Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 27/10/1993 |
Numero: | 433 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come [...] |
Art. 2. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, [...] |
Art. 3. 1. Il sussidio di cui all'art. 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione |
Art. 4. 1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello [...] |
§ 10.5.6a - L. 27 ottobre 1993, n. 433.
Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.
(G.U. 3 novembre 1993, n. 258).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'art. 1 della
a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;
b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;
c) il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'art. 5 della
1. Il sussidio di cui all'art. 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.
1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.