§ 98.1.27201 - Legge 5 novembre 1999, n. 402.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/11/1999
Numero:402


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione [...]


§ 98.1.27201 - Legge 5 novembre 1999, n. 402.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi

(G.U. 6 novembre 1999, n. 261)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308

     All'articolo 1:

     al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: “somme aggiuntive” sono inserite le seguenti: “come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni”; dopo le parole: “uno o più consulenti” sono inserite le seguenti: “con comprovata esperienza tecnico-economica”; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti”;

     al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     “b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventule prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo";

     al comma 1, lettera e), le parole: “, e non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile” sono soppresse; e dopo le parole: “non residenti” sono inserite le seguenti. “, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,”;

     al comma 1, lettera f), capoverso 6, le parole: “è obbligato a iscrivere a ruolo i crediti ceduti,” sono sostituite dalle seguenti: “iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,”; e dopo le parole: “30 novembre 1999,” sono inserite le seguenti: “dei crediti”;

     al comma 1, lettera h), la parola: “soppresso” è sostituita dalla seguente: “abrogato”;

     al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla segente:

     “m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:

     “18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi";

     al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     “n) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

     “18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130”;

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     “1-bis. Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione”.

     All'articolo 2:

     al comma 1, lettera a), le parole: “ovvero trasferite alla stessa in gestione della società cessionaria” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero trasferiti alla stessa in gestione dalla società cessionaria”;

     al comma 1, lettera b), dopo le parole: “crediti d'imposta” è inserita la seguente: “e”.

     L'articolo 3 è soppresso.