Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 65. Moneta e valori bollati |
Capitolo: | 65.3 disciplina generale |
Data: | 24/06/1998 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. 1. (Definizioni). |
Art. 2. (Parametri di indicizzazione). |
Art. 3. (Calcoli intermedi). |
Art. 4. (Importi in lire contenuti in norme vigenti). |
Art. 5. (Ridenominazione dei titoli di Stato in lire). |
Art. 6. (Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante). |
Art. 7. (Modalità di ridenominazione). |
Art. 8. (Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati). |
Art. 9. (Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile). |
Art. 10. (Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali). |
Art. 11. (Ridenominazione degli strumenti finanziari privati). |
Art. 12. (Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati). |
Art. 13. (Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante). |
Art. 14. (Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati). |
Art. 15. (Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati). |
Art. 16. (Adozione dell'euro quale moneta di conto). |
Art. 17. (Conversione in euro del capitale sociale). |
Art. 18. (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio). |
Art. 19. (Bilancio consolidato). |
Art. 20. (Operatori economici diversi dalle imprese). |
Art. 21. (Criteri di rilevazione delle operazionie di trattamento delle relative differenze cambio). |
Art. 22. (Organismi di investimento collettivo del risparmio). |
Art. 23. (Bilancio consolidato). |
Art. 24. (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio). |
Art. 25. (Bilancio consolidato). |
Art. 26. (Adozione dell'euro quale moneta di conto). |
Art. 27. (Criteri di rilevazione delle operazioni). |
Art. 28. (Ambito di applicazione). |
Art. 29. (Sistema di gestione accentrata). |
Art. 30. (Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario). |
Art. 31. (Compiti dell'intermediario). |
Art. 32. (Diritti del titolare del conto). |
Art. 33. (Eccezioni opponibili). |
Art. 34. (Costituzione di vincoli). |
Art. 35. (Responsabilità dell'intermediario). |
Art. 36. (Regolamenti di attuazione). |
Art. 37. (Sistema di amministrazione accentrata della società Monte Titoli S.p.A.). |
Art. 38. (Disciplina transitoria). |
Art. 39. Dematerializzazione dei titoli di Stato. |
Art. 40. (Ritiro delle materialità e immissione in gestione accentrata). |
Art. 41. (Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire). |
Art. 42. (Adempimenti amministrativo-contabili nel Tesoro). |
Art. 43. (Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti). |
Art. 44. (Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati). |
Art. 45. (Disposizioni transitorie sulla gestione accentrata dei titoli di Stato). |
Art. 46. (Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato). |
Art. 47. (Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni). |
Art. 48. (Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni). |
Art. 49. (Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni). |
Art. 50. (Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni). |
Art. 51. (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative). |
Art. 52. (Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689). |
Art. 52 bis. Medaglie e gettoni in euro. |
Art. 52 ter. Prescrizione delle monete metalliche. |
Art. 52 quater. Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale. |
Art. 52 quinquies. Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale. |
Art. 53. (Entrata in vigore). |
§ 65.3.7 – D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433
(G.U. 8 luglio 1998, n. 157, S.O.)
TITOLO I
(DEFINIZIONI)
Art. 1. (Definizioni).
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) “Stati membri partecipanti”: i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;
b) “strumenti giuridici”: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al
c) “tasso di conversione”. il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
d) “valute aderenti”: le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonché l'ecu;
e) “lira”: la lira italiana;
f) “Trattato”: il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;
g) “periodo transitorio”: il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) “Tesoro”: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
i) “ridenominazione”: la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;
j) “titoli di Stato”: tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della
k) “banca”: l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del
l) “società finanziaria”: la società indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del
m) “imprese di assicurazione”: le imprese di cui all'articolo 1 del
n) “documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna”: il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
o) “moneta di conto”: la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;
p) “elementi monetari”: le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche “fuori bilancio”) che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;
q) “attività, passività e operazioni fuori bilancio”: gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
r) “organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)”: i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile;
s) “società di gestione accentrata”: società avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del
t) “società quotata”: società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;
u) “fondi pensione”: le forme pensionistiche di cui al
TITOLO II
(PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E IMPORTI
IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI)
Art. 2. (Parametri di indicizzazione).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.
3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.
4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto è stato concluso.
5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori è a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.
Art. 3. (Calcoli intermedi).
1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del
2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).
Art. 4. (Importi in lire contenuti in norme vigenti).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno [1]:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis);
c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis);
d) il comma 2 dell'articolo 29 del
(Omissis);
e) il comma 4 dell'articolo 33 del
(Omissis);
f) il comma 4 dell'articolo 34 del
(Omissis);
g) il comma 1 dell'articolo 10 del
(Omissis);
h) il comma 1 dell'articolo 12 del
(Omissis);
h-bis) il comma 1 dell'articolo 3 della
(Omissis) [2];
h-ter) l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:
(Omissis) [3].
