§ 98.1.26668 - Legge 25 marzo 1991, n. 98.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'art. 2 della legge 17 maggio 1985, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1991
Numero:98


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'art. 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello [...]


§ 98.1.26668 - Legge 25 marzo 1991, n. 98.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'art. 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie.

(G.U. 25 marzo 1991, n. 71)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'art. 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "", nonchè lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;''" sono sostituite dalle seguenti: "", nonchè la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente Ferrovie dello Stato'''";

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis.L'ente Ferrovie dello Stato'' non potrà conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente decreto";

     il comma 2 è soppresso.