§ 80.5.312 – D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/12/1973
Numero:1032


Sommario
Art. 1.  Dipendenti statali.
Art. 2.  Categorie non aventi diritto.
Art. 3.  Indennità spettante al dipendente.
Art. 4.  Riliquidazione e supplemento dell'indennità.
Art. 5.  Indennità spettante ai superstiti.
Art. 6.  Membri del governo e parlamentari.
Art. 7.  Assegno spettante al dipendente.
Art. 8.  Assegno di reversibilità.
Art. 9.  Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate.
Art. 10.  Tredicesima mensilità.
Art. 11.  Cumulo con altri trattamenti.
Art. 12.  Opzione.
Art. 13.  Perdita del diritto.
Art. 14.  Disposizioni generali.
Art. 15.  Servizi e periodi riscattabili.
Art. 16.  Servizio ferroviario.
Art. 17.  Servizi ricongiungibili.
Art. 18.  Arrotondamento.
Art. 19.  Divieto di valutazione.
Art. 20.  Cause di perdita del diritto.
Art. 21.  Sequestro, pignoramento, cessione.
Art. 22.  Assenza e irreperibilità.
Art. 23.  Scheda personale.
Art. 24.  Riscatto di servizi.
Art. 25.  Competenza a liquidare il trattamento previdenziale.
Art. 26.  Liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Art. 27.  Liquidazione dell'assegno vitalizio.
Art. 28.  Pagamenti.
Art. 29.  Ricorso.
Art. 30.  Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti.
Art. 31.  Competenza della Corte dei conti nelle controversie sull'assegno vitalizio.
Art. 32.  Denominazione.
Art. 33.  Finalità.
Art. 34.  Patrimonio.
Art. 35.  Entrate.
Art. 36.  Riserve tecniche.
Art. 37.  Contributo previdenziale obbligatorio.
Art. 38.  Base contribuiva.
Art. 39.  Categorie iscritte.
Art. 40.  Iscrizione di categorie particolari.
Art. 41.  Decorrenza e cessazione dell'iscrizione.
Art. 42.  Reiscrizione.
Art. 43.  Divieto di iscrizione.
Art. 44.  Assistenza creditizia.
Art. 45.  Diritti e facilitazioni fiscali.
Art. 46.  Interessi sui prestiti.
Art. 47.  Garanzia per i prestiti.
Art. 48.  Comitato speciale per il credito.
Art. 49.  Composizione del comitato.
Art. 50.  Altre prestazioni.
Art. 51.  Entrata in vigore del testo unico.
Art. 52.  Eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 53.  Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito.
Art. 54.  Categorie cessate dall'iscrizione.
Art. 55.  Iscrizione al Fondo e computabilità dei servizi.
Art. 56.  Abrogazione.
Art. 57.  Regolamento.


§ 80.5.312 – D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(G.U. 15 marzo 1974, n. 71).

 

     E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

 

 

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali

a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

 

Parte I

INDENNITÀ DI BUONUSCITA E ASSEGNO VITALIZIO

 

Titolo I

SOGGETTI DEL DIRITTO

 

     Art. 1. Dipendenti statali.

     I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.

     Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.

     Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:

     ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni;

     ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808;

     ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;

     vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.

     Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

 

          Art. 2. Categorie non aventi diritto.

     L'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano:

     al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica;

     ai dipendenti iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     al personale dei ruoli statali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971;

     ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto;

     salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del particolare ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 è versato nella identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione competente.

 

Titolo II

CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO E MISURA DEL TRATTAMENTO

 

Capo I

INDENNITA' DI BUONUSCITA

 

          Art. 3. Indennità spettante al dipendente. [1]

     L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo [2].

     L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.

     Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepite; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.

     All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato [3].

 

          Art. 4. Riliquidazione e supplemento dell'indennità.

     Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purchè il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva.

     Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contribuiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicabilità del primo comma, qualora risulti per l'interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista.

     Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non è computabile ai fini previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione.

