Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.25 tasse sulle concessioni governative |
Data: | 26/10/1972 |
Numero: | 641 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto delle tasse. |
Art. 2. Riscossione delle tasse. |
Art. 3. Modalità di pagamento. |
Art. 4. Ufficio competente. |
Art. 5. Marche. |
Art. 6. Prenotazione a debito. |
Art. 7. Riscossione coattiva. |
Art. 8. Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse. |
Art. 9. Sanzioni. |
Art. 10. Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie. |
Art. 11. Ricorsi amministrativi |
Art. 12. Azione giudiziaria. |
Art. 13. Decadenze e rimborsi. |
Art. 13 bis. (Esenzioni). |
Art. 14. Disposizioni finali e transitorie. |
Art. 15. Norme abrogate. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 95.25.18 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. [1]
Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
(G.U. 11 novembre 1972, n. 292 - S.O.)
Art. 1. Oggetto delle tasse. [2]
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.
Art. 2. Riscossione delle tasse. [3]
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Art. 3. Modalità di pagamento. [4]
Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa:
a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'Ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;
b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli Uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme;
b bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa [5].
Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.
Art. 4. Ufficio competente. [6]
Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.
Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.
Art. 6. Prenotazione a debito. [8]
Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.
Art. 7. Riscossione coattiva.
Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con
Art. 8. Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse. [10]
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.
Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100.
Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
Art. 10. Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie.
(Omissis) [12].
L'attribuzione, agli effetti degli artt. 31 e 34 della
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della
Art. 11. Ricorsi amministrativi [14]. [15]
Le controversie relative all'applicazione delle tasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila [16].
Il ricorso deve essere presentato all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila [17].
Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 12. Azione giudiziaria. [18]
Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.
Art. 13. Decadenze e rimborsi.
L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.
Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 13 bis. (Esenzioni). [19]
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
1 bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari [20].
Art. 14. Disposizioni finali e transitorie. [21]
Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non è dovuta integrazione né si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.
Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'art. 9 della
Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.
Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16. Entrata in vigore. [23]
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.
TARIFFA [24]
Art. Indicazione Ammontare Note |
degli atti delle |
soggetti a tassa tasse in |
lire |
TITOLO I |
PERSONE FISICHE, |
PERSONE |
GIURIDICHE E |
SOCIETA' |
passaporto pagata a mezzo marche. |
ordinario per |
l'estero (L. 21 |
novembre 1967, |
n. 1185) |
tassa annuale 40,29 [27] 2. La tassa è unica |
qualunque sia il numero |
delle persone che, ai |
termini delle |
disposizioni vigenti, |
sono iscritte nel |
passaporto. |
b) rilascio di 3. All'estero la tassa |
passaporto è riscossa in moneta |
collettivo (L. locale, secondo le |
21 novembre norme degli ordinamenti |
1967, n. 1185): consolari, con facoltà, |
per il Ministero degli |
affari esteri, di |
stabilire il necessario |
arrotondamento. |
per ogni 2,58 [28] 4. Le marche devono |
componente il essere apposte ed |
gruppo (esclusi annullate nei modi |
i capo gruppo ed prescritti dalle |
i minori di anni autorità di P.S. |
10) competenti al rilascio |
del passaporto. |
5. In sede di rinnovo |
le marche possono |
essere apposte ed |
annullate, con il |
timbro a calendario, |
oltre che dalle |
questure, dagli uffici |
del settore della |
polizia di frontiera |
terrestre, dagli uffici |
del settore della |
polizia di frontiera |
terrestre, dagli uffici |
di P.S. presso scali |
marittimi ed aerei, |
dagli uffici postali e |
dagli uffici |
dell'Automobile club |
d'Italia. |
6. Agli effetti della |
tassa controindicata |
sono salvi gli accordi |
internazionali con |
carattere di |
reciprocità operanti al |
momento di entrata in |
vigore del presente |
testo unico. |
La tassa annuale non è |
dovuta qualora |
l'interessato non |
intenda usufruire del |
passaporto durante |
l'anno. |
8. Non sono dovute le |
tasse di cui alle |
lettere a) e b) per il |
rilascio, per il |
rinnovo e per il |
pagamento annuale dei |
passaporti ordinari e |
collettivi in Italia od |
all'Estero: |
1) da coloro che sono |
da considerare |
emigranti ai sensi |
delle norme |
sull'emigrazione; |
2) dagli italiani |
all'estero che |
fruiscano di rimpatrio |
consolare o rientrino |
per prestare servizio |
militare; |
4) dagli indigenti.] |
2 1. Registrazione 120.000 1. Le tasse previste |
delle persone dal presente articolo |
giuridiche e sono soppresse a |
delle decorrere dal 1° |
modificazioni gennaio 1998. |
dei relativi |
atti costitutivi |
e statuti |
(articoli 33 e |
34 del codice |
civile) |
3 1. Iscrizioni 1. Fino all'attuazione |
nel registro del registro delle |
delle imprese imprese, le tasse |
relative a relative alle |
società iscrizioni degli atti |
nazionali e a costitutivi di società |
società estere e alle iscrizioni |
aventi la sede o previste dagli articoli |
l'oggetto del codice civile |
principale nel indicati nel comma 2 |
territorio dello sono dovute per le |
Stato (articoli corrispondenti |
2188, 2200, iscrizioni nei registri |
2296, 2315, di cancelleria dei |
2330, 2464, tribunali da seguire |
2475, 2505 e secondo le disposizioni |
2507 del codice per l' attuazione del |
civile; art. 3 codice civile (articoli |
del D.L. 9 100 e 108). |
dicembre 1984, |
n. 853, |
convertito dalla |
L. 17 febbraio |
1985, n. 17, e |
successive |
modificazioni): |
a) atto 500.000 2. Le tasse non sono |
costitutivo dovute dalle |
cooperative sociali, di |
mutua assicurazione e |
di mutuo soccorso, |
dalle società sportive |
di cui all'art. 10 |
della L. 23 marzo 1981, |
n. 91, e dalle società |
di ogni tipo che non |
svolgono attività |
commerciali i cui beni |
immobili sono |
totalmente destinati |
allo svolgimento delle |
attività politiche dei |
partiti rappresentati |
nelle assemblee |
nazionali e regionali, |
delle attività |
culturali, ricreative, |
sportive ed educative |
dei circoli aderenti ad |
organizzazioni |
nazionali legalmente |
riconosciute, delle |
attività sindacali dei |
sindacati rappresentati |
nel Consiglio nazionale |
dell'economia e del |
lavoro. Il deposito di |
atti non si considera |
soggetto alla tassa |
quando è effettuato per |
finalità diverse dalla |
iscrizione. Tra gli |
atti sociali soggetti a |
tassa non si intendono |
compresi i |
trasferimenti delle |
quote sociali di cui |
agli articoli 2479 e |
2479 bis del codice |
civile né gli elenchi |
dei soci depositati a |
norma degli articoli |
2435, ultimo comma, e |
2493 del codice civile |
[29]. |
b) altri atti 250.000 3. Le tasse previste |
sociali soggetti dal presente articolo |
ad iscrizione in sono soppresse a |
base alle decorrere dal 1° |
disposizioni del gennaio 1998. |
codice civile |
2) Iscrizioni 250.000 |
nel registro |
delle imprese |
relative a |
società estere |
con sede |
secondaria nel |
territorio dello |
Stato, a |
imprenditori |
individuali, a |
consorzi e ad |
altri enti |
pubblici e |
privati con o |
senza |
personalità |
giuridica |
diversi dalle |
società |
(articoli 2188, |
2195, 2196, |
2197, 2201, 2506 |
e 2612 del |
codice civile) |
TITOLO II |
PUBBLICA |
SICUREZZA |
4 1. Licenza di 170.000 1. La tassa è dovuta |
[30] porto di per ciascun tipo |
pistole, d'arma. |
rivoltelle o |
pistole |
automatiche, |
armi lunghe da |
fuoco e bastoni |
animati (art. 42 |
del testo unico |
18 giugno 1931, |
n. 773 ed |
articoli 74 e 79 |
del regolamento |
6 maggio 1940, |
n. 535) |
2. La tassa può essere |
pagata anche a mezzo |
marche ed è ridotta a |
L. 15.000 per le |
guardie giurate, |
forestali e campestri |
private e comunali e |
per le guardie giurate |
addette ai consorzi di |
bonifica e di |
irrigazione. |
3. Non sono soggette a |
tassa le licenze |
rilasciate a dipendenti |
civili dello Stato a |
norma dell'art. 74 del |
regolamento di pubblica |
sicurezza nonché alle |
persone comprese nelle |
categorie individuate a |
norma dell'art. 7, |
comma 2, della L. 21 |
febbraio 1990, n. 36. |
La licenza può essere |
rilasciata senza |
pagamento di tassa, su |
motivata richiesta dei |
competenti organi |
direttivi, ai |
funzionari |
dell'amministrazione |
finanziaria addetti a |
servizi per i quali se |
ne ravvisi |
l'opportunità. Per la |
concessione a titolo di |
reciprocità dei |
permessi gratuiti di |
porto d'armi al |
personale diplomatico |
degli Stati esteri, si |
osservano le |
convenzioni e gli usi |
internazionali. |
5 1. Licenza di 250.000 1. Le licenze sono |
porto di fucile valide per sei anni. |
anche per uso di Agli effetti delle |
caccia (L. 11 tasse annuali si |
febbraio 1992, intende per anno il |
n. 157, art. periodo di dodici mesi |
22): tassa di decorrente dalla data |
rilascio, di corrispondente a quella |
rinnovo e di emanazione della |
annuale. licenza; la tassa deve |
essere pagata, per |
ciascun anno successivo |
a quello di emanazione, |
prima dell'uso |
dell'arma e non è |
dovuta per gli anni nei |
quali non se ne fa uso. |
2. Le tasse di cui al |
comma 1 sono ridotte a |
L. 15.000 per le |
guardie di cui alla |
nota 2 dell'art. 4. |
3. Per l'omesso |
pagamento delle tasse |
di cui al comma 1 si |
applica la sanzione |
amministrativa da L. |
300.000 a L. 1.800.000 |
ed, in caso di nuova |
violazione da L. |
500.000 a L. 3.000.000 |
(L. 11 febbraio 1992, |
n. 157, art. 31). |
4. E' dovuta una |
addizione di L. 10.000 |
alle tasse di cui al |
comma 1 (L. 11 febbraio |
1992, n. 157, art. 24). |
6 1. 800.000.00 1. La tassa si |
Autorizzazione 0 riferisce ad |
all'esercizio di autorizzazioni date |
case da gioco: tanto con legge quanto |
tassa di con atto |
rilascio e per amministrativo: essa è |
ogni anno di dovuta dalle regioni, |
validità dalle province e dai |
comuni titolari della |
casa da gioco anche |
quando non la |
gestiscono direttamente |