3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: (Omissis). A decorrere dal 1° gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.
5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali [4].
5–bis La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali [5].
5–ter La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [6].
5–quater Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo [7].
5–quinquies Sono abrogate la
TITOLO III
(RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO)
Sezione I
(Titoli di Stato)
Art. 5. (Ridenominazione dei titoli di Stato in lire).
1. Il 1° gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati regolamentati.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti di imposta, in coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Art. 6. (Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante).
1. Il Tesoro può ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, già denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
Art. 7. (Modalità di ridenominazione).
1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito.
2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l'ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento.
3. Con il riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta il taglio minimo è quello previsto dal relativo decreto di emissione.
4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).
6. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.
Art. 8. (Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati).
1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono converetiti in euro dal 1° gennaio 1999.
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.
4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al lordo e al netto delle relative imposte, nonché ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilità di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle società di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni è quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile.
Sezione II
(Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici)
Art. 9. (Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile).
1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati regolamentati sarà effettuata il 1° gennaio 2002.
2. A partire dal 1° gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.
Art. 10. (Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali).
1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della
2. Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta
Sezione III
(Strumenti di debito privati)
Art. 11. (Ridenominazione degli strumenti finanziari privati).
1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del
Art. 12. (Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati).
1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.
2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia.
Art. 13. (Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante).
1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, già denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalità di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.
Sezione IV
(Disposizioni generali)
Art. 14. (Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro dovrà essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.
Art. 15. (Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati).
1. A partire dal 1° gennaio 1999, l'euro può essere utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, può intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.
TITOLO IV
(L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI CONTABILI
OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA)
Sezione I
(Disposizioni per le imprese in genere)
Art. 16. (Adozione dell'euro quale moneta di conto).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.
2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.
3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del
4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.
5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.
6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva.
7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile è sostituito dal seguente: (Omissis);
b) all'articolo 29 del
(Omissis);
c) il comma 7 dell'articolo 7 del
(Omissis);
d) all'articolo 30 del
(Omissis);
e) il comma 4 dell'articolo 9 del
(Omissis);
f) all'articolo 65 del
(Omissis);
g) alle società quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.
Art. 17. (Conversione in euro del capitale sociale).
1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6 [9].
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.
4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.
5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile [10].
6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. È consentita la movimentazione delle riserve, in controparte del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.
Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti [11].
6 bis. In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.
8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azioni e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata.
9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.
10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5 [13].
10 bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto [14].
Art. 18. (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.
5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.
6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi.
7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.
8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.
9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del
Art. 19. (Bilancio consolidato).
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.
Art. 20. (Operatori economici diversi dalle imprese).
1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16. L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.
Sezione II
(Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie)
Art. 21. (Criteri di rilevazione delle operazionie di trattamento delle relative differenze cambio).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle società finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.
2. Le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.
3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992n. 87 .
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine può essere riservato il seguente trattamento:
a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico dell'esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze;
b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.
5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b) del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
Art. 22. (Organismi di investimento collettivo del risparmio).
1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facoltà di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8;
b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1° gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.
Art. 23. (Bilancio consolidato).
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.
Sezione III
(Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione)
Art. 24. (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del
5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
7. Al fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del
Art. 25. (Bilancio consolidato).
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce “Riserva di conversione”.
Sezione IV
(Disposizioni speciali per i fondi pensione)
Art. 26. (Adozione dell'euro quale moneta di conto).
1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 16, inclusa la facoltà di cui al comma 3.
Art. 27. (Criteri di rilevazione delle operazioni).
1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
2. I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del
3. Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del
TITOLO V
(DEMATERIALIZZAZIONE)
Sezione I
(Disposizioni generali)
Art. 28. (Ambito di applicazione). [15]
[1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.]
Art. 29. (Sistema di gestione accentrata). [16]
[1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente Titolo V deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.]
Art. 30. (Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario). [17]
[1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti.]
Art. 31. (Compiti dell'intermediario). [18]
[1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.]
Art. 32. (Diritti del titolare del conto). [19]
[1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.]
Art. 33. (Eccezioni opponibili). [20]
[1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.]
Art. 34. (Costituzione di vincoli). [21]
[1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.
3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge.]
Art. 35. (Responsabilità dell'intermediario). [22]
[1. L'intermediario è responsabile:
a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1;
b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi di certificazione, segnalazione ed annotazione previsti dalla legge.]
Art. 36. (Regolamenti di attuazione). [23]
[1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:
a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della possibilità di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente Titolo V
b) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;
c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;
d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;
e) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;
f) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
g) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;
h) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
i) i modelli o le modalità di rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 31;
l) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 34, commi 1 e 2;
m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma 1;
2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1 potranno essere dettate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente Titolo V.]