     Il dipendente che, dopo aver conseguito il supplemento di indennità di buonuscita, venga nuovamente riassunto, può ottenere la riliquidazione dell'indennità, purchè l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della originaria liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi, sono detratti secondo le disposizioni contenute nel primo comma. Qualora l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, si applica il secondo comma.

     Ai soli fini della misura della riliquidazione e del supplemento dell'indennità, si computa anche il servizio di cui al terzo comma.

 

          Art. 5. Indennità spettante ai superstiti. [4]

     In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle [5].

     Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennità intera, salvo quanto previsto dal comma seguente.

     Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennità è ripartita come segue:

     se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano;

     se concorrono più orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani.

     Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite.

     Nel caso di concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennità è attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.

 

          Art. 6. Membri del governo e parlamentari.

     L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato non comporta modifiche della liquidazione del trattamento previdenziale spettante nella qualifica di appartenenza.

     Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.

 

Capo II

ASSEGNO VITALIZIO

 

          Art. 7. Assegno spettante al dipendente.

     Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità, senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio.

     L'assegno è pari a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno non può essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge superstite, a norma dell'articolo seguente.

     Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma, i militari appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1, comma terzo, si considerano cessati dal servizio per età nei casi in cui essi vengono collocati in congedo per aver raggiunto il limite sino al quale possono essere mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 8. Assegno di reversibilità.

     In caso di morte del dipendente che non abbia maturato l'anzianità necessaria per far conseguire la pensione ai superstiti o che sia cessato dal servizio con diritto all'assegno di cui all'articolo precedente, conseguono l'assegno vitalizio di riversibilità, nell'ordine, il coniuge superstite e gli orfani, i genitori, i fratelli e sorelle, secondo le condizioni soggettive di cui alle norme sul trattamento di quiescenza statale.

     Il diritto alla riversibilità sorge nel momento in cui, anche posteriormente alla morte del dante causa, si verificano tutte le condizioni prescritte.

     In caso di morte di un congiunto avente diritto all'assegno vitalizio e nel caso di perdita di tale diritto, l'assegno si consolida in favore dei congiunti dello stesso ordine; ove questi manchino o nel caso di loro decesso o di perdita del diritto, subentrano i congiunti dell'ordine successivo.

     Chi venga a trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento del diritto all'assegno di riversibilità dopo che lo abbia conseguito altro avente causa, anche di ordine successivo, non può far valere il proprio diritto sino a quando permanga quello del primo titolare.

     La misura dell'assegno di riversibilità è determinata in base alla tabella annessa al presente testo unico; l'assegno è integrato da una rendita vitalizia costante di annue L. 27.000.

     Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'assegno di riversibilità è ripartito secondo le disposizioni dell'art. 5, commi terzo e quarto.

     Nel caso di concorso tra orfani soli o tra genitori o tra fratelli e sorelle, si applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma.

     In tutti i casi di concorso tra congiunti dello stesso ordine, l'assegno è aumentato di annue L. 18.000 per ciascun compartecipe oltre il primo; tale aumento è compreso nella ripartizione.

 

          Art. 9. Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate.

     Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio è prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda.

     Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

 

          Art. 10. Tredicesima mensilità.

     Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilità, in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo.

     La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta al titolare unitamente a quella di dicembre.

 

          Art. 11. Cumulo con altri trattamenti.

     L'assegno vitalizio è cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta.

     L'assegno vitalizio è, altresì, cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.

 

          Art. 12. Opzione.

     Il titolare di assegno vitalizio può optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza.

     Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilità, ha facoltà di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti più favorevole.

 

          Art. 13. Perdita del diritto.

     Il dipendente statale che, per il servizio già reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio, spetta il trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato.

     Il titolare di assegno vitalizio di riversibilità perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilità.

 

Capo III

SERVIZI COMPUTABILI

 

          Art. 14. Disposizioni generali.

     Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

 

          Art. 15. Servizi e periodi riscattabili.

     I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.

     Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.

     Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte.

     Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

 

          Art. 16. Servizio ferroviario.

     Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.

 

          Art. 17. Servizi ricongiungibili.

     I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dall'istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscita prevista dal presente testo unico.

     Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti.

     Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

 

          Art. 18. Arrotondamento.

     Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

     Nel caso di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.

 

          Art. 19. Divieto di valutazione.

     La valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 20. Cause di perdita del diritto.

     Il diritto all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione.

     Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.

 

          Art. 21. Sequestro, pignoramento, cessione. [6]

     L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.

     Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

     L'assegno vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge.

 

          Art. 22. Assenza e irreperibilità.

     Nei casi di scomparsa o di irreperibilità del dipendente statale si applicano, per i diritti dei familiari all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio, le norme sulla riversibilità del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

 

Titolo III

PROCEDIMENTO

 

          Art. 23. Scheda personale.

     E' istituita la scheda personale per ciascun dipendente statale avente diritto alle prestazioni previste dal presente testo unico.

     La scheda deve indicare le complete generalità del dipendente, il suo stato di famiglia, la data di assunzione e la qualifica rivestita.

     La scheda è compilata in duplice esemplare all'atto dell'assunzione a cura dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene ed è trasmessa da tale amministrazione a quella del Fondo di previdenza di cui all'art. 32 e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. La scheda personale, in duplice esemplare, deve essere compilata anche per il personale che si trova già in servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

 

          Art. 24. Riscatto di servizi.

     Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria.

     La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.

     Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni.

     Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio.

     Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonché delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore.

     La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.

 

          Art. 25. Competenza a liquidare il trattamento previdenziale.

     L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.

 

          Art. 26. Liquidazione dell'indennità di buonuscita.

     L'indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata di ufficio.

     A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio.

     In caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi [7].

     Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.

     Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio [8].

     Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, l'effettiva corresponsione dell'indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente.

     Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.

     Non si fa luogo alla corresponsione di acconti.

     Alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e alla liquidazione del supplemento di indennità, previste dall'art. 4, si provvede su domanda degli interessati.

 

          Art. 27. Liquidazione dell'assegno vitalizio.

     L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale è liquidato di ufficio.

     A tal fine l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta cessazione dal servizio per età o per infermità, senza diritto a pensione, e trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente.

     E', altresì, liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di servizio nonché lo stato di famiglia del dipendente.

     Si osservano, per la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell'art. 26, commi terzo e seguenti.

     Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, l'assegno vitalizio è liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se il dipendente è deceduto in attività di servizio, è presentata all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda è presentata direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.

 

          Art. 28. Pagamenti.

     L'indennità di buonuscita è pagata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, su mandato emesso dall'amministrazione del Fondo di previdenza. La sezione di tesoreria estingue il mandato mediante emissione di assegno bancario non trasferibile a favore degli interessati.

     Il pagamento dei ratei di assegno vitalizio è eseguito a cura della direzione provinciale del tesoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di pagamento delle pensioni statali. I ratei arretrati sono corrisposti su mandato dell'amministrazione del Fondo di previdenza.

     In caso di ratei lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi dal primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

          Art. 29. Ricorso. [9]

     Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse.

     Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui è diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

     Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

     Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo.

     Si applica la disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

 

          Art. 30. Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti.

     I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando;

     a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

     b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio;

     c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

     d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

     Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

     Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale.

 

          Art. 31. Competenza della Corte dei conti nelle controversie sull'assegno vitalizio.

     Nulla è innovato per quanto attiene alla competenza della Corte dei conti a conoscere dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti definitivi in materia di assegno vitalizio.

 

Parte II

FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO

 

          Art. 32. Denominazione.

     L'opera di previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

     Il Fondo ha gestione autonoma.

 

          Art. 33. Finalità.

     Il Fondo di previdenza e credito provvede:

     a) alla corresponsione della indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi;

     b) alla erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione;

     c) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

     d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento;

     e) al conferimento di borse di studio;

     f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi;

     g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti;

     h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

     Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può, comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.

 

          Art. 34. Patrimonio.

     Il patrimonio del Fondo è costituito da:

     1) beni immobili;

     2) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     3) disponibilità liquide;

     4) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;

     5) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;

     6) fondi di riserva.

 

          Art. 35. Entrate.

     Le entrate del Fondo sono costituite:

     1) dal contributo previdenziale obbligatorio;

     2) dal contributo obbligatorio per l'erogazione del credito;

     3) dal contributo di riscatto;

     4) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio;

     5) dalle somme trattenute sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza di provvedimenti disciplinari, devolute al Fondo;

     6) da lasciti, donazioni e qualsiasi altro provento destinato al Fondo.

 

          Art. 36. Riserve tecniche.

     Per la copertura degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche.

     Ogni tre anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che è sottoposto all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

     Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo.

 

          Art. 37. Contributo previdenziale obbligatorio.

     L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta.

     Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento.

     I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorchè non siano state erogate prestazioni.

 

          Art. 38. Base contribuiva. [10]

     La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

     indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

     assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato:

     indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

     assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica:

     assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

     assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

     Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

     Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.

 

          Art. 39. Categorie iscritte.

     Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma seguente.

     Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie:

     i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi di essa;

     i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

     i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, e successive modificazioni.

 

          Art. 40. Iscrizione di categorie particolari.

     L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è esteso:

     1) per tutte le prestazioni:

     ai giudici della Corte costituzionale;

     ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

     ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;

     2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie:

     ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

     agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;

     3) per le sole prestazioni creditizie:

     ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei;

     ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica;

     al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.

 

          Art. 41. Decorrenza e cessazione dell'iscrizione.

     L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.

     Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo.

     Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.

 

          Art. 42. Reiscrizione.

     Per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile sia per l'acquisto del diritto alle prestazioni che per la loro misura.

 

          Art. 43. Divieto di iscrizione.

     Le iscrizioni di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non possono essere effettuate che per disposizione di legge.

 

          Art. 44. Assistenza creditizia.

     Per la erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all'art. 33, lettere b) e c), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, purchè compatibili con le norme del presente testo unico.

 

          Art. 45. Diritti e facilitazioni fiscali.

     I diritti e le facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al Fondo di previdenza e credito.

 

          Art. 46. Interessi sui prestiti.

     La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

     Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base contributiva di cui all'art. 37, secondo comma.

 

          Art. 47. Garanzia per i prestiti. [11]

     [Le cessioni delle quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

     Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.]

 

          Art. 48. Comitato speciale per il credito.

     All'attività creditizia è preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito:

     a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

     b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

     c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

     d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

     e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi;

     f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

     Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

     Per i lavori relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si suddivide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).

     I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.

     Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     E' deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.

 

          Art. 49. Composizione del comitato.

     Il comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:

     1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

     2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

     Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo.

     Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e), ed f) del precedente art. 48.

 

          Art. 50. Altre prestazioni.

     Per l'erogazione delle prestazioni indicate nell'art. 33, lettere d), e), f) e g), si osservano le norme vigenti in materia.

 

Parte III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 51. Entrata in vigore del testo unico.

     Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 52. Eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

     Ai fini dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, i casi di cessazione dal servizio e i casi di morte verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano regolati dalle norme anteriori.

 

          Art. 53. Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito.

     Per il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente testo unico resta ferma la decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito dalla data appresso indicata per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il personale immesso in servizio successivamente alla data predetta, da quella di decorrenza degli effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo:

     Impiegati civili e operai:

     1) impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1° febbraio 1918;

     2) impiegati civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti nel ruoli aggiunti, poi soppressi, dal 1° maggio 1948;

     3) impiegati civili non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi inferiori ad un anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto locale assunti per le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 1967;

     4) operai di ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961;

     Personale militare:

     5) ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, dal 1° febbraio 1918;

     6) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° febbraio 1918;

     7) marescialli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° luglio 1923;

     8) sergenti maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in servizio permanente, dal 1° luglio 1956;

     9) vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti, in servizio continuativo, rispettivamente: dal 1° gennaio 1962, dal 1° ottobre 1961, dal 1° settembre 1961, dal 1° aprile 1963;

     10) brigadieri e vicebrigadieri raffermati dell'Arma e dei Corpi predetti e graduati e militari di truppa dell'Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 3ª rafferma triennale, dal 1° settembre 1948;

     11) vice brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti in ferma volontaria, dal 1° luglio 1970;

     12) comandanti e capi guardia delle carceri (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923;

     13) nocchieri delle capitanerie di porto (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923;

     14) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale forestale, dal 16 settembre 1926;

     15) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale della strada, dal 28 dicembre 1932;

     16) ufficiali mutilati e invalidi di guerra in congedo, riassunti in servizio sedentario ai sensi del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1479, dal 1° gennaio 1937;

     17) ufficiali e marescialli della soppressa milizia portuaria, dal 1° luglio 1939;

     18) ufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° gennaio 1940, data di inquadramento in ruolo ai sensi del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, modificato dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

     19) sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° luglio 1961;

     20) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio a norma dell'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e dell'art. 12, lettera b), della legge 2 aprile 1968, n. 408, dal 1° gennaio 1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo predetto mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 2 della legge 6 luglio 1962, n. 888, dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle predette date è subordinata al compimento, alle date stesse, di tre anni di servizio nel Corpo per i vicebrigadieri e di nove anni per gli appuntati e le guardie; in mancanza di tale requisito, l'iscrizione decorre dalla data in cui il requisito stesso è stato conseguito;

     21) militari delle categorie sopra elencate richiamati in servizio con assegni;

     Insegnanti e altro personale dipendente da istituti scolastici:

     22) professori universitari titolari, già a carico dei bilanci delle università di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dalla data di statizzazione delle singole università;

     23) professori incaricati esterni di insegnamento universitario, dal 1° novembre 1961;

     24) insegnanti di educazione fisica, dal 1° febbraio 1918 al 30 settembre 1923 e nuovamente dal 1° ottobre 1946, data di reinquadramento nei ruoli dello Stato;

     25) insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, dal 1° ottobre 1961;

     26) assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici, accompagnatori di pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori delle accademie nazionali di danza, dal 1° ottobre 1961;

     27) insegnanti della scuola secondaria assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1969;

     28) insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari, dal 1° settembre 1942;

     29) insegnanti delle scuole elementari statali, ivi compresi gli insegnanti preposti alle attività integrative e agli insegnamenti speciali, assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1971;

     30) insegnanti con incarico a tempo indeterminato della scuola materna statale, dal 1° settembre 1971;

     31) personale titolare, stabile e in prova, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole professionali, industriali e commerciali, delle scuole e istituti d'arte, degli istituti superiori di commercio, degli istituti superiori per le industrie artistiche, delle scuole superiori di architettura e delle stazioni sperimentali, dal 1° luglio 1927; l'iscrizione decorre, invece, dal 1° gennaio 1922, se detto personale, in servizio al 1° luglio 1927, trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita con decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750;

     32) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi VI, VII e VIII, già a carico dei bilanci universitari, di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dal 7 luglio 1933;

     33) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi IX e inferiori, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° settembre 1940;

     34) assistenti, tecnici, subalterni, infermieri e portantini degli istituti superiori universitari, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° luglio 1948;

     35) personale ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne statali, dalla data di inquadramento nei ruoli istituiti con legge 18 marzo 1968, n. 444;

     Categorie particolari:

     36) giudici della Corte costituzionale, dalla data del provvedimento di nomina;

     37) impiegati di ruolo del Senato, dal 1° febbraio 1918;

     38) impiegati di ruolo della Camera dei deputati, dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919 e nuovamente dal 1° luglio 1927;

     39) ufficiali giudiziari di ruolo, dal 1° gennaio 1930;

     40) aiutanti ufficiali giudiziari, dal 1° dicembre 1951;

     41) funzionari del Fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del soppresso Ministero della real casa, dal 1° febbraio 1918;

     42) personale daziario delle cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia iscritto in qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato anteriormente al trasferimento alle amministrazioni comunali disposto dall'8 marzo 1924 con regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, dal 1° febbraio 1918;

     43) funzionari di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 936, e personale direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole indicate al n. 31 del presente articolo, situate nei territori annessi all'Italia dopo la guerra 1914-18, dal 1° luglio 1923;

