§ 98.1.26451 - Legge 4 novembre 1987, n. 460.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/11/1987
Numero:460


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per [...]


§ 98.1.26451 - Legge 4 novembre 1987, n. 460.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

(G.U. 9 novembre 1987, n. 262)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988 il predetto decreto ministeriale è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

     2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

     3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

     4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610.

     5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione".

     Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è elevato a settantadue ore per i trasporti con percorrenze superiori ai mille chilometri o che comportino comunque il passaggio via mare".

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: "dei vini frizzanti" sono inserite le seguenti: "e dei vini frizzanti gassificati" e le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

     il comma 2 è soppresso;

     al comma 4, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

     dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni".

     All'articolo 3:

     al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro della sanità" sono inserite le seguenti: ",da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     è soppresso il capoverso 4;

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. L'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Art. 97. - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53 e 61 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e secondo comma dell'art. 56, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni"".

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi";

     al comma 7, sono soppresse le parole: "con l'arresto fino ad un anno o";

     al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'art. 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1987-1988, l'applicazione della sanzione di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria".

     All'articolo 5:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, è riaperto ed è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"";

     dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

     3-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:

     "1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito".

     3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo".

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: "14 gennaio 1986, n. 211,", sono inserite le seguenti: "e dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269,";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applicano anche per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'AIMA di cui alla tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987".

     Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis. - 1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è incrementato, per l'anno 1988, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di lire 2.800 milioni da utilizzare, limitatamente al personale dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, con la procedura di contrattazione decentrata e con le modalità di cui al predetto decreto.

     2. Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento in servizio presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante la produttività, previsto dall'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, è maggiorato per l'anno 1988 del 130 per cento, secondo le condizioni e le modalità previste dalla predetta legge.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo 5051 per lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al capitolo 5054 per lire 50 milioni, al capitolo 5055 per lire 650 milioni, al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 maggio 1987, n. 179, e 10 luglio 1987, n. 273.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.