Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.13 trasporto di persone |
Data: | 03/07/2001 |
Numero: | 256 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente |
Art. 3. |
Art. 3 bis. [3] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per le [...] |
§ 93.13.1a - D.L. 3 luglio 2001, n. 256 [1] .
Interventi urgenti nel settore dei trasporti
(G.U. 4 luglio 2001, n. 153)
1. L'articolo 21 del
"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del
"1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.".
1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della
1. Al comma 30 dell'articolo 145 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per le conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2005, n. 7 ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell’art. 26, ultimo comma della
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.