Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 28/12/2001 |
Numero: | 448 |
Sommario |
Art. 1. (Risultati differenziali). |
Art. 2. (Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore [...] |
Art. 3. (Disposizioni in materia di beni di impresa). |
Art. 4. (Riserve e fondi in sospensione di imposta). |
Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni |
Art. 6. (Modifica all'articolo 2474 del codice civile). |
Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola). |
Art. 8. (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili). |
Art. 9. (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali). |
Art. 10. (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio). |
Art. 11. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). |
Art. 12. (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria). |
Art. 13. (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi). |
Art. 14. (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano). |
Art. 15. (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto). |
Art. 16. (Rinnovi contrattuali). |
Art. 17. (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa). |
Art. 18. (Riordino degli organismi collegiali). |
Art. 19. (Assunzioni di personale). |
Art. 20. (Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia). |
Art. 21. (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). |
Art. 22. (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). |
Art. 23. (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale). |
Art. 24. (Patto di stabilità interno per province e comuni) |
Art. 25. (Finanza decentrata). |
Art. 26. (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali). |
Art. 27. (Disposizioni finanziarie per gli enti locali). |
Art. 28. (Trasformazione e soppressione di enti pubblici). |
Art. 29. (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni). |
Art. 30. (Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). |
Art. 31. (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud). |
Art. 32. (Contenimento e razionalizzazione delle spese). |
Art. 33. (Servizi dei beni culturali). |
Art. 34. (Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali). |
Art. 35. (Norme in materia di servizi pubblici locali). |
Art. 36. (Organici del personale). |
Art. 37. (Gestioni previdenziali). |
Art. 38. (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati). |
Art. 39. (Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione). |
Art. 40. (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi). |
Art. 41. (Finanza degli enti territoriali). |
Art. 42. (Riduzione del costo del debito pubblico). |
Art. 43. (Riduzione del costo del lavoro). |
Art. 44. (Sgravi per i nuovi assunti). |
Art. 45. (Limiti di impegno). |
Art. 46. (Fondo investimenti). |
Art. 47. (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi). |
Art. