Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/11/1987 |
Numero: | 460 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per [...] |
§ 98.1.26451 - Legge 4 novembre 1987, n. 460.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.
(G.U. 9 novembre 1987, n. 262)
1. Il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 18 del
2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.
3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.
4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della
5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione".
Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell'art. 74 del
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "dei vini frizzanti" sono inserite le seguenti: "e dei vini frizzanti gassificati" e le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni".
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro della sanità" sono inserite le seguenti: ",da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
è soppresso il capoverso 4;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'art. 97 del
"Art. 97. - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53 e 61 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e secondo comma dell'art. 56, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni"".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi";
al comma 7, sono soppresse le parole: "con l'arresto fino ad un anno o";
al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'art. 39 del
All'articolo 5:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della
3-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della
"1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito".
3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: "14 gennaio 1986, n. 211,", sono inserite le seguenti: "e dall'art. 113 del
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni contenute nell'art. 12 del
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 50 del
2. Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento in servizio presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante la produttività, previsto dall'art. 4 della
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo 5051 per lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al capitolo 5054 per lire 50 milioni, al capitolo 5055 per lire 650 milioni, al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 5, del
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.