commissione di cui al
9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del
10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della
11. [32].
12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine è prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del
14. [33].
15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialità medicinali e dei prodotti galenici.
16. I benefici previsti dall'articolo 1 del
17. E' istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attività sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanità, che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle università, delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.
18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della
19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del
20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 34.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità [35].
2. Il Ministro della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettera a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standars che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. [36].
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.
7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA
1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della
2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della
3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della
4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 27 della
5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della
6. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa [39].
7. A decorrere dal 1° gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla
8. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della
9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della
10. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, è stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi.
Tabella [40]
Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso) |
Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva |
sino al 33 per cento |
1,60 |
dal 33 per cento al 66 per cento |
1,35 |
dal 66 per cento al 90 per cento |
1,10 |
oltre il 90 per cento |
0,90 |
1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riservati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riservati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno [41].
3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della
1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico con
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:
a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.
3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:
a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;
c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;
f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;
g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;
h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.
4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.
6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con
8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.
10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.
11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.
Capo VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE
1. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla
2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, nonché degli enti ed istituti di cui al n. 6 dell'articolo 1 del
3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera i), della
4. I termini di cui all'articolo 9 della
5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonché quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del
a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi, qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della
b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalità nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento;
c) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire dal 1° gennaio 1987.
6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6 della
7. Per le unità sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della
8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.
9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.
10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonché alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato [42].
11. Al secondo comma dell'articolo 9 della
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, è utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'art. 14 della
13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.
14. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della
15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, del
17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.
18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
19. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali.
20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, per i quali viene impiegato personale già in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13.
21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree archeologiche per una fruibilità continuata e prolungata nell'arco dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e all'articolo 8 del
22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, è elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi, e, a decorrere, dall'anno 1989, è maggiorato secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo è ripartito tra gli enti locali della Sardegna per le finalità richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al
23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, nonché per altre emergenze di carattere socio-sanitario, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilità delle Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. E' altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio 1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonché per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del Fondo sanitario nazionale in favore dei policlinici e cliniche a gestione diretta, annessi alle facoltà di medicina delle università statali, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attività didattico-scientifiche, comunque funzionali alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla quantificazione dell'onere si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della
25. La lettera b) dell'articolo 2 della
1. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla
2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2, della
1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
2. [43].
3. [44].
4. [45].
5. [46].
6. [47].
7. [48].
8. [49].
1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri di preminente interesse nazionale, nonché per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonché per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del Ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, province e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di "rilevante interesse" dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intesa, autorizzazione approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o motivatamente negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro novanta giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente comma la localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione procedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perché ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza è convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma.
3. Restando in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.
4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata.
5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
1. A decorrere dall'anno 1988, è autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'isola che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 6, settimo comma, della
1. I trasferimenti statali disposti dal
2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.
3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi è destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui.
4. Il comma 6 dell'articolo 9 del
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della
6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della
7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliari a medio termine compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o più degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente.
8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della
9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della
1. Per le finalità di cui al
2. Con le medesime modalità previste dal comma 1 è concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.
3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con il
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
Tabella D
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 299 del
[4] Comma abrogato dall'art. 3 del
[5] Comma così modificato dall' art. 5 del
[6] Comma abrogato dall'art. 2 del
[7] Comma così modificato dall'art. 34 del
[8] Comma abrogato dall'art. 16 ter del
[9] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 1 del
[10] Comma così modificato dal D.M. 5 luglio 1989.
[11] Comma così modificato dal D.M. 5 luglio 1989.
[12] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[15] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 44 del
[16] La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[17] Comma così modificato dall'art. 4 del
[18] Comma così modificato dall'art. 1 del
[19] Comma abrogato dall'art. 4 del
[20] Comma abrogato dall' art. 9 del
[21] Comma abrogato dall' art. 9 del
[22] Comma abrogato dall'art. 23 del
[23] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art.7 del D.L. 20 maggio 1993, n.148.
[24] Comma così modificato dall'art. 3 del
[25] Comma abrogato dall'art. 2 bis del
[26] Comma abrogato dall'art. 166 del
[27] Comma modificato, da ultimo, dall'art. 2 del
[28] Comma così modificato dall' art. 2 della
[29] Comma così sostituito dall'art. 12 del
[30] Comma così sostituito dall'art. 12 del
[31] Comma abrogato dall'art. 12 del
[32] Comma abrogato dall'art. 26 del
[33] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2002.
[34] Per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi ai sensi del presente articolo, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 7 luglio 2016 (G.U. 18 luglio 2016, n. 166).
[35] Comma così modificato dall'art. 83 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001.
[36] Comma abrogato dall'art. 4 del
[37] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[38] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 3 del
[39] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 5 del
[40] Tabella così modificata dall'art. 12 del
[41] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 1989, n. 241, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'art. 10,
[42] Per una modifica del presente comma vedi l' art. 1 della
[43] Comma abrogato dall'art. 2 della
[44] Comma abrogato dall'art. 2 della
[45] Comma abrogato dall'art. 2 della
[46] Comma abrogato dall'art. 2 della
[47] Comma abrogato dall'art. 2 della
[48] Comma abrogato dall'art. 2 della
[49] Comma abrogato dall'art. 2 della