[31]. |
7 1. Licenza per |
l'esercizio di |
attività |
relative a |
metalli preziosi |
(art. 127 del |
testo unico 18 |
giugno 1931, n. |
773 e art. 244, |
primo comma, del |
regolamento 6 |
maggio 1940, n. |
635): tassa di |
rilascio e per |
il rinnovo: |
a) fabbricati di 600.000 |
oggetti preziosi |
ed esercenti di |
industrie o arti |
affini |
b) commercianti 400.000 |
e mediatori di |
oggetti |
preziosi, nonché |
fabbricanti, |
commercianti ed |
esercenti |
stranieri che |
intendono |
esercitare nello |
Stato il |
commercio di |
oggetti preziosi |
da essi |
importati |
c) agenti, 120.000 |
rappresentanti, |
commessi |
viaggiatori e |
piazzisti dei |
fabbricanti, |
commercianti ed |
esercenti |
stranieri di cui |
alla lettera b), |
che esercitano |
nello Stato il |
commercio di |
preziosi |
d) cesellatori, 120.000 |
orafi e |
incastratori di |
pietre preziose |
e) fabbricanti e 300.000 |
commercianti di |
articoli con |
montature o |
guarnizioni in |
metalli preziosi |
TITOLO III |
PESCA |
8 1. Licenza per 600.000 |
la pesca |
professionale |
marittima (art. |
4 della L. 17 |
febbraio 1982, |
n. 41): per ogni |
unità adibita |
TITOLO IV |
PROPRIETA' |
INDUSTRIALE |
E INTELLETTUALE |
9 1. Brevetti per 1. La tassa di cui al |
invenzioni comma 1, lettera a), |
industriali non è dovuta per la |
(R.D. 29 giugno domanda di brevetto |
1939, n. 1127; europeo; se ne viene |
D.P.R. 26 richiesta la |
febbraio 1968, trasformazione in |
n. 849; D.P.R. domanda di brevetto |
22 giugno 1979, italiano la tassa deve |
n. 338) [33]: essere pagata entro il |
termine stabilito |
dall'Ufficio italiano |
brevetti e marchi. |
a) per la 80.000 2. Agli effetti della |
domanda di tassa annuale si |
brevetto e intende per anno il |
lettera di periodo di dodici mesi |
incarico decorrente dal mese in |
cui è stata depositata |
la domanda o dal |
corrispondente mese |
dell'anno solare |
successivo. Il |
pagamento deve essere |
eseguito: a) prima del |
deposito della domanda, |
salvo rimborso se |
questa è stata |
rigettata o ritirata, |
per le tasse relative |
al primo triennio; b) |
entro il termine di |
quattro mesi dalla data |
di emanazione del |
brevetto, per le tasse |
eventualmente scadute |
fino a tale termine; c) |
entro il mese |
corrispondente a quello |
di deposito della |
domanda, per le tasse |
che scadono dopo l' |
emanazione del brevetto |
o, eventualmente, dopo |
il termine di cui alla |
lettera b). E' ammesso |
il pagamento anticipato |
di più tasse annuali. |
Per i brevetti europei |
validi in Italia la |
tassa annuale è dovuta |
a partire dall'anno |
successivo a quello in |
cui l'emanazione del |
brevetto europeo è |
stata menzionata nel |
Bollettino europeo dei |
brevetti e deve essere |
pagata entro il mese |
corrispondente a quello |
di deposito della |
domanda di brevetto |
europeo. |
b) per la 3. Il ritardo nel |
pubblicazione e pagamento della tassa |
stampa delle annuale comporta |
descrizioni, l'applicazione di una |
riassunto e soprattassa [34] di L. |
tavole di 100.000 e, se superiore |
disegno: a sei mesi, anche la |
decadenza del brevetto, |
o la cessazione della |
validità in Italia del |
brevetto europeo, con |
effetto dal compimento |
dell'ultimo anno per il |
quale la tassa è stata |
pagata. In caso di |
incompletezza o di |
irregolarità del |
pagamento per errore |
scusabile l'Ufficio |
italiano brevetti e |
marchi può ammetterne |
l'integrazione o la |
regolarizzazione anche |
tardiva. |
1) se la 100.000 4. La tassa annuale è |
descrizione, ridotta alla metà, fino |
riassunto e alla revoca |
tavole di dell'offerta, se il |
disegno non richiedente o titolare |
superano le 10 del brevetto ha offerto |
pagine al pubblico licenza per |
l'uso non esclusivo |
dell'invenzione con |
dichiarazione |
pubblicata nel |
bollettino dei |
brevetti. |
2) se la 150.000 5. La tassa di cui al |
descrizione, comma 2, lettera b), |
riassunto e deve essere pagata su |
tavole di richiesta dell'Ufficio |
disegno superano italiano brevetti e |
le 10, ma non le marchi prima della |
20 pagine concessione della |
licenza. |
3) se la 350.000 |
descrizione, |
riassunto e |
tavole di |
disegno superano |
le 20 pagine, ma |
non 50 pagine |
4) se la 700.000 |
descrizione, |
riassunto e |
tavole di |
disegno superano |
le 50 pagine, ma |
non 100 pagine |
5) se la 1.200.000 |
descrizione, |
riassunto e |
tavole di |
disegno superano |
le 100 pagine |
c) per mantenere |
in vita il |
brevetto: |
primo anno 25.000 |
secondo anno 50.000 |
terzo anno 60.000 |
quarto anno 70.000 |
quinto anno 90.000 |
sesto anno 130.000 |
settimo anno 180.000 |
ottavo anno 250.000 |
nono anno 300.000 |
decimo anno 350.000 |
undicesimo anno 500.000 |
dodicesimo anno 700.000 |
tredicesimo anno 800.000 |
quattordicesimo 900.000 |
anno |
quindicesimo 1.100.000 |
anno |
2. Licenza |
obbligatoria su |
brevetti per |
invenzioni |
industria (leggi |
e decreti citati |
nel comma 1) |
[35]: |
a) per la 800.000 |
domanda |
b) per la 2.700.000 |
concessione |
3. Trascrizione 120.000 |
di atti relativi |
ai brevetti |
(leggi e decreti |
citati nel comma |
1): per ogni |
brevetto |
9 bis 1. Privativa per |
[36] nuove varietà |
vegetali: |
a) tassa di L. |
domanda, 350.000; |
comprensiva |
della tassa di |
pubblicazione e |
di quella per la |
protezione |
provvisoria |
(prima della |
concessione) |
b) tassa per il |
mantenimento in |
vita della |
privativa (dalla |
concessione |
della |
privativa): |
1 L. 150.000 |
2 L. 200.000 |
