Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 18/12/1970 |
Numero: | 1034 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, con le seguenti modificazioni: |
§ 45.1.5C - Legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica.
(G.U. 23 dicembre 1970, n. 323)
E' convertito in legge il
All'art. 15, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
A favore di coloro i quali ai sensi dell'art. 30 del
All'art. 22, all'inizio sono premesse le parole: Fino al 31 marzo 1971;
All'art. 24, primo comma, le parole: 570 miliardi, sono sostituite con le parole: 562 miliardi; le parole: 430 miliardi, con le parole: 422 miliardi, e le parole: 320 miliardi, con le parole: 312 miliardi; al terzo comma, le parole: 430 miliardi, sono sostituite con le parole: 422 miliardi;
L'art. 31 è sostituito con il seguente:
"Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari: un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi della
Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per cento e del 15,60 per cento previste dalletabelle A eC allegate alla
A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo previsto per gli operai agricoli dallatabella A, sub-B) annessa alla legge suindicata è elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro.
Ai fini della determinazione del numero di giornate di retribuzione, si osservano per le aziende di tutte le categorie, le disposizioni di cui al
Per gli anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo.
Della somma di cui al precedente comma, determinata sulla base dei contributi effettivamente riscossi, lire 25 miliardi annui saranno versate alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante sarà versato all'INAM che provvederà a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti saranno effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.
A decorrere dal 1° gennaio 1971 è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 2, lettera b), punto 1, della
Dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973, i massimali retributivi di cui al primo comma sono elevati da lire 2.100 a lire 2.600 per le imprese artigiane e cooperative; da lire 3.100 a lire 3.900 per le imprese commerciali; da lire 3.500 a lire 4.400 per le imprese industriali con meno di 50 dipendenti e con capitale non superiore a 500 milioni; da lire 4.000 a lire 5.000 per tutte le altre aziende.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, entro il 31 dicembre 1972, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, le aliquote contributive di cui al secondo comma potranno essere ridotte, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari";
All'art. 39, secondo comma, sono aggiunte le parole: Al patrimonio di detta Sezione, stabilito con
All'art. 44, al primo comma, dopo le parole: di concerto, sono aggiunte le parole: con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;
L'art. 64 è sostituito con il seguente:
"Per i fabbricati o porzioni di fabbricati, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine previsto dagli articoli 2 e3 del
Per i fabbricati o porzioni di fabbricati non ancora ultimati alla data del 31 marzo 1971 e per quelli, per i quali i lavori abbiano inizio entro il 31 agosto 1971, il termine di cui al precedente comma è prorogato al 31 agosto 1973, a condizione che entro tale termine essi siano completati in ogni loro parte ed idonei all'effettiva occupazione e che si tratti:
a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;
b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla
c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;
d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969;
e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della
I benefici previsti dal primo comma non si applicano alle costruzioni autorizzate ai sensi dell'art. 17, settimo comma, della