§ 34.1.43 - D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:31/12/2012
Numero:248


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 2.  Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 3.  Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 4.  Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 5.  Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 6.  Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 7.  Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 8.  Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 9.  Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 10.  Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Art. 11.  Disposizioni finanziarie


§ 34.1.43 - D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(G.U. 25 gennaio 2013, n. 21)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

     Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

     Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare, nella seduta del 25 settembre 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

     Acquisita la proposta di parere del 7 novembre 2012, trasmessa dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in data 22 novembre 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2012;

     Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;»;

     b) alla rubrica dell'articolo 18, la parola: «Commissariato» è sostituita dalla seguente: «Commissario»;

     c) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.»;

     2) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

     d) all'articolo 45, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.»;

     e) all'articolo 47, commi 1, lettera b), e 3, la parola: «Segretario», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

     f) all'articolo 52, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.»;

     g) all'articolo 54, comma 2, lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     «Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

     1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

     2) il Capo di stato maggiore della difesa;

     3) il Segretario generale della difesa;

     4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

     5) il Direttore generale per il personale militare.»;

     h) all'articolo 57, comma 4:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;»;

     2) alla lettera c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     «Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

     1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

     2) il Capo di stato maggiore della difesa;

     3) il Segretario generale della difesa;

     4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

     5) il Direttore generale per il personale militare.»;

     i) dopo l'articolo 92 è inserito il seguente:

     «Art. 92-bis (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). - 1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonchè quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

     2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonchè per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonchè la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

     3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

     4. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonchè, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

     5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:

     a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;

     b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonchè le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;

     c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.»;

     l) all'articolo 94, comma 2, le parole: «, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa» sono soppresse;

     m) all'articolo 111, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonchè di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;»;

     n) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

     «Art. 153 (Reparti elicotteri delle altre Forze armate). - 1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonchè all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

     2. All'Aeronautica militare competono, inoltre:

     a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate;

     b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonchè, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attività di volo dei titolari degli stessi.»;

     o) all'articolo 200:

     1) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     «n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «Le autorità» sono inserite le seguenti: «o i privati»;

     p) all'articolo 215:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

     a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;

     b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.»;

     2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»;

     q) il comma 3 dell'articolo 218 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 230, comma 1, lettera b), alla rubrica del capo III del titolo II e all'articolo 365, rubrica e comma 1, la parola: «velivoli», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;

     b) all'articolo 233, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»;

     c) all'articolo 238, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.»;

     d) all'articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» è sostituita dalla seguente: «struttura»;

     e) all'articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267,»;

     f) all'articolo 300, comma 2, la parola: «marchi» è sostituita dalle seguenti: «segni distintivi»;

     g) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e b), e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e del demanio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;

     h) all'articolo 307, dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonchè di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

     a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

     c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.»;

     i) l'articolo 350 è abrogato;

     l) all'articolo 363, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»;

     m) all'articolo 368, comma 2:

     1) le parole: «Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla seguenti: «Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     2) le parole: «allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     n) alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse;

     o) all'articolo 458, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;

     p) all'articolo 478, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;

     q) all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: «in di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprietà a favore di istituto».

 

     Art. 3. Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 527:

     1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonchè agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.»;

     b) all'articolo 528:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:

     a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

     b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

     c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;

     d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonchè le facoltà di cui all'articolo 17, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo;

     e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;

     2) al comma 2, la parola: «DigitPA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»;

     c) all'articolo 532, comma 1, le parole: «, disciplinare, dirigenziale» sono soppresse;

     d) all'articolo 534:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole: «l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»;

     1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.»;

     e) all'articolo 536, comma 5, le parole: «direzioni generali tecniche» sono sostituite dalla seguente: «strutture» [1];

     f) dopo l'articolo 537, è inserito il seguente:

     «Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa). - 1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

     a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

     b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;

     c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.»;

     g) all'articolo 539, comma 1, la parola: «DigitPA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»;

     h) all'articolo 541, comma 1, dopo le parole: «12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,»;

     i) all'articolo 542, comma 1, le parole: «collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate»;

     l) all'articolo 545, comma 1, dopo la parola: «contratti» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535,»;

     m) all'articolo 546, comma 2, le parole: «e civile» sono soppresse;

     n) all'articolo 550:

     1) al comma 2, dopo la parola: «credito», sono inserite le seguenti: «sono soggette ai controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e»;

     2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.»;

     o) all'articolo 553, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

     p) all'articolo 562, comma 1, dopo la parola: «armamento» sono inserite le seguenti: «, trasferimenti e intermediazioni»;

     q) dopo l'articolo 565 è inserito il seguente:

     «Art. 565-bis (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). - 1. Per l'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione di cui all'articolo 92-bis, è autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 1.052.849 euro per l'anno 2012, nonchè 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2013.»;

     r) all'articolo 585, comma 1, le lettere d), e), f), g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:

     «d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;

     e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;

     f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;

     g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;

     h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.»;

     s) dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:

     «Art. 589-bis (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza). - 1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

     t) all'articolo 618:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per le missioni militari di pace»;

     2) al comma 1, le parole: «Missioni militari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace».