3 L. 250.000 |
4 L. 300.000 |
5 L. 350.000 |
6 L. 400.000 |
7 L. 450.000 |
8 L. 500.000 |
9 L. 550.000 |
10 L. 600.000 |
11 L. 650.000 |
12 L. 700.000 |
13 L. 750.000 |
14 L. 800.000 |
15 L. 850.000 |
16 L. 900.000 |
17 L. 950.000 |
18 L. |
1.000.000 |
19 L. |
1.050.000 |
20 e successive L. |
1.100.000 |
2. Tasse per le |
licenze |
obbligatorie su |
privative per |
nuove varietà |
vegetali: |
a) per la L. |
domanda: 800.000; |
b) per la L. |
concessione: 2.700.000. |
3. Tasse per le |
trascrizioni di |
atti relativi |
alle privative |
per nuove |
varietà |
vegetali: |
per ogni L. |
privativa 120.000; |
per la lettera L. 50.000. |
di incarico |
4. La tassa di |
domanda per |
nuova varietà |
vegetale, |
comprensiva |
della tassa di |
pubblicazione e |
di quella di |
protezione |
provvisoria, non |
è rimborsabile. |
10 1. Brevetti per |
modelli di |
utilità. |
a) per domanda 50.000 |
di brevetto |
b) per il 1.000.000 |
rilascio del |
brevetto, se la |
tassa è pagata |
in un'unica |
soluzione |
c) per il |
rilascio del |
brevetto, se la |
tassa è invece |
pagata in due |
rate: |
1) rata per il 500.000 |
primo |
quinquennio |
2) rata per il 1.000.000 |
secondo |
quinquennio |
d) per la 500.000 |
domanda di |
licenza |
obbligatoria |
e) per la 2.000.000 |
concessione |
della licenza |
2. Brevetto per 1. Con una sola domanda |
modelli e può essere chiesto il |
disegni brevetto per non più di |
ornamentali: cento modelli o |
disegni, purché |
destinati ad essere |
incorporati in oggetti |
inseriti nella medesima |
classe della |
classificazione |
internazionale dei |
modelli o disegni (art. |
6 del R.D. del 25 |
agosto 1940, n. 1411, e |
successive modifiche). |
a) per la 50.000 2. Il brevetto per |
domanda di modelli di utilità ed |
brevetto il brevetto per modelli |
e disegni ornamentali |
durano rispettivamente |
dieci e quindici anni |
dalla data di deposito |
della domanda (art. 9 |
del regio decreto |
sopracitato). |
b) per il 1.000.000 3. La tassa di |
rilascio del concessione può essere |
brevetto, se la pagata o in un' unica |
tassa è pagata soluzione o in rate |
in un'unica quinquennali (art. 12 |
soluzione del regio decreto |
sopracitato). |
c) per il 4. Se la forma o il |
rilascio del disegno di un oggetto |
brevetto, se la conferisce ad esso |
tassa è invece nuovo carattere |
pagata in tre ornamentale e nello |
rate: stesso tempo ne |
accresce l' utilità ai |
sensi dell'art. 2 del |
decreto sopracitato, |
può essere chiesto |
contemporaneamente il |
brevetto tanto per |
modelli e per disegni |
ornamentali quanto per |
modelli di utilità, ma |
l'una e l'altra |
protezione non possono |
venire cumulate in un |
solo brevetto. |
a) rata per il I 500.000 5. Se la domanda |
quinquennio comprende un oggetto la |
cui forma o disegno gli |
conferisce nuovo |
carattere ornamentale o |
nello stesso tempo ne |
accresce la utilità, è |
applicabile l'art. 29 |
del R.D. del 29 giugno |
1939, n. 1127 (art. 8 |
del decreto succitato). |
b) rata per il 600.000 6. In caso di pagamento |
II quinquennio in rate quinquennali |
della tassa di |
concessione di |
brevetto, le rate |
successive a quella |
dovuta all'atto del |
deposito della domanda |
di brevetto per il |
primo quinquennio |
devono essere versate |
entro il mese in cui ha |
termine il precedente |
quinquennio. Trascorso |
detto termine il |
pagamento può |
effettuarsi entro i sei |
mesi successivi con l' |
applicazione della |
soprattassa [37] di cui |
al comma 3, lettera b). |
c) rata per il 1.000.000 6 bis. All'atto del |
III quinquennio deposito di una domanda |
di brevetto per disegno |
tessile deve essere |
pagata la tassa di |
rilascio equivalente |
alla prima annualità; |
le annualità successive |
devono essere |
corrisposte entro il |
mese in cui ha termine |
il precedente anno. |
Trascorso detto termine |
il pagamento può |
effettuarsi entro i sei |
mesi successivi con |
l'applicazione della |
sovratassa di cui al |
comma 3, lettera b) |
[38]. |
d) per il 100.000 7. Per il pagamento |
rilascio del delle tasse |
brevetto per controindicate valgono |
disegni tessili, le norme del precedente |
per il quale la art. 9. |
tassa deve |
essere pagata |
annualmente, per |
ciascun anno |
e) per il 2.000.000 |
rilascio del |
brevetto di un |
tutto o una |
serie di modelli |
o disegni, a |
norma dell'art. |
6 del R.D. 25 |
agosto 1940, n. |
1411, se la |
tassa è pagata |
in un'unica |
soluzione |
f) per il |
rilascio del |
brevetto di un |
tutto o una |
serie di modelli |
o disegni, a |
norma dell'art. |
6 del R.D. 25 |
agosto 1940, n. |
1411, se la |
tassa è invece |
pagata in tre |
rate: |
1) rata per il I 600.000 |
quinquennio |
2) rata per il 1.000.000 |
II quinquennio |
3) rata per il 1.500.000 |
III quinquennio |
g) per il |
rilascio del |
brevetto di un |
tutto o una |
serie di disegni |
tessili a norma |
dell'art. 6 del |
R.D. 25 agosto |
1940, n. 1411, |
per i quali la |
tassa deve |
essere pagata |
annualmente, per |
ciascun anno |
3. Brevetto per |
modelli di |
utilità e |
brevetto per |
modelli e |
disegni |
ornamentali: |
a) per la 50.000 |
lettera |
d'incarico |
b) per il 120.000 |
ritardo nel |
pagamento delle |
rate |
quinquennali |
della tassa di |
concessione |
(entro il |
semestre) |
c) per la 120.000 |
trascrizione di |
atto di |
trasferimento o |
di costituzione |
di diritti di |
garanzia |
11 [40] 1. Registrazione Per la classificazione |
per marchi d'impresa dei generi di prodotti |
o di certificazione o servizi |
e collettivi si veda la |
(articoli da 36 classificazione |
a 40 del R.D. internazionale |
del 21 giugno risultante dall'accordo |
1942, n. 929): di Nizza 15 giugno 1957 |
e successive |
modificazioni. |
a) per la 50.000 La registrazione dura |
domanda di primo dieci anni a partire |
deposito dalla data di deposito |
della domanda. |
b) per il La rinnovazione si |
rilascio effettua per periodi di |
dell'attestato dieci anni su domanda |
di primo da depositarsi entro |
deposito di gli ultimi dodici mesi |
quello di di scadenza del |
rinnovazione: decennio in corso, |
trascorso il quale la |
registrazione può |
essere rinnovata nei |
sei mesi successivi al |
mese di detta scadenza, |
con l' applicazione di |
cui al controindicato |
n. 4 b). |
1) riguardante 100.000 Ogni domanda deve avere |
generi di una per oggetto un solo |
sola classe marchio. |
2) per ogni 50.000 La tassa di domanda e |
classe in più la tassa di rilascio |
dell'attestato di primo |
deposito devono essere |
pagate prima del |
deposito della domanda. |
Del pari la tassa di |
rilascio dell'attestato |
di rinnovazione deve |
essere pagata prima del |
deposito della relativa |
domanda. |
2. Registrazione In caso di rigetto |
per marchi della domanda o di |
di certificazione rinuncia alla medesima, |
e collettivi: prima che la |
registrazione sia stata |
effettuata, sono |
rimborsate le somme |
versate, ad eccezione |
della tassa di domanda. |
a) per la 200.000 |
domanda di primo |
deposito |
b) per il 300.000 |
rilascio |
dell'attestato |
di primo |
deposito o di |
quello di |
rinnovazione |
riguardante |
generi di una o |
più classi |
3. Domanda di 200.000 |
registrazione |
internazionale |
del marchio o di |
rinnovazione |
4. Registrazioni |
per marchi |
d'impresa, di certificazione |
o per marchi |
collettivi, |
nazionali o |
internazionali: |
a) per lettera 50.000 |
di incarico |
b) per il 50.000 |
ritardo nella |
rinnovazione |
della |
registrazione |
(entro il |
semestre) |
c) per la 120.000 |
trascrizione di |
atto di |
trasferimento |
12 1. Registrazione 1. La tassa di cui alla |
delle topografie lettera b) deve essere |
dei prodotti a pagata, su richiesta |
semiconduttori dell'Ufficio italiano |
(L. 21 febbraio brevetti e marchi, |
1989, n. 70): entro sessanta giorni |
dalla data di ricezione |
della stessa: decorso |
inutilmente il termine, |
l'ufficio respinge la |
domanda. |
a) per la 1.500.000 |
domanda |
b) per la 1.200.000 |
registrazione |
c) per la 120.000 |
trascrizione di |
atto di |
trasferimento o |
di costituzione |
di diritti di |
garanzia |
13 1. Certificati 1. La tassa di cui alla |
complementari di lettera b) deve essere |
protezione di pagata entro il |
medicinali (L. ventesimo anno di |
19 ottobre 1991, validità del brevetto |
n. 349) e di al quale il certificato |
prodotti si riferisce. Si |
fitosanitari applicano le |
[41]: disposizioni dell'art. |
9. |
a) per la 600.000 2. Per il ritardo della |
domanda tassa annuale entro il |
semestre si applica la |
soprattassa [42] di L. |
700.000. |
b) per ciascun 1.500.000 |
anno di |
mantenimento in |
vita del |
certificato |
c) per la 100.000 |
trascrizione di |
atto di |
trasferimento o |
di costituzione |
di diritti di |
garanzia |
14 1. Registrazione 120.000 |
di atti tra vivi |
che |
trasferiscono in |
tutto o in parte |
diritti di |
autore o diritti |
connessi al loro |
esercizio o |
costituiscono |
sugli stessi |
diritti di |
godimento o di |
garanzia, nonché |
di atti di |
divisione o di |
società relativi |
ai diritti |
medesimi (art. |
104 della L. 22 |
aprile 1941, n. |
633): per ogni |
registrazione |
2. Deposito, con |
dichiarazione di |
riserva dei |
diritti, di |
dischi |
fonografici o |
apparecchi |
analoghi e di |
progetti di |
lavori |
dell'ingegneria |
o lavori |
analoghi (artt. |
77, 99 e 105 |
della L. 22 |
aprile 1941, n. |
633, modificata |
con D.P.R. 8 |
gennaio 1979, n. |
19): |
a) per ogni 120.000 |
disco o |
apparecchio |
analogo |
b) per ogni 50.000 |
progetto |
TITOLO V |
TRASPORTI |
15 1. Patente di 1. Non sono soggette a |
[43] abilitazione tassa le patenti di |
alla guida di abilitazione alla guida |
veicoli a motore di motoveicoli di massa |
(art. 116 del a vuoto fino a 400 kg o |
D.Lgs. 30 aprile di massa complessiva |
1992, n. 285): fino a 1.300 kg né le |
patenti speciali |
rilasciate a mutilati e |
minorati fisici per la |
guida di veicoli |
appositamente adattati. |
tassa di 70.000 2. La tassa di rilascio |
rilascio e può essere pagata anche |
annuale a mezzo marche; la |
tassa annuale si paga a |
mezzo di apposite |
marche recanti impresso |
l'anno di validità, |
applicate sulla patente |
ed annullate a cura del |
contribuente con la |
propria firma. |
3. La tassa annuale |
deve essere pagata |
entro il mese di |
febbraio o prima |
dell'uso della patente |
se successivo; non è |
dovuta per gli anni ne |
quali non si usufruisce |
della patente. |
16 1. Patente di 1. Per la tassa annuale |
abilitazione al di cui ai commi 1 e 2 |
comando o alla vale la nota 3 |
condotta di dell'art. 15. |
imbarcazioni da |
diporto compresi |
i motoscafi: |
tassa di 50.000 |
rilascio e |
annuale |
2. Patente di |
abilitazione al |
comando di navi |
da diporto: |
a) tassa di 70.000 |
rilascio |
b) tassa annuale 50.000 |
TITOLO VI |
RADIO E |
TELEVISIONE |
17 1. Libretto di 1. Sono soggetti alle |
iscrizione alle tasse anche gli |
radiodiffusioni abbonamenti speciali e |
per la le licenze gratuite, |
detenzione di esclusi quelli |
