§ 63.1.53 - Legge 30 giugno 1998, n. 208.
Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.
(G.U. 3 luglio 1998, n. 153)
Art. 1.
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse, della necessità di completare le opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e di cantierabilità.
2. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, realizzati nelle aree depresse, ricompresi tra le opere commissariate di cui al comma 1, e al fine di riattivare l'operatività della legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di lire 2.550 milioni per l'anno 1999 e di lire 73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire 2.173.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con riferimento alle istanze presentate nel 1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse assegnate dal CIPE, le disponibilità esistenti nelle sezioni del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme utilizzate per le predette finalità saranno reintegrate a valere sulle risorse stanziate dai commi 1 e 2.
5. E' istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie regionali e locali, sentita la predetta Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione e le altre società che presentano progetti, anche di carattere generale, e le relative istruttorie sono svolte con le modalità corrispondenti a quelle previste per l'attuazione del predetto decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni.