§ 31.1.53 - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:26/05/1997
Numero:153


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il 1° settembre 1997 e si applicano alle segnalazioni effettuate dopo tale data
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono aggiunti i seguenti articoli
Art. 4.      1. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto [...]
Art. 6.      1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 13 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da [...]


§ 31.1.53 - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.

Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

(G.U. 13 giugno 1997, n. 136).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il 1° settembre 1997 e si applicano alle segnalazioni effettuate dopo tale data.

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono aggiunti i seguenti articoli:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

     2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro [1].

     3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni [2].

 

     Art. 6.

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 13 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana di soggetti operanti all'estero è riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.


[1] Per il termine di applicazione del presente comma, vedi l'art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

[2] Per il termine di applicazione del presente comma, vedi l'art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.