apparecchi atti riguardanti i pubblici |
o adottabili esercizi [44]. |
alla ricezione |
delle |
radioaudizioni o |
delle diffusioni |
televisive (art. |
6 del R.D.L. 21 |
febbraio 1938, |
n. 246, |
convertito dalla |
L. 4 giugno |
1938, n, 880; |
artt. 1 e 2 |
della L. 10 |
febbraio 1954, |
n. 1150; art. 1 |
della L. 28 |
maggio 1959, n. |
362; artt. 2 e 8 |
della L. 15 |
dicembre 1967, |
n. 1235; art. 1 |
del D.L. 1 |
febbraio 1977, |
n. 11, |
convertito dalla |
L. 31 marzo |
1977, n. 90; L. |
5 maggio 1989, |
n. 171): |
a) per ogni 1.000 2. Il libretto di |
abbonamento alle iscrizione alle |
radioaudizioni radiodiffusioni dà |
diritto al titolare e |
ai suoi familiari di |
fare uso di apparecchi |
anche in luoghi diversi |
dal domicilio indicato |
nel libretto senza il |
pagamento di ulteriore |
tassa; dal pagamento |
della tassa è data |
anche mediante |
fotocopia della |
ricevuta di versamento. |
b) per ogni 8.000 3. Le tasse di cui alle |
abbonamento alle lettere a), b), d) n. 2 |
diffusioni e g) sono dovute per |
televisive ogni anno solare e |
devono essere pagate |
insieme con il canone |
di abbonamento. In caso |
di pagamento rateale |
del canone le tasse di |
cui alla lettera b) |
sono dovute nella |
misura semestrale di |
lire 4.100 o |
trimestrale di lire |
2.200. |
c) per ogni 2.700 4. Le tasse di cui alle |
abbonamento alle lettere c), d) n. 1 ed |
radioaudizioni f) sono dovute per ogni |
mediante anno di abbonamento e |
apparecchi devono essere pagate |
stabilmente insieme con la tassa |
installati su automobilistica. |
autovetture, |
autoveicoli |
adibiti al |
trasporto |
promiscuo di |
persone e cose e |
autoscafi |
soggetti a tassa |
automobilistica |
con motore di |
potenza non |
superiore a 26 |
CV fiscali, |
nonché su altri |
autoveicoli di |
cui all'art. 54 |
del D.Lgs. 30 |
aprile 1992, n. |
285 [45] |
d) per ogni 5. Se durante l'anno è |
abbonamento alle contratto un |
radioaudizioni abbonamento che |
mediante comporta il pagamento |
apparecchi della tassa in misura |
stabilmente superiore a quella |
installati [46]; stabilita per |
l'abbonamento in corso, |
la differenza deve |
essere pagata in |
occasione del primo |
versamento di quanto |
dovuto per il nuovo |
abbonamento. |
1) su 30.000 6. In caso di |
autovetture, installazione di |
autoveicoli apparecchi |
adibiti al radioriceventi su un |
trasporto autoveicolo o autoscafo |
promiscuo di per il quale sia stata |
persone e cose, già pagata la tassa |
o autoscafi automobilistica, la |
soggetti a tassa tassa di concessione |
automobilistica, governativa deve essere |
con motore di pagata in ragione di |
potenza tanti dodicesimi quanti |
superiore a 26 sono i mesi da quello |
CV fiscali di installazione a |
quello di scadenza |
della tassa |
automobilistica. |
2) su autoscafi 30.000 7. In caso di omesso o |
non soggetti a insufficiente pagamento |
tassa della tassa relativa ad |
automobilistica apparecchi stabilmente |
(unità di installati su |
diporto e navi autoveicoli, o su |
non da diporto) autoscafi soggetti a |
tassa automobilistica, |
si applicano, in luogo |
delle sanzioni previste |
nell'art. 6 del testo |
unico, la soprattassa |
[47] di cui ai numeri 3 |
e 4 della tabella |
allegata alla L. 24 |
gennaio 1978, n. 27. |
e) per ogni |
abbonamento alle |
diffusioni |
televisive |
mediante |
apparecchi |
stabilmente |
installati su |
autoscafi, |
autovetture o |
altri |
autoveicoli di |
cui alla lettera |
c): |
1) riguardante 18.000 |
apparecchi di |
ricezione in |
bianco e nero |
2) riguardante 120.000 |
apparecchi di |
recezione anche |
a colori |
f) per ogni |
abbonamento alle |
diffusioni |
televisive |
mediante |
apparecchi |
stabilmente |
installati su |
autovetture, |
autoveicoli e |
autoscafi di cui |
alla lettera d) |
n. 1: |
1) riguardante 50.000 |
apparecchi di |
ricezione in |
bianco e nero |
2) riguardante 350.000 |
apparecchi di |
recezione anche |
a colori |
g) per ogni |
abbonamento alle |
diffusioni |
televisive |
mediante |
apparecchi |
stabilmente |
installati su |
autoscafi di cui |
alla lettera d) |
n. 2: |
1) riguardante 50.000 |
apparecchi di |
ricezione in |
bianco e nero |
2) riguardante 350.000 |
apparecchi di |
recezione anche |
a colori |
18 1. Concessione 1. Le tasse sono |
per la ridotte al 25% ai |
installazione e concessionari privati |
l'esercizio di per la radiodiffusione |
impianti per la sonora a carattere |
diffusione via comunitario. |
etere in ambito |
locale (art. 22 |
della L. 6 |
agosto 1990, n. |
223) |
a) di programmi |
televisivi: |
1) tassa di 6.000.000 |
rilascio o di |
rinnovo |
2) tassa annuale 3.000.000 |
b) di programmi |
radiofonici: |
1) tassa di 1.000.000 |
rilascio o di |
rinnovo |
2) tassa annuale 500.000 |
2. Concessione |
per la |
installazione e |
l'esercizio di |
impianti per la |
diffusione via |
etere su tutto |
il territorio |
nazionale (art. |
22 della L. 6 |
agosto 1990, n. |
223) |
a) di programmi |
televisivi: |
1) tassa di 20.000.000 |
rilascio o di |
rinnovo |
2) tassa annuale 10.000.000 |
b) di programmi |
radiofonici: |
1) tassa di 4.000.000 |
rilascio o di |
rinnovo |
2) tassa annuale 2.000.000 |
3. Concessione |
per la |
installazione e |
l'esercizio di |
reti per la |
diffusione via |
cavo di |
programmi |
televisivi (art. |
6 del D.Lgs. 22 |
febbraio 1991, |
n. 73) |
a) tassa di 5.000.000 |
rilascio o di |
rinnovo |
b) tassa annuale 2.500.000 |
19 1. |
Autorizzazione |
per la |
trasmissione di |
programmi |
televisivi in |