     44) personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° gennaio 1924; è fatta eccezione per coloro che optarono, a norma dell'art. 14 del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di quiescenza stabilito dall'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non abbiano rinunciato al trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1936, n. 268;

     45) personale di ruolo del soppresso commissariato generale per l'emigrazione, dal 1° luglio 1927;

     46) personale del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dal 1° gennaio 1937;

     47) personale proveniente dalle cattedre ambulanti di agricoltura con diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, dal 1° aprile 1937;

     48) personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° maggio 1940;

     49) personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con contratto a termine di cui all'allegato 2 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345, dal 1° luglio 1945, data di inquadramento nei ruoli statali;

     50) capi cantonieri dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 20 agosto 1946, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

     51) agenti stradali dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 29 maggio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

     52) personale di ruolo dell'Azienda autonoma per i telefoni di Stato, dal 1° giugno 1948;

     53) agenti forestali, dal 1° luglio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

     54) personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli statali;

     55) personale degli istituti di incremento ippico, già depositi cavalli stalloni, dal 18 agosto 1954, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

     56) impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con contratto tipo approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i quali abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in servizio al 1° gennaio 1964, dal 1° settembre 1954;

     57) sorveglianti idraulici, dal 29 giugno 1956, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

     58) collocatori di ruolo delle sezioni comunali e frazionali degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, dal 1° gennaio 1962;

     59) dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1° gennaio 1967, data di inquadramento nei ruoli istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;

     60) personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, assunto in categorie salariali non di ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, dalla data di assunzione;

     61) cappellani militari dalla data in cui furono inquadrati nel ruolo unico previsto dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, e successivamente nel ruolo unico del servizio permanente di cui alle leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1° giugno 1961, n. 512.

 

          Art. 54. Categorie cessate dall'iscrizione.

     Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, già appartenenti a categorie cessate dall'iscrizione al Fondo di previdenza e credito e successivamente reiscritti a qualsiasi titolo, si valutano i servizi prestati durante il periodo di iscrizione delle predette categorie a fianco di ciascuna indicato:

     1) il personale di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, data di militarizzazione della categoria;

     2) gli ufficiali, i graduati e le guardie del Corpo della guardia di città dal 1° febbraio 1918 al 7 ottobre 1919, data di soppressione del Corpo, disposta con regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1790;

     3) gli ufficiali del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza dal 7 ottobre 1919 al 1° gennaio 1923, data di scioglimento del Corpo, disposto dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;

     4) il personale degli agenti investigativi dal 23 agosto 1919 al 1° gennaio 1923, data di soppressione del ruolo disposta dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;

     5) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, data di militarizzazione della categoria;

     6) gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale o della riserva, dal 1° febbraio 1918 al 6 dicembre 1927;

     7) medici, farmacisti e veterinari incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, dall'8 novembre 1970 al 31 dicembre 1971.

 

          Art. 55. Iscrizione al Fondo e computabilità dei servizi.

     Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con iscrizione; è ammesso a riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione.

     I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili:

     per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

     per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952.

     Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualità predette anteriormente al 1° maggio 1940:

     per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;

     per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

 

          Art. 56. Abrogazione.

     Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico.

 

          Art. 57. Regolamento.

     Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.

 

 

Tabella degli assegni vitalizi di riversibilita' a favore dei superstiti aventi diritto

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243 ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto del presente articolo con l'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 29 aprile 1976, n. 177.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 1996, n. 106 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge.

[5] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 29 aprile 1976, n. 177. La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1984, n. 255 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto alla pensione di reversibilità. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 243 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 1990, n. 340 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 1997, n. 225 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prevede, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

[7] Il termine di 15 giorni di cui al presente comma è stato elevato a 90 giorni dall'art. 7 della L. 20 marzo 1980, n. 75.

[8] Il termine di 15 giorni di cui al presente comma è stato elevato a 90 giorni dall'art. 7 della L. 20 marzo 1980, n. 75.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1989, n. 530 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede l'esperibilità del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243 ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto del presente articolo con l'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.