Art. 37. (Sistema di amministrazione accentrata della società Monte Titoli S.p.A.). [24]
[1. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, non potrà più essere esercitata la facoltà di ritiro dei titoli dalla Società Monte Titoli S.p.A.
2. Non oltre il termine previsto nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata; nella stessa data ciascun intemediario annota sui conti accesi a norma dell'articolo 30, comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.
3. I titoli in essere presso il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. alla data della comunicazione sono annullati e spediti all'emittente.]
Art. 38. (Disciplina transitoria).
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 79-quater del
Sezione II
(Disposizioni speciali per i titoli di Stato)
Art. 39. Dematerializzazione dei titoli di Stato.
1. [Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35] [27].
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto e del
4. Le iscrizioni contabili presso la società di gestione accentrata continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato [29].
Art. 40. (Ritiro delle materialità e immissione in gestione accentrata).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia più titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.
3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 79-quater del
4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono più essere ritirati.
5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.
6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario di cui all'articolo 79-quater del
7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.
Art. 41. (Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire).
1. È disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla
2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purché non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.
3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto. Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione è annullata.
4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui all'articolo 79-quater del
5. Con le modalità di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.
Art. 42. (Adempimenti amministrativo-contabili nel Tesoro).
1. Il decreto di cui all'articolo 40, comma 1, prevede, ai fini dell'incameramento nel bilancio dello Stato, che le Sezioni di tesoreria provvedano a restituire al Tesoro le contromatici dei Buoni ordinari del tesoro (BOT) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti.
2. Al rimborso dei BOT, entro i termini di prescrizione, si provvede a carico di apposita unità previsionale di spesa del bilancio dello Stato.
Art. 43. (Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.
Art. 44. (Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati).
1. Alle operazioni di dematerializzazione dei titoli di Stato si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 2.
Art. 45. (Disposizioni transitorie sulla gestione accentrata dei titoli di Stato). [33]
[1. Ove non in contrasto con quanto previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui ai decreti del Ministro del tesoro del 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, riguardanti le disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.]
Art. 46. (Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni necessarie ad adeguare la regolamentazione in materia di modalità dei pagamenti sui titoli di Stato e di rendicontazione dei pagamenti stessi a quanto previsto dal presente decreto.
TITOLO VI
(ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Art. 47. (Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni).
1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.
2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.
3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della
4. All'adeguamento della modulistica, ancorché prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del
Art. 48. (Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'eur quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.
Art. 49. (Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni).
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della
Art. 50. (Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della
2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformità con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.
TITOLO VII
(CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE)
Art. 51. (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.
Art. 52. (Modifica dell'articolo 16 della
1. Nell'articolo 16, primo comma, della
TITOLO VIII
Monetazione metallica. [34]
Art. 52 bis. Medaglie e gettoni in euro. [35]
1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta ''eurò', ''euro cent'' o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura può essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.
3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con
Art. 52 ter. Prescrizione delle monete metalliche. [36]
Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.
Titolo IX
Disposizioni a tutela delle banconote
e monete metalliche in euro non aventi corso legale. [37]
Art. 52 quater. Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale. [38]
1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.
2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.
3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 52 quinquies. Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale. [39]
1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del
Art. 53. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[3] Lettera aggiunta dall'art. 1del
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dal'art. 1, comma 3,
[6] Comma aggiunto dal'art. 1 del
[7] Comma aggiunto dal'art. 1 del
[8] Comma aggiunto dal'art. 1 del
[9] Comma così modificato dall'art. 2 del
[10] Comma sostituito dall'art. 2 del
[11] Comma così modificato dall'art. 2 del
[12] Comma inserito dall'art. 2 del
[13] Comma così modificato dall'art. 9 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[20] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[21] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[22] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[24] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[25] Comma così modificato dall'art. 5 del
[26] Comma così modificato dall'art. 5 del
[27] Comma abrogato dall'art. 5 del
[28] Comma così modificato dall'art. 5 del
[29] Comma così modificato dall'art. 5 del
[30] Comma così modificato dall'art. 5 del
[31] Comma così modificato dall'art. 5 del
[32] Comma così modificato dall'art. 5 del
[33] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[34] Titolo inserito dall'art. 3 del
[35] Gli articoli del presente titolo (artt. 52 bis – 52 ter) sono stati inseriti dall'art. 3 del
[36] Gli articoli del presente titolo (artt. 52 bis – 52 ter) sono stati inseriti dall'art. 3 del
[37] Titolo inserito dall'art. 4 del
[38] Gli articoli del presente titolo (artt. 52 quater – 52 quinquies) sono stati inseriti dall'art. 4 del
[39] Gli articoli del presente titolo (artt. 52 quater – 52 quinquies) sono stati inseriti dall'art. 4 del