contemporanea |
via etere o via |
cavo (art. 22 |
della L. 6 |
agosto 1990, n. |
223 e art. 11 |
del D.P.R. 22 |
febbraio 1991, |
n. 73): |
a) tassa di 8.000.000 |
rilascio |
b) tassa annuale 4.000.000 |
20 1. 1. Le tasse sono dovute |
Autorizzazione per ciascun impianto o |
all'installazion rete. |
e e |
all'esercizio di |
impianti |
ripetitori per |
la ricezione e |
la contemporanea |
ritrasmissione |
nel territorio |
nazionale di |
programmi |
televisivi |
(artt. 38 e 43 |
della L. 14 |
aprile 1975, n. |
103: |
a) irradiati da |
organismi di |
radiodiffusione |
esteri secondo |
le leggi vigenti |
nei rispettivi |
Paesi: |
1) tassa di 6.000.000 |
rilascio o di |
rinnovo |
2) tassa annuale 4.000.000 |
b) irradiati |
dalle |
concessionarie |
del servizio |
pubblico |
1) tassa di 600.000 |
rilascio o di |
rinnovo |
2) tassa annuale 400.000 |
21 1. Licenza o 1. La tassa è dovuta, |
documento con riferimento al |
sostitutivo per numero di mesi di |
l'impiego di utenza considerati in |
apparecchiature ciascuna bolletta, |
terminali per il congiuntamente al |
servizio canone di abbonamento. |
radiomobili |
pubblico |
terrestre di |
comunicazione |
(art. 318 del |
D.P.R. 29 marzo |
1973, n. 156 e |
art. 3 del D.L. |
13 maggio 1991, |
n. 151, |
convertito con |
modificazioni |
dalla L. 12 |
luglio 1991, n. |
202): per ogni |
mese di utenza: |
a) utenze 10.000 2. Le modalità e i |
residenziali termini di versamento |
all'erario delle tasse |
riscosse dal |
concessionario del |
servizio sono stabiliti |
con decreto del |
Ministro delle finanze |
di concerto con il |
Ministro delle poste e |
delle |
telecomunicazioni. |
b) utenze affari 25.000 3. La tassa non è |
dovuta per le licenze o |
i documenti sostitutivi |
intestati ad invalidi a |
seguito di perdita |
anatomica o funzionale |
di entrambi gli arti |
inferiori nonché a non |
vedenti. L'invalidità |
deve essere attestata |
dalla competente unità |
sanitaria locale e la |
relativa certificazione |
prodotta al |
concessionario del |
servizio all'atto della |
stipulazione |
dell'abbonamento. |
TITOLO VII |
PROFESSIONI, |
ARTI E MESTIERI |
22 Iscrizioni 250.000 |
riguardanti le |
voci della |
tariffa |
soppresse |
dall'art. 3 |
della L. 28 |
dicembre 1995, |
n. 549, e |
precedentemente |
iscritte agli |
articoli |
sottoindicati |
della tariffa |
approvata con il |
D.M. 20 agosto |
1992, pubblicato |
nel supplemento |
ordinario n. 106 |
alla G.U. n. 196 |
del 21 agosto |
1992 |
1. Mediatori nel |
ruolo delle |
camere di |
commercio, |
industria, |
artigianato e |
agricoltura |
(art. 70); |
2. Costruttori, |
imprese ammesse |
a gestire in |
appalto |
dell'Ente |
ferrovie dello |
Stato e imprese |
ammesse a |
gestire servizi |
di raccolta, |
trasporto e |
smaltimento dei |
rifiuti urbani |
(art. 71); |
3. Esercenti |
imprese di |
spedizione per |
terra, per mare |
e per aria ed |
esportatori dei |
prodotti |
ortofrutticoli |
(art. 72); |
4. Agenti di |
assicurazione e |
mediatori di |
assicurazione |
(art. 73); |
5. Periti |
assicurativi per |
l'accertamento e |
la stima dei |
danni ai veicoli |
a motore ed ai |
natanti (art. |
74); |
6. Concessionari |
del servizio di |
riscossione dei |
tributi e |
collettori (art. |
75); |
7. Giornali e |
periodici (art. |
82); |
8. Esercizio di |
attività |
industriali o |
commerciali e di |
professioni arti |
o mestieri (art. |
86). |
8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al |
TITOLO VIII |
ALTRI ATTI |
23 1. Bollatura e 100.000 1. La tassa può essere |
numerazione di pagata anche a mezzo |
libri e registri marche ed è dovuta per |
(art. 2215 del i libri di cui all'art. |
codice civile): 2215 del codice civile |
per ogni 500 e per tutti gli altri |
pagine o libri e registri che |
frazione di 500 per obbligo di legge o |
pagine volontariamente (art. |
2218 codice civile) |
sono fatti bollare nei |
modi ivi indicati, |
tranne quelli la cui |
tenuta è prescritta |
soltanto da leggi |
tributarie. |
2. L'attestazione del |
versamento della tassa |
deve essere esibita al |
pubblico ufficiale, il |
quale vi appone la |
data, la firma e il |
timbro e ne riporta gli |
estremi sul libro o |
registro. |
3. Per la numerazione e |
bollatura di libri e |
registri tenuti da |
esercenti imprese, |
soggetti d'imposta agli |
effetti dell'IVA, la |
tassa è dovuta |
annualmente per le sole |
società di capitali |
nella misura |
forfettaria di lire 600 |
mila, prescindendo dal |
numero dei libri o |
registri tenuti e delle |
relative pagine; tale |
misura è elevata a lire |
un milione se il |
capitale o il fondo di |
dotazione supera, alla |
data del 1° gennaio, |
l'importo di un |
miliardo di lire. La |
tassa deve essere |
corrisposta entro il |
termine di versamento |
dell'imposta sul valore |
aggiunto dovuta per |
l'anno precedente, |
mediante delega alle |
aziende e agli istituti |
di credito che |
provvedono a versarla |
alle sezioni della |
tesoreria provinciale |
dello Stato; per l'anno |
di inizio dell'attività |
la tassa di cui alla |
presente nota deve |
essere corrisposta in |
modo ordinario prima |
della presentazione |
della relativa |
dichiarazione nella |
quale devono essere |
indicati gli estremi |
dell'attestazione di |
versamento. |
24 1. Attribuzione 1. La tassa non è |
[49] del numero di dovuta, per |
partita IVA l'attribuzione del |
(art. 35 del numero di partita IVA |
D.P.R. 26 ai soggetti non |
ottobre 1972, n. residenti e senza |
633): stabile organizzazione |
nel territorio dello |
