§ 27.8.12 - Legge 11 marzo 1988, n. 67.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:11/03/1988
Numero:67


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 


§ 27.8.12 - Legge 11 marzo 1988, n. 67.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

(G.U. 14 marzo 1988, n. 61, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1.

     1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonché le suddette regolazioni contabili - resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988.

     2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

     3. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

     4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 9.121,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

     5. Gli importi previsti dal comma 4 per le Tabelle B e C e quelli corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle B e C, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi è destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da finanziare stabilito dal comma 1 del presente articolo.

     6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

     7. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi ai capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno l'impegnabilità di ciascuna annualità è ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio.

     9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

     10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le province ed i comuni, nonché gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.

     11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

     Art. 4.

     1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata da 92 al 98 per cento.

     2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento.

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7.

     1. [4].

     2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazione di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

     4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

     5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;".

     6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: "né delle plusvalenze" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

     7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:"5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".

     8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10.

     9. E' altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo.

     11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.

     12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

 

     Art. 8.

     1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1988.

     2. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 3 comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.

     3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

     4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.

     5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità determinati con decreto del Ministro delle finanze.

     6. L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

     7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

     8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

     9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

     10. Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

     11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

     12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

     13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

     a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

     b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

     c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

     d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

     e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

     f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

     14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

     15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

     16. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

     17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

     18. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12.

     19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.

     20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, è aumentata da lire 340.000 a lire 928.200 [5] per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992.

     21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonché alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.

     22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori; b) acquaviti; c) estratti alcolici; d) profumerie alcoliche; e) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102.000 ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato a litri 8.000 anidri.

     23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia delle quantità possedute, che vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

     25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del mittente, con l'indicazione della quantità idrata e di quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le modalità previste per le operazioni senza l'obbligo di emissione di bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38.

     26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo; in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.

     27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, semprechè l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non può intendersi come fatto che comporti il recupero dei tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415.

     28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è sostituito dal seguente:"Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purché non superino le seguenti misure:a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese".

     29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo.

     30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

     31. [6]

     32. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

     33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto [7].

     34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

     35. [Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo] [8].

     36. Le cessioni e importazioni effettuate dal 1° gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni [9].

 

     Art. 9.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 470.000 annue [10].

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 235.000 annue [11].

     3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 50.000 dal 1° gennaio 1988 di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1990.

     4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990.

     5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 [12].

     5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento [13].

     5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro [14].

     6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. [15]

     7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

     8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

     9. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

     10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

 

     Art. 10.

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.

     2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso".

     3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1989.

     4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.

     5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.

     6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

 

     Art. 11. [16]

     1. L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.

 

     Art. 12.

     1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.

     2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali.

 

Capo III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTIE DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 13.

     1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie della Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

     a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi;

     b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3 , n. 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

     c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.

     4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

     5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguente:"6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonché, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio".

     6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e delle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorità, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali, l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara".

     7. A sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.

     8. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni:

     a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

     b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

     9. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

     10. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.

     11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:

     a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;

     b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;

     c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.

     12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza.

     13. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato. Il relativo onere è valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni [17].

     14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonché per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Società dello stretto di Messina.

     15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

     16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti fino ad oggi erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi.

     17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dall'articolo 3, numero 3), della L. 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonché la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) del quarto comma del medesimo art. 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

     18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro due anni [18] dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'art. 8 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonché l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate.

     20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'art. 34 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, provvederà alla ripartizione delle somme stanziate e definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione.

     21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre, e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.

     23. [19].

     24. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, quarto comma della L. 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano è articolato in programmi annuali.

     25. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restano comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonché a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.

     26. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     27. Il limite di mutui che il comune di Roma è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Torvergata. Il relativo onere di ammortamento è valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989.

 

     Art. 14.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

     2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli interventi è affidata all'Azienda di assistenza al volo.

 

Capo IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

 

     Art. 15.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui allo articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

     2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     3. [20]

     4. [21]

     5. Il fondo di cui all'art. 1, L. 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'art. 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, L. 22 dicembre 1984, n. 887.

     6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. E' altresì conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquatesimo anniversario della fondazione del teatro. E' conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinché sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto.

     7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.

     8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.

     9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri di istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.

     10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonché delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.

     11. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE numero 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

     12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 13.000 miliardi.

     13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

     14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi.

     17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione speciale è accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attività. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

     19. [Alle società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14 della medesima legge, nonché per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della richiamata legge n. 49 del 1985] [22].

     20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     21. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il seguente:"L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonché oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE".

     22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

     23. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

     24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, n. 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

     25. Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.

     26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.

     27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dal seguente:"2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione".

     28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.

     29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

     30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti nn. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.

     31. Per le finalità di cui al comma 30 nonché per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

     32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

     33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

     34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

     35. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.

     36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.

     37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2).

     38. All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE".

     39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e di lire 30 miliardi nel 1990.