 

     Art. 4. Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 625:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonchè le disposizioni contenute nel presente codice.»;

     b) all'articolo 636, comma 3, le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»;

     c) all'articolo 650, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

     «d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.»;

     d) all'articolo 682, commi 4, lettera b), numero 3), e 5, lettera a), numero 3), le parole: «la sanzione disciplinare della consegna di rigore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni disciplinari più gravi della consegna»;

     e) all'articolo 696, comma 2, le parole: «stabilita di norma in» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a»;

     f) all'articolo 710, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

     g) all'articolo 724, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonchè gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.»;

     h) all'articolo 759:

     1) al comma 1:

     1.1) le parole: «All'atto dell'arruolamento» sono soppresse;

     1.2) dopo le parole: «categorie e specialità» sono inserite le seguenti: «secondo specifiche disposizioni della Forza armata,»;

     2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «Direzione generale per il personale militare», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, su proposta della Forza armata»;

     i) all'articolo 761, il comma 2 è abrogato;

     l) all'articolo 783, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;

     m) all'articolo 788, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»;

     n) all'articolo 796:

     1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

     o) all'articolo 797, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;

     p) all'articolo 799, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.»;

     q) all'articolo 806, comma 2, le parole: «Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

     r) all'articolo 830:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.»;

     2) al comma 2, le parole: «apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia»;

     s) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonchè agli articoli 832, commi 1 e 2, 925, comma 1, lettere a), b) e c), 1000, comma 1, lettera a), numero 2), 1095, comma 1, 1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259, rubrica e comma 1, le parole: «Arma dei trasporti e materiali» e le parole: «Arma trasporti e materiali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Arma dei trasporti e dei materiali»;

     t) all'articolo 833:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonchè degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.»;

     u) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «direzione generale dei lavori e del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;

     v) dopo l'articolo 833-bis è inserito il seguente:

     «Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare). - 1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

     z) all'articolo 878, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:

     a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;

     b) carabinieri effettivi in ferma;

     c) allievi delle scuole militari;

     d) allievi marescialli;

     e) allievi e aspiranti ufficiali;

     f) marescialli in ferma;

     g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;

     h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;

     i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;

     l) allievi carabinieri.»;

     aa) all'articolo 880, comma 4, dopo la parola: «truppa» sono inserite le seguenti: «e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma»;

     bb) all'articolo 895, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:

     a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

     b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

     c) la partecipazione a convegni e seminari;

     d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

     f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.»;

     cc) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006, comma 4, la parola: «temporaneo», ovunque ricorre, è soppressa;

     dd) all'articolo 901:

     1) al comma 4:

     1.1) la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»;

     1.2) le parole: «è richiamato» sono sostituite dalla seguente: «rientra»;

     2) al comma 5, la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»;

     ee) all'articolo 919, comma 3, lettera a), dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;

     ff) all'articolo 940, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze»;

     gg) all'articolo 982, comma 1, le parole: «se si trova in servizio temporaneo» sono soppresse;

     hh) all'articolo 1008, comma 1, lettera a), le parole: «tre mesi prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»;

     ii) all'articolo 1031, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei militari» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice,»;

     ll) all'articolo 1077:

     1) alla rubrica, dopo la parola: «Promozione» sono inserite le seguenti: «o conferimento di qualifica»;

     2) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.»;

     mm) agli articoli 1188, comma 1, lettera c), e 1192, comma 1, lettera c), dopo le parole: «dal regolamento e», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002,»;

     nn) all'articolo 1227, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

     a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

     d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ;

     e) l'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;

     oo) all'articolo 1275, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;

     pp) all'articolo 1280:

     1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi» ovunque ricorrono, sono soppresse;

     2) al comma 4:

     1.1) le parole: «o in reparti operativi» sono soppresse;

     1.2) la lettera: «e)» è sostituita dalla seguente: «d)»;

     3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

     qq) all'articolo 1287:

     1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;

     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

     rr) all'articolo 1308:

     1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

     ss) all'articolo 1309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;

     tt) l'articolo 1313 è abrogato;

     uu) all'articolo 1361, comma 4, dopo le parole: «coniugati,», sono inserite le seguenti: «i graduati,»;

     vv) all'articolo 1369, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «diverse dal richiamo»;

     zz) all'articolo 1377, comma 5, dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;

     aaa) all'articolo 1403, comma 3, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

     bbb) all'articolo 1464:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Distinzioni onorifiche e altre ricompense»;

     2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:»;

     ccc) all'articolo 1473, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

     a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;

     b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;

     c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;

     d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;

     e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;

     f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.»;

     ddd) l'articolo 1485 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1485 (Cause di ineleggibilità al Parlamento). - 1. Le cause di ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto applicabili.»;

     eee) all'articolo 1492, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

     fff) all'articolo 1495, comma 1, le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione».