Stato e agli enti, |
associazioni ed altre |
organizzazioni di cui |
all'art. 4 del D.P.R. |
26 ottobre 1972, n. |
633, non soggetti |
passivi agli effetti |
dell'imposta sul valore |
aggiunto, in relazione |
agli acquisti |
intracomunitari |
effettuati. |
a) alle società 2. La tassa per |
di ogni tipo e l'attribuzione deve |
agli enti essere pagata prima |
pubblici e della presentazione |
privati con o della dichiarazione di |
senza inizio dell'attività, |
personalità nella quale devono |
giuridica, essere indicati gli |
diversi dalle estremi |
società, aventi dell'attestazione di |
per oggetto versamento. Quella |
esclusivo o annuale deve essere |
principale corrisposta entro il |
attività termine di versamento |
commerciali o dell'imposta sul valore |
agricole nonché aggiunto dovuta per |
alle l'anno precedente, |
associazioni mediante delega alle |
costituite da aziende e agli istituti |
persone fisiche di credito o tramite |
per l'esercizio uffici postali che |
in forma provvedono a versarla |
associata di alle sezioni della |
arti e tesoreria provinciale |
professioni: dello Stato. Per la |
mancata indicazione |
degli estremi |
dell'attestazione di |
versamento nella |
dichiarazione di inizio |
dell'attività, si |
applica la soprattassa |
in misura pari a quella |
della tassa. |
tassa per 250.000 3. La tassa annuale non |
l'attribuzione e è più dovuta a partire |
annuale dall'anno solare |
successivo a quello in |
cui è cessata |
l'attività a condizione |
che la relativa |
dichiarazione sia stata |
presentata entro il 31 |
dicembre ovvero, se la |
cessazione è avvenuta |
in tale mese, entro il |
31 gennaio successivo. |
b) ai soggetti 4. Gli imprenditori, le |
diversi da società e gli enti sono |
quelli indicati esonerati dall'obbligo |
alla lettera a): di pagamento della |
tassa annuale, a |
partire dall'anno |
solare successivo a |
quello in cui è stato |
adottato il relativo |
provvedimento |
giurisdizionale o |
amministrativo, durante |
la procedura di |
fallimento, di |
concordato preventivo, |
di liquidazione coatta |
amministrativa o di |
amministrazione |
straordinaria di cui al |
D.L. 30 gennaio 1979, |
n. 26, convertito, con |
modificazioni, dalla L. |
3 aprile 1979, n. 95; |
per le società e gli |
enti l'esonero compete |
anche durante la |
liquidazione ordinaria, |
a partire dall'anno |
solare successivo a |
quello di nomina dei |
liquidatori. |
tassa per 100.000 |
l'attribuzione e |
annuale |
Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto. - Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.
[1] Nel testo del presente decreto, le parole «Ammontare delle tasse in lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Ammontare delle tasse in euro» per effetto dell’art. 2 del D.Dirig. 24 maggio 2005.
[2] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[5] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[9] Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, per effetto dell'art. 26 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[11] Articolo sostituito dall'art. 8 del
[12] Comma abrogato dall'art. 8 del
[13] Comma così modificato dall'art. 8 del
[14] Le intendenze di finanza sono sostituite dalle Direzioni regionali delle entrate per effetto dell'art. 75 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[16] Comma così modificato dall'art. 8 del
[17] Comma così modificato dall'art. 8 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 99 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, con la decorrenza ivi prevista. La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
[19] Articolo inserito dall'art. 18 del
[20] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[22] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 99 del
[24] Tariffa sostituita, da ultimo, dal D.M. 28 dicembre 1995 e abrogata dall'art. 99 del
[25] Articolo abrogato dall'art. 5 bis del
[26] Così modificato dall’art. 2 del D.M. 24 maggio 2005.
[27] Così modificato dall’art. 2 del D.M. 24 maggio 2005.
[28] Così modificato dall’art. 2 del D.M. 24 maggio 2005.
[29] Nota così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1996.
[30] Per l'interpretazione autentica della presente disposizione, vedi l'art. 11 della
[31] Nota così modificata dall'art. 31 della
[32] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1996.
[33] Punto così modificato dall'art. 25 del
[34] Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, per effetto dell'art. 26 del
[35] Punto così modificato dall'art. 25 del
[36] Articolo aggiunto dal D.M. 28 dicembre 1995, come modificato dall'art. 25 del
[37] Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, per effetto dell'art. 26 del
[38] Nota aggiunta dall'art. 11 del
[39] Punto così sostituito dall'art. 11 del
[40] Articolo così modificato dall'art. 34 del
[41] Punto così modificato dall'art. 3 del
[42] Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, per effetto dell'art. 26 del
[43] Le disposizioni del presente articolo sono state abrogate dall'art. 17 della
[44] Nota così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1996.
[45] Punto così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1996.
[46] La tassa di cui al presente articolo è stata abolita nei termini indicati dall'art. 17 della
[47] Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, per effetto dell'art. 26 del
[48] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 35, della
[49] La tassa di cui al presente articolo è stata abolita dall'art. 36 del