     40. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie, ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:

     a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;

     b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA.

     41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     42. Il fondo di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

     43. E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le rispettive competenze, quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

     45. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988.

     46. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato nonché per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

     47. E' altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.

     48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonché per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agroalimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

     49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

     50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.

     51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

     52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonché di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 [23].

     53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.

     55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.

     56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 [24].

 

     Art. 16.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

     2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

Capo V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITA'

NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 17.

     1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     2. [25].

     3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.

     4. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.

     5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     6. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

     7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonché per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 è ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

     10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988, in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi nell'anno 1991.

     11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è aumentata di lire 100 miliardi.

     12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica, per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, previ accertamenti di congruità dei lavori da realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

     13. Per la finalità di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 190, recante interventi a favore del Vajont, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.

     14. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la concessione in favore della regione Emilia-Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

     15. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     16. Per le finalità e con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorità per le opere di completamento di impianti già parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 2 miliardi annui ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'Azienda stessa è autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del porto di Trieste.

     18. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale", nonché interessati dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     20. Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dell'area metropolitana di Cagliari, è autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.

     21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati "Badia Fiesolana" e "Villa Schifanoia", siti, rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonché alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.

     22. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     23. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

     24. [26].

     25. E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, e per la concessione di un contributo integrativo affinché l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24.

     26. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10 miliardi per la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi.

     28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura; lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e, rispettivamente, lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     31. Per le stesse finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21, intendendosi stabilito in 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.

     32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettera a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

     33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 3 nonché dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione è autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

     34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalità ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.

     35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'articolo 19, 14° comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985.

     37. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità ed alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 è sostituito dal seguente:"1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge".

     38. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonché per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con onere di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.

     39. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'art. 14, D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

     40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, è autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione è demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici può a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     41. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

     42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.

     43. In favore dell'Università degli studi della Calabria è autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonché per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.

     44. La lettera b) dell'art. 4, secondo comma, della L. 29 settembre 1964, n. 847, come modificata ed integrata dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente:"b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo".

     45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della marina mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.

     46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.

     47. Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'art. 1, del D.L. 7 settembre 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli artt. 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili alla stessa regione. Il termine già previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato al 31 dicembre 1988.

     49. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate nonché tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da esse richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi-benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonché di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.

 

     Art. 18.

     1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

     a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella D della presente legge;

     b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

     c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, di intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché, di intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

     d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

     e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

     f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

     g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

     2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

     3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

     4. Gli interventi di cui alle lettera a), b), e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     [5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la Commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.] [27]

 

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

     Art. 19.

     1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per le malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonché al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.

     2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 1989 [28].

     3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perché forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

     4. I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, sono classificati come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale per uso umano specifica, altresì, la classificazione ai fini del decreto legislativo di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni [29].

     5. Al prontuario terapeutico, costituito dai medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale, sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti, in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni [30].

     6. [31]

     7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

     b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

     c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;

     d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.

     8. Il Ministero della sanità, su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico di farmaci nuovi o già noti.

     9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

     10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonché ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

     11. [32].

     12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine è prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale.

     13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta.

     14. [33].

     15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialità medicinali e dei prodotti galenici.

     16. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     17. E' istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attività sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanità, che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle università, delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.

     18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali.

     19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessità, nonché al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualità tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.

     20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

 

     Art. 20. [34]

     1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 34.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità [35].

     2. Il Ministro della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

     a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

     b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

     c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di riadattamento;

     d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

     e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettera a), b), c);

     f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standars che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

     g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

     h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

     i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

     3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

     4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

     5. [36].

     5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso [37].

     6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

     7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

 

     Art. 21. [38]

     1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

     2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, è fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi.

     3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianità e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa [39].

     7. A decorrere dal 1° gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla L. 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al R.D.L. 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 147, e alla L. 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     8. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

     9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

     10. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, è stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi.

 

Tabella [40]

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)

Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva

sino al 33 per cento

1,60

dal 33 per cento al 66 per cento

1,35

dal 66 per cento al 90 per cento

1,10

oltre il 90 per cento

0,90

 

     Art. 22.

     1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

     2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riservati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riservati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno [41].

     3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

 

     Art. 23.

     1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1988, n. 218, di iniziative a livello locale, temporaneamente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:

     a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

     b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

     c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

     3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

     a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

     b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

     c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

     d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;

     e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;

     f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

     g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;

     h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

     4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.

     5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.

     6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

     7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

     8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

     9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.

     10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.

     11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 24.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni.

     2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, nonché degli enti ed istituti di cui al n. 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti locali e le loro aziende, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro.

     3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50 per cento. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica.

     4. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 30 maggio 1989.

     5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonché quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità, non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità. Ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie. Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo dà preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non è richiesta:

     a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi, qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 16;

     b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalità nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento;

     c) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire dal 1° gennaio 1987.

