§ 80.6.66 - Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:15/05/1997
Numero:127


Sommario
Art. 1.  (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)
Art. 3.  (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)
Art. 4.  (Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di personale)
Art. 7.  (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
Art. 8.  (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
Art. 9.  (Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di giudizio di conto)
Art. 11.  (Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del [...]
Art. 12.  (Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica)
Art. 13.  (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili).
Art. 14.  (Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)
Art. 15.  (Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo)
Art. 16.  (Difensori civici delle regioni e delle province autonome)
Art. 17.  (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)


§ 80.6.66 - Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(G.U. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.)

 

     Art. 1. (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)

     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

     3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

     a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

     b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

     c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

     d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

 

          Art. 2. (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

     1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

     "Art. 70.

     1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

     2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

     3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

     4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".

     2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

     "Art. 195.

     1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".

     3. [1]

     4. [2]

     5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

     6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

     "1 bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente".

     7. [3]

     8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

     9. [4]

     10. [5]

     11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

     11 bis Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato. [6]

     11 ter Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza”. [7]

     12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

     a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

     b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

     c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

     d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

     e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

     f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

     g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

     13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

     15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12 ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

 

          Art. 3. (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)

     1. [8]

     2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

     Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso". [9]

     3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

     "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".

     4. [10]

     5. [11]

     6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

     7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età [12]

     8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".

     9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

     10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

     11. [13]

 

          Art. 4. (Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco) [14]

 

          Art. 5. (Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali)

     1. - 6. [15]

     7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

 

          Art. 6. (Disposizioni in materia di personale)

     1. - 5. [16]

     6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. [17]

     7. [18]

     8. [19]

     9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3 bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

     3 ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".

     10. [20]

     11. [21]

     12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. [22]

     13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:

     "1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

     1 bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera". [23]

     14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

     "11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

     15. L'articolo 16 bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16 bis. (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali).

     1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.

     2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".

     16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

     17. Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente. [24]

     18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";

     b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

     c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".

     19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.

     20. Al comma 3 bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".

     21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.

 

          Art. 7. (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

     1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";

     b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";

     c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";

     d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";

     e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";

     f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";

     g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso";

     h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";

     i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";

     l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

     "t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";

     m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;

     n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";

     o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";

     p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";

     q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì";

     r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";

     s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".

 

          Art. 8. (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

     1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia".

     2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".

     3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:

     "2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".

     4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.

 

          Art. 9. (Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali)

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

     a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

     b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

     c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

     d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.

     2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

     3 bis All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. [25]

     4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

     "Art. 108. (Adeguamento dei regolamenti).

     1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

     a) articoli da 1 a 18;

     b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;

     c) articoli da 31 a 34;

     d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;

     e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;

     f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;

     g) articoli da 67 a 99;

     h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116. [26]

     2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".

     5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.

     6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed"[27].

     7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.

     7 bis Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. [28]

 

          Art. 10. (Disposizioni in materia di giudizio di conto) [29]

 

          Art. 11. (Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

     1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.

     2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dallalegge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:

     "5 ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare". [30]

 

          Art. 12. (Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica)

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

     "2 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".

     2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui allalegge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

     3. [31]

     4. [32]

     5. [33].

     6. [Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte] [34]. [In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti] [35].

     6 bis I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi [36]

 

          Art. 13. (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). [37]

     1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14. (Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)

     1. All'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";

     b) il quinto comma è abrogato.

     2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";

     b) il comma 5 è abrogato.

 

          Art. 15. (Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo)

     1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";

     b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

     "Art. 25. Passaporto.

     La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";

     c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

     "Art. 25 bis. Imposta di bollo.

     L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

 

          Art. 16. (Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

     1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. [38]

     2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

 

          Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

     1. Il comma 2 bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

     "2 bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3 bis e 4".

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

     "3 bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta". [39]

     3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

     "4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".

     4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

     "4 bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".

     5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

     "Art. 14 bis.

     1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

     2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".

     6. Dopo l'articolo 14 bis della legge 7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

     "Art. 14 ter.

     1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

     2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".

     7. Dopo l'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

     "Art. 14 quater.

     1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".

     8. [40]

     9. [41]

     10. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

     11. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis, 3 bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

     "5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".

     13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".

     14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

     15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.

     16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.

     17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

     "In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".

     18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. [42]

     19. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti. [43]

     20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

     21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

     22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

     23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".

     24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

     2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

     4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate".

     25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

     a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

     b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

     c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

     25 bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[44].

     26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 [45].

     27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

     28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

     29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3 bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".

     30. [I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate] [46].

