§ 27.4.30 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:27/10/1995
Numero:444


Sommario
Art. 1.  Contributi in favore degli enti locali.
Art. 2.  Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice.
Art. 3.  Trasferimenti erariali agli enti locali.
Art. 3 bis.  Titoli obbligazionari degli enti locali.
Art. 4.  Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali.
Art. 5.  Perdite delle aziende degli enti locali e mutui.
Art. 5 bis.  Ammortamento mutui.
Art. 6.  Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.
Art. 7.  Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia.
Art. 8.  Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Art. 9.  Bilanci di previsione.
Art. 10.  Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 27.4.30 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 444. [1]

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253).

 

Art. 1. Contributi in favore degli enti locali.

     1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

     2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'art. 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

     3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 2, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al D.L. 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 settembre 1984, n. 618, e al D.L. 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla L. 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3 bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica, vigente prima della data del 31 agosto 1993. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa [2].

     4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di luglio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

     5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     7. La disposizione di cui all'art. 57, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui al comma 14, dell'articolo 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso.

 

     Art. 2. Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice.

     1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 1995.

     2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Trasferimenti erariali agli enti locali.

     1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.

     2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

     3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valide per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti [3]:

     a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;

     b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;

     c) modifiche derivanti da eventuali errori.

     4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'articolo 3, del D.L. n. 41 del 1995, con le correzioni di cui al comma 9.

     5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996.

     6. Le somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993 e dagli stessi versate alle apposite contabilità speciali, per le quali non è possibile effettuare il riparto tra Stato e comuni per mancanza dei dati necessari, sono, su segnalazione dei concessionari medesimi, interamente devolute allo Stato, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari, secondo le modalità indicate, al comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del successivo 13 luglio. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

     7. Gli interessi maturati sui conti correnti postali intestati ai concessionari, relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993, e dai concessionari medesimi versati alle apposite contabilità speciali, sono interamente devoluti allo Stato secondo le modalità indicate al comma 2, dell'articolo 4, del decreto interministeriale di cui al comma 6. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

     8. Le somme affluite, a titolo di ICI relativa all'anno 1993 dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sul conto corrente postale o bancario intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, nonché i relativi interessi maturati sui conti medesimi, sono interamente devolute allo Stato qualora non sia possibile individuare il comune destinatario. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del D.L. n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995.

     10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo, per lire 28.000 milioni, dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, per lire 25.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

     11. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, per gli anni 1994 e 1995, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     12. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 le parole: «è fissato in sette anni ed» sono soppresse.

     13. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, è sostituito dal seguente: «Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati.».

     14. La lettera b) del comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come sostituita dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 1º dicembre 1993, n. 528, è sostituita dalla seguente:

«b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre;».

     15. Dopo la lettera h-bis) del comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, aggiunta dal comma 5 dell'art. 1, del decreto legislativo 1º dicembre 1993, n. 528, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.».

     16. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti il fabbisogno standardizzato delle province è raffrontato alle risorse generali costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, nonché da un importo pari alla detrazione operata sui trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione di tributi a favore delle province.

     17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

     a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

     b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

     c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

     18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera a), è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

     18 bis. [4].

 

     Art. 3 bis. Titoli obbligazionari degli enti locali. [5]

 

     Art. 4. Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali.

     1. A decorrere dall'anno 1996, a modifica di quanto disposto dall'articolo 4 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, le addizionali erariali ivi previste sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. La predetta modifica non comporta alcuna variazione del volume complessivo dei trasferimenti statali spettanti agli enti locali, che resta determinato sulla base delle disposizioni recate dalla normativa concernente la finanza locale per gli anni 1996 e seguenti.

 

     Art. 5. Perdite delle aziende degli enti locali e mutui.

     1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1993, n. 32, e al comma 1 dell'articolo 1, del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.

     2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del D.L. n. 310 del 1990.

     3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

     3 bis. [6].

     4. [7].

     5. La concessione dei mutui di cui al D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441, e dei mutui di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni, e la novazione soggettiva di mutui della specie già concessi, può avvenire, in aggiunta ai soggetti già individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge [8].