 

     Art. 5. Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1531:

     1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, dopo le parole: «accordi nazionali di categoria» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dei relativi compensi,»;

     1.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023»;

     2) il comma 5 è abrogato;

     b) alla rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV, le parole: «e in soprannumero» sono soppresse;

     c) all'articolo 1721, comma 2, le parole: «gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero» sono sostituite dalle parole: «gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro»;

     d) gli articoli 1724 e 1725 sono abrogati.

 

     Art. 6. Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1798:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.»;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.»;

     b) all'articolo 1806, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

     c) all'articolo 1808:

     1) al comma 2 è anteposto il seguente periodo: «L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonchè in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.»;

     2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «ufficiali e sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiali, sottufficiali e graduati»;

     3) al comma 9, le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati»;

     d) all'articolo 1809:

     1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonchè in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario»;

     2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonchè quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.»;

     3) il comma 12 è sostituito dal seguente:

     «12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

     a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;

     b) in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.»;

     4) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

     «12-bis. Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.»;

     e) all'articolo 1823, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

 

     Art. 7. Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;

     b) all'articolo 1914, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.».

 

     Art. 8. Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) ed o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 3, 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b), le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva» e all'articolo 1998, comma 2, lettera b), le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari", sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva" [2];

     b) all'articolo 1937, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».

 

     Art. 9. Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2136:

     1) al comma 1:

     1.1) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) l'articolo 892;»;

     1.2) la lettera gg) è soppressa;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

     a) l'articolo 192;

     b) l'articolo 558;

     c) l'articolo 2229, comma 6.»;

     b) all'articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

     b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

     c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;

     d) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

     a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;

     b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

     3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

     4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, semprechè gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.

     5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.»;

     c) all'articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

     2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, semprechè gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:

     a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

     b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;

     c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.

     4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.»;

     d) dopo l'articolo 2143 è inserito il seguente:

     «Art. 2143-bis (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza). - 1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

     2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.»;

     e) all'articolo 2154, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

     f) all'articolo 2157, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità ivi previste»;

     g) all'articolo 2161, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     «1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.

     2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.

     3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

     4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.»;

     h) all'articolo 2190, comma 2, la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

     i) dopo l'articolo 2195 è inserito il seguente:

     «Art. 2195-bis (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico). - 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;

     l) all'articolo 2198, il comma 2 è abrogato;

     m) l'articolo 2209 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2209 (Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.»;

     n) dopo l'articolo 2231 è inserito il seguente:

     «Art. 2231-bis (Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni). - 1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.»;

     o) l'articolo 2235 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2235 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, è di 4 anni.»;

     p) all'articolo 2239, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.»;

     q) dopo l'articolo 2259, è inserito il seguente:

     «Art. 2259-bis (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari). - 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;

     r) dopo l'articolo 2264, è inserito il seguente:

     «Art. 2264-bis (Limiti per la costituzione della posizione assicurativa). - 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

     s) all'articolo 2268, comma 1:

     1) il numero 429) è soppresso e, per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h), e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono vigore;

     2) dopo il numero 649), è inserito il seguente:

     «649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;»;

     3) il numero 678) è soppresso e, per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprende vigore;

     4) al numero 723), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè 27, secondo comma» e, per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore;

     5) dopo il numero 786), è inserito il seguente:

     «786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;»;

     6) il numero 816) è soppresso;

     7) al numero 928), le parole: «escluso l'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 5 e 6» e, per l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende vigore;

     8) al numero 975), le parole: «: articoli 1, 2 e 4» sono soppresse;

     9) il numero 998) è sostituito dal seguente: «998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;»;

     10) al numero 1085-bis), le parole: «articolo 6, commi 21-ter e 21-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6, commi 21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;

     11) dopo il numero 1085-ter), sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, commi 57 e 96;

     1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;

     1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.»;

     t) all'articolo 2269, comma 1, il numero 238) è abrogato;

     u) all'articolo 2270:

     1) al comma 1:

     1.1) al numero 4), le parole: «3, 7, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «3, 7, 9, 10 e 11» e, per l'effetto, l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;

     1.2) al numero 33-ter), dopo la parola: «militare», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè 27, secondo comma»;

     2) al comma 2, dopo il numero 12) è aggiunto, in fine, il seguente:

     «12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

 

     Art. 10. Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

     1. Al primo comma dell'articolo 261-quater del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, introdotto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 2121 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, compreso quello sulla riabilitazione militare,» sono soppresse.

     2. All'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato in ragione dell'ottanta per cento».

     3. All'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerati in ragione dell'ottanta per cento».

     4. Agli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, ovunque ricorrono, le parole: «, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» sono soppresse.

     5. All'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2161 del citato codice,».

     6. All'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dopo la parola: «privati», sono inserite le seguenti: «non può avere durata inferiore a quattro mesi e».

     7. All'articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.».

     8. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

     a) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate,» sono soppresse;

     b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

     9. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «4-bis. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.».

     10. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: «alla legge 19 maggio 1986, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

     11. In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e 7), e lettera u), numero 1.1), nonchè dal comma 7 del presente articolo, sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 21 marzo 2013, n. 68.

[2] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 21 marzo 2013, n. 68.