     31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45,46e48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

     33. - 36. [47]

     37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo. [48]

     38. - 45. [49]

     46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

     47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanità", sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";

     b) il secondo periodo del comma 10 è sostituitò dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".

     48. [50]

     49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.

     51. - 58. [51]

     58 bis [52]

     59. [53]

     60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

     61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

     62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

     "4 bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".

     63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

     64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.

     65. [Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662] [54].

     66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.

     67. - 78. [55]

     78 bis [56]

     79. [57]

     79 bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali. [58]

     80. [59]

     81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale[60].

     82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.

     83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

     84. [61]

     85. [62]

     86. [63]

     87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

     88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

     89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

     90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";

     b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprietà non condominiale".

     91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

     93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

     95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purchè finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I decreti di cui al presente comma determinano altresì [64]:

     a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente [65];

     b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

     c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 [66].

     96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

     a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

     b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

     c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

     d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

     e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

     97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

     98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

     99. [Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali] [67].

     100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

     101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo[68].

     102. [Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

     a) sulla programmazione universitaria;

     b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

     c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

     d) sui settori scientifico-disciplinari;

     e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università] [69].

     103. [Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università] [70].

     104. [Il CUN è composto da:

     a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

     c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

     d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI)] [71].

     105. [La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo] [72].

     106. [Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area] [73].

     107. [I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge] [74].

     108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

     109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

     111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)[75].

     112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

     113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza. [76]

     114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

     115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico- disciplinari caratterizzanti;

     b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

     c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

     d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

     e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

     f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico- amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

     g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

     h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

     116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".

     117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica. [77]

     118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:

     "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".

     119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[78].

     120. In deroga alle procedure di programmazione di cui allalegge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

     121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48 bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

     122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

     123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

     124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato conregio decreto n. 1592 del 1933è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

     125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali[79].

     127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

     128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

     129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".

     130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile".

     131. [Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni] [80].

     132. [I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali] [81].

     133. [Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285] [82].

     133 bis Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti. [83]

     134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".

     135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.

     136.

     In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.

     137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

     138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Comma modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 ed abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[2] Comma modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 ed abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[3] Comma modificato dall'art. 55 della L. 21 novembre 2000, n. 342 ed abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[4] Comma abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

[5] Comma abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[8] Comma abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[10] Comma abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[11] Comma modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 ed abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[13] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 ed abrogato dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[14] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[15] Commi abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[16] Commi abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[18] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[19] Comma modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 ed abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[20] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[21] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[22] Comma modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 ed abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo quanto disposto nello stesso art. 274 del D.Lgs. 267/2000.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[24] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[25] Comma inserito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[27] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

[28] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[29] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[30] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[31] Comma modificato dall'art. 6 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 ed abrogato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[32] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[33] Comma modificato dall'art. 19 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 ed abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

[34] Periodo abrogato dall'art. 184 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

[35] Periodo soppresso dall'art. 6 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.

[36] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[37] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 e così sostituito dall'art. 1 della L. 22 giugno 2000, n. 192.

[38] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[39] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[40] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[41] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[42] Comma così modificato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[43] Comma così modificato dall'art. 24 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[44] Comma inserito dall'art. 43 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[45] Comma già modificato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

[46] Comma abrogato dall'art. 1, comma 314, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[47] Commi abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[48] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo.

[49] Commi abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[50] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[51] Commi abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[52] Comma inserito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 ed abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[53] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[54] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[55] Commi abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[56] Comma inserito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191 ed abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[57] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[58] Comma inserito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[59] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[60] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8.

[61] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[62] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[63] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[64] Alinea già modificato dall'art. 6 della L. 19 ottobre 1999, n. 370 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[65] Lettera così modificata dall'art. 6 della L. 19 ottobre 1999, n. 370.

[66] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4.

[67] Comma abrogato dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[68] Comma così modificato dall' art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4

[69] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 16 gennaio 2006, n. 18.

[70] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 16 gennaio 2006, n. 18.

[71] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 16 gennaio 2006, n. 18.

[72] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 16 gennaio 2006, n. 18.

[73] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 16 gennaio 2006, n. 18.

[74] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 16 gennaio 2006, n. 18.

[75] Comma così modificato dall' art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4

[76] Comma così modificato dall'art. 17 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[77] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 315.

[78] Comma così modificato dall' art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4

[79] Comma così modificato dall' art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4

[80] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

[81] Comma abrogato dall'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 68 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[82] Comma abrogato dall'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 68 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[83] Comma inserito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.