Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 09/10/1989 |
Numero: | 338 |
Sommario |
Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile |
Art. 2. Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva |
Art. 3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 |
Art. 4. Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e [...] |
Art. 5. Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratoridelle zone terremotate |
Art. 6. Fiscalizzazione degli oneri sociali |
Art. 7. Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamentodel piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio [...] |
Art. 8. Assicurazione per gli apprendisti artigiani |
Art. 9. Copertura finanziaria |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 63.1.32 - D.L. 9 ottobre 1989, n. 338. [1]
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati
(G.U. 10 ottobre 1989, n. 237)
Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile [2]
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo [3] .
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
1 bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del
Art. 2. Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva
1. [5].
2. [6].
3. [7].
4. [8].
5. [9].
6. [10].
7. [11].
8. [12].
9. [13].
10. [14].
11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del
13. [15].
14. [16].
15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.
16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del
17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della
18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della
19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del
Art. 3. Modifiche al
1. All'articolo 15 del
a) nel comma 2, dopo le parole: "stabiliti nell'articolo 31" sono aggiunte le seguenti:
", comma 1,";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2".
2. Il comma 1 dell'articolo 19 del
"1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca".
3. All'articolo 31 del
a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
”4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci anche delle società di cui al comma 1, lettere c) e d)".
Art. 4. Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore [17] .
3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.
4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori [18] .
5 bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo [19] .
5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992 [20] .
5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo [21] .
6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.
7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.
8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.
9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agliarticoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio a1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.
11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.
12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del
13. Al comma 1 dell'articolo 55 della
14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989.
Art. 5. Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratoridelle zone terremotate
1. L'articolo 12 del
Art. 6. Fiscalizzazione degli oneri sociali
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della
5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1. [22]
10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta [23].
11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del
15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.
Art. 7. Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamentodel piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi perle imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione
1. Il termine di cui all'articolo 2 del
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della
3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al
5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale [25].
6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della
7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
Art. 8. Assicurazione per gli apprendisti artigiani
1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, per l'anno 1989 ai sensi dell'articolo 1 della
3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della
4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori [28] .
Art. 9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 8, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della
[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 del
[4] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 del
[5] Comma abrogato dall'art. 37 del
[6] Comma abrogato dall'art. 37 del
[7] Comma abrogato dall'art. 37 del
[8] Comma abrogato dall'art. 37 del
[9] Comma abrogato dall'art. 37 del
[10] Comma abrogato dall'art. 37 del
[11] Comma abrogato dall'art. 37 del
[12] Comma abrogato dall'art. 37 del
[13] Comma abrogato dalla legge di conversione e dall'art. 37 del
[14] Comma abrogato dall'art. 37 del
[15] Comma abrogato dall'art. 37 del
[16] Comma abrogato dall'art. 37 del
[17] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[18] Comma così sostituito dall'art. 2 bis del
[19] Comma aggiunto dall'art. 2 bis del
[20] Comma aggiunto dall'art. 2 bis del
[21] Comma aggiunto dall'art. 2 bis del
[22] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 del
[23] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[24] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 del
[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[26] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1990, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
[27] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1990, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
[28] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1990, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.