     6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le graduatorie ivi indicate la cui validità è prorogata di un ulteriore anno.

     7. Per le unità sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

     8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

     9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.

     10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonché alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato [42].

     11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "territori ceduti alla Jugoslavia" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli della ex zona B".

     12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, è utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

     14. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi.

     15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, del D.Lgs. del C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.

     17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.

     18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

     19. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali.

     20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, per i quali viene impiegato personale già in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13.

     21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree archeologiche per una fruibilità continuata e prolungata nell'arco dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e all'articolo 8 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (piano occupazionale), è autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988.

     22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, è elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi, e, a decorrere, dall'anno 1989, è maggiorato secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo è ripartito tra gli enti locali della Sardegna per le finalità richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

     23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, nonché per altre emergenze di carattere socio-sanitario, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilità delle Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. E' altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio 1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonché per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del Fondo sanitario nazionale in favore dei policlinici e cliniche a gestione diretta, annessi alle facoltà di medicina delle università statali, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attività didattico-scientifiche, comunque funzionali alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla quantificazione dell'onere si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La ripartizione annuale dei contributi è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di parametri oggettivi che tengano anche conto del numero delle cattedre e dei relativi iscritti.

     25. La lettera b) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982, n. 72, è sostituita dalla seguente:"b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo".

 

     Art. 25.

     1. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla L. 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla L. 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

     2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2, della legge 30 aprile 1976, n. 198, è conferita la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

 

     Art. 26.

     1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

     2. [43].

     3. [44].

     4. [45].

     5. [46].

     6. [47].

     7. [48].

     8. [49].

 

     Art. 27.

     1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri di preminente interesse nazionale, nonché per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonché per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del Ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, province e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di "rilevante interesse" dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intesa, autorizzazione approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o motivatamente negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro novanta giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente comma la localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone.

     2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione procedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perché ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza è convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma.

     3. Restando in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

     4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata.

     5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 28.

     1. A decorrere dall'anno 1988, è autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'isola che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno per l'esercizio precedente.

 

     Art. 29.

     1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni delle province e delle comunità montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci è stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed è parimenti differito il termine per l'esercizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.

     2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.

     3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi è destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui.

     4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è sostituito dal seguente:"6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purché, per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario".

     5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante - limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della legge stessa - a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto originario finanziato.

     6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente.

     7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliari a medio termine compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o più degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente.

     8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole: "C.C.OO.PP.", sono inserite le parole: "dei Mediocrediti regionali".

     9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

     Art. 30.

     1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

     2. Con le medesime modalità previste dal comma 1 è concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

 

     Art. 31.

     1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, n. 3 e 5, 15 gennaio 1988, n. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da quelle della presente legge.

 

 

Tabella A

     (Omissis)

 

 

Tabella B

     (Omissis)

 

 

Tabella C

     (Omissis)

 

 

Tabella D

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 362.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 362.

[3] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[5] Comma così modificato dall' art. 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

[7] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[8] Comma abrogato dall'art. 16 ter del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

[9] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 1 del D.L. 29 maggio 1989, n. 202. Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[10] Comma così modificato dal D.M. 5 luglio 1989.

[11] Comma così modificato dal D.M. 5 luglio 1989.

[12] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 32 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[13] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[14] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[15] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77. Per il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui al presente articolo, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 15 luglio 2019 (G.U. 22 luglio 2019, n. 170).

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77.

[19] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

[20] Comma abrogato dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con effetto a decorrere dalla data indicata all' art. 6 dello stesso D.Lgs. 297/99.

[21] Comma abrogato dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con effetto a decorrere dalla data indicata all' art. 6 dello stesso D.Lgs. 297/99.

[22] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[23] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art.7 del D.L. 20 maggio 1993, n.148.

[24] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

[25] Comma abrogato dall'art. 2 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65.

[26] Comma abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

[27] Comma modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, convertito dalla L. 16 gennaio 2004, n. 5, abrogato dall'art. 48 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto ivi previsto e nuovamente abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

[28] Comma così modificato dall' art. 2 della L. 1 febbraio 1989, n. 37.

[29] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539.

[30] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539.

[31] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539.

[32] Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178.

[33] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2002.

[34] Per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi ai sensi del presente articolo, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 7 luglio 2016 (G.U. 18 luglio 2016, n. 166).

[35] Comma così modificato dall'art. 83 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001.

[36] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396.

[37] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396.

[38] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 3 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

[39] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 11.

[40] Tabella così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

[41] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 1989, n. 241, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'art. 10, L. 14 febbraio 1963, n. 60.

[42] Per una modifica del presente comma vedi l' art. 1 della L. 12 dicembre 1990, n. 377.

[43] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[44] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[45] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[46] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[47] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[48] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[49] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.