§ 98.1.26941 - Legge 22 novembre 1994, n. 644.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/1994
Numero:644


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26941 - Legge 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia

(G.U. 23 novembre 1994, n. 274)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, 18 marzo 1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio 1994, n. 463.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547

     All'art. 1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: "per l'anno 1996", sono aggiunte le seguenti: ", di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993".

     All'art. 2:

     al comma 3, nell'alinea, primo periodo, le parole: "accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "contratti internazionali"; nel medesimo alinea, secondo periodo, dopo la parola: "individuazione" sono inserite le seguenti: "o dell'attuazione", e dopo le parole: "soggetto a capitale pubblico", sono inserite le seguenti: ", cui spetterà solo il rimborso delle spese"; alla lettera a), la parola: "Difesa" è sostituita dalla seguente: "difesa"; la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono passibili di riconversione.";

     dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonchè di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.

     3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi";

     dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     "7-bis. I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237";

     dopo il comma 10, è inserito il seguente:

     "10-bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994, sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominata CAMPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli.";

     al comma 11, le parole da: "il Consorzio interuniversitario" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506.";

     dopo il comma 13, è inserito il seguente:

     "13-bis. Al primo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443";

     dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

     "14-bis. Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995".

     Dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2-bis – (Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46). - 1. Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono ottenere, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che i benefici ad esse accordati ai sensi delle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346 e successive modificazioni e integrazioni, vengano ricalcolati ai fini dell'ammortamento secondo le procedure di cui all'art. 4, comma nono, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Detti ammortamenti, in deroga al regolamento afferente all'art. 4 della predetta legge n. 808 del 1985, avranno inizio a partire dalla data della avvenuta consegna di aeromobili per uso civile in entità pari al 20 per cento di quelli previsti dai rispettivi piani di ammortamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.

     Art. 2-ter.– (Settore aeronautico della Difesa). - 1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del primo comma del medesimo art. 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti".

     Dopo l'art. 7, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. – (Crediti di imposta relativi all'IVA). - 1. Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria può essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.

     2. La graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.

     3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.

     4. Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.

     5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

     6. Le domande che, per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.

     7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo può essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile".

     Dopo l'art. 8, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 8-bis. – (Interventi in favore della Regione Sardegna). - 1. A completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e approvata con delibera CIPE del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 400 miliardi per l'anno 1994.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

     Art. 8-ter. – (Proroga di termini). - 1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 191, è prorogato al 31 dicembre 2000".

     Dopo l'art. 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis. – (Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994). - 1. é dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

     2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

     3. Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare fino a lire 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi".