Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/09/1999 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS |
Art. 2. Società per la gestione dei rimborsi |
Art. 3. [12] |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.29364 - D.L. 6 settembre 1999, n. 308 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi
(G.U. 7 settembre 1999, n. 210)
Art. 1. Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
1. All'articolo 13 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo."; [3]
c) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.";
e) nel comma 5 il primo periodo è soppresso e dopo le parole del secondo periodo: "Alla società" sono inserite le seguenti: "per azioni di cui al comma 4". Il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4". Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2.";
h) il comma 14 è abrogato; [6]
i) il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2.";
l) nel comma 16 dopo le parole: "Le cessioni di cui ai commi precedenti" sono inserite le seguenti: ", nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo";
m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:
“18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i prorpi incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei cretiti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi”; [7]
n) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
"18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la
1-bis Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della
Art. 2. Società per la gestione dei rimborsi
1. All'articolo 15 della
a) nel primo periodo del comma 1 le parole: "Il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e le parole: "dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali ovvero trasferiti alla stessa in gestione della società cessionaria dei crediti INPS di cui al comma 4 dell'articolo 13."; [10]
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1, che saranno ceduti alla società, sono integralmente garantiti dai cedenti.". [11]
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[3] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[7] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[8] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[12] Articolo abrogato dalla legge di conversione.