Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/09/1996 |
Numero: | 492 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimenti erariali agli enti locali |
Art. 2. Disposizione concernente i debiti fuori bilancio |
Art. 3. Disposizioni tributarie |
Art. 4. Denuncia ai fini ICIAP |
Art. 5. Emissione di prestiti obbligazionari |
Art. 6. Proroga dei termini |
Art. 7. Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia |
Art. 8. Servizio di mensa nelle scuole |
Art. 9. Disposizioni relative ad assunzioni di personale |
Art. 10. Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana |
Art. 11. Copertura finanziaria |
Art. 12. Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo. |
Art. 13. Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 |
Art. 14. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per aree destinate ad insediamenti produttivi |
Art. 15. Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale |
Art. 16. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati |
Art. 17. Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali |
Art. 18. Disposizioni finali |
Art. 19. Entrata in vigore |
§ 98.1.29304 - D.L. 20 settembre 1996, n. 492 [1].
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.
(G.U. 23 settembre 1996, n. 223)
Art. 1. Trasferimenti erariali agli enti locali
1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al
2. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del
3. Il contributo per la perdita di gettito dell'I.C.I., conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l'anno 1996 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 9, del
4. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della
5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del
6. Per l'anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno.
7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all'articolo 40 del
9. Per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del
10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del
11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del
12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della
Art. 2. Disposizione concernente i debiti fuori bilancio
1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del
Art. 3. Disposizioni tributarie
1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del
2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del
3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del
4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del
5. Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del
6. Il comma 2 dell'articolo 27 del
" 2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.".
7. Il comma 90 dell'articolo 1 della
8. All'articolo 3, comma 38, della
Art. 4. Denuncia ai fini ICIAP
1. Al
a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto.";
b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "deve essere notificato", sono inserite le seguenti: "anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento";
c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.
Art. 5. Emissione di prestiti obbligazionari
1. L'articolo 35 della
Art. 6. Proroga dei termini
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del
3. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del
4. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del
5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6 della
6. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del
7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del
8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del
9. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 30 novembre 1996. E' altresì differito al 30 novembre 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalità locale spettanti ai comuni ed alle province sono considerati nel medesimo importo attribuito a ciascun ente per il 1996 con detrazione dei contributi di lire 220.400 milioni, attribuiti a valere sul fondo ordinario per l'adeguamento al tasso di inflazione, e 292.000 milioni, attribuiti a parziale restituzione delle riduzioni di trasferimenti effettuati nell'anno 1995, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1, e sono fatte salve eventuali rideterminazioni effettuate in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1997. Al consolidamento dei contributi di lire 10.000 milioni in favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli e di lire 3.000 milioni, per la concessione di contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui ai commi 6 e 12 dello stesso articolo 1, si provvede mediante riduzione per l'importo di lire 13.000 milioni del fondo per gli squilibri della fiscalità locale.
Art. 7. Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali, ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con provvedimento amministrativo del Ministero dell'interno.
2. Le somme esuberanti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 42 del
3. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno.
4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
Art. 8. Servizio di mensa nelle scuole
1. E' autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.
3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.
4. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 9. Disposizioni relative ad assunzioni di personale
1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9 della
2. I vincitori dei corsi-concorso del progetto Ripam - riqualificazione della pubblica amministrazione - realizzato dal Formez possono essere assegnati anche in enti locali che abbiano deliberato di partecipare ai successivi corsi-concorso banditi nell'ambito del progetto medesimo.
Art. 10. Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana
1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del
2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di febbraio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Per le stesse finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1996 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede con corrispondente utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del
Art. 11. Copertura finanziaria
1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.
Art. 12. Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.
1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del
2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilità speciali delle prefetture interessate, che, ove occorre, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 13. Rettifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) al comma 2 le parole: "dei commi da 12 a 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 12";
b) al comma 4 le parole, rispettivamente, "di cui al comma 2" e "ai commi da 12 a 14" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 12" e "al comma 12";
c) al comma 7 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 12";
d) al comma 8 le parole: "ai commi da 1 a 11" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 12";
e) al comma 53 le parole: "ai commi da 48 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 48 a 52";
f) al comma 80 le parole: "dei commi da 75 a 81" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 75 a 79".
Art. 14. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per aree destinate ad insediamenti produttivi
1. I comuni possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della
Art. 15. Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del
Art. 16. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del
2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del
3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del
4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
6. Agli enti locali dissestati ai quali, alla data di entrata in vigore del
7. Al comma 4 dell'articolo 87 del
Art. 17. Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali
1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 settembre 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. Disposizioni finali
1. Le disposizioni degli articoli 8, commi da 1 a 3, 16, commi da 1 a 5, e 17 del presente decreto sostituiscono, rispettivamente, quelle dell'articolo 11, dell'articolo 1 e dell'articolo 8 del
Art. 19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 169,