     6. Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo [9].

     7. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre.

     8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si estendono ai mutui della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995 [10].

     9. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, e al comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11 [11].

 

     Art. 5 bis. Ammortamento mutui. [12]

 

     Art. 6. Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

     1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinerà limiti e condizioni, può partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

     1 bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti [13].

 

     Art. 7. Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia.

     1. In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di ulteriori lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle L. 29 novembre 1984, n. 798, e L. 5 febbraio 1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.

     2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire 12.775 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto, di lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di lire 950 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Cà Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

     3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 55.500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

     1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del D.Lgs. n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 30 novembre 1995 [14]. Conseguentemente:

     a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali [15];

     b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 77 del 1995 è fissato per la prima volta al 30 aprile 1996 [16];

     c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, è prorogato al 31 maggio 1996 [17];

     d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:

     1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);

     3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

     4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti [18];

     4 bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti [19];

     e) la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:

     1) per il 1997 il 6 per cento del valore;

     2) per il 1998 il 12 per cento del valore;

     3) per il 1999 il 18 per cento del valore;

     4) per il 2000 il 24 per cento del valore;

     f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.

 

     Art. 9. Bilanci di previsione.

     1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 è deliberato entro il 31 gennaio 1996 secondo le disposizioni del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 [20]. Conseguentemente:

     a) le spettanze di contributi erariali agli enti locali per il triennio 1996-1998, di cui agli articoli 36, 37, 39 e 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono comunicate agli enti locali attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di novembre 1995;

     b) gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 1996- 1998, allegato al bilancio annuale 1996, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995;

     c) le disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 77 del 1995 si applicano dal 1° febbraio 1996 [21];

     d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione del bilancio 1996 la giunta provvede ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 27 e comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 77 del 1995; nel caso in cui la deliberazione non sia adottata, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardo all'entrata ed alla spesa rimane attribuita alla giunta dell'ente locale [22].

     2. Il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996 è differito al 31 gennaio 1996; è altresì differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 79 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni [23].

 

     Art. 10. Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio.

     1. A valere sulle residue disponibilità della L. 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. L'onere di ammortamento dei mutui resta a carico dello Stato, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 458 del 1988 [24].

     2. Ai fini del presente decreto, per maggior onere di acquisizione di aree si intende la differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto, sulla base dei seguenti atti definitivi:

     a) perizie di stima, emesse ai sensi dell'articolo 15 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

     b) transazioni giudiziali o extragiudiziali;

     c) sentenze esecutive;

     d) accordi per la cessione volontaria del bene.

     2 bis. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali [25].

     3. I mutui possono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della documentazione di cui al comma 2, nonché della dichiarazione del segretario dell'ente, relativa al riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 77 del 1995.

     3 bis. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo [26].

     4. Qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non opera la decadenza di cui all'articolo 12-bis del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 80, se alla data del 15 luglio 1991 era in corso un procedimento giurisdizionale.

     5. Gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mentre l'approvazione di progetti delle opere deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1992, n. 359, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, che ha fissato i nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche. Il riconoscimento del debito deve essere stato effettuato entro il 30 giugno 1996 [27].

     6. [28].

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1995, n. 539 (G.U. 27 dicembre 1995, n. 300).

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539 e così modificato dall'art. 6 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[3] Capoverso così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539 e soppresso dall'art. 2 del D.L. 25 novembre 1996, n. 599.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539. Modifica il comma 6, art. 35, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539. Sostituisce il comma 2, art. 1, del D.L. 1° aprile 1995, n. 98.

[7] Il presente comma è stato soppresso dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[8] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[9] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[10] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[11] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[12] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539. Modifica i commi 1 e 2, art. 46 bis, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[13] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[14] Capoverso così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[15] Lettera così modificata dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[18] Numero già sostituito dall'art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[19] L'originario numero 4) è stato sostituito dai numeri 4) e 4 bis) per effetto dell'art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 31 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[20] Capoverso così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[21] Lettera così modificata dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[22] Lettera così modificata dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[23] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[24] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[25] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[26] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[27] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

[28] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 25 novembre 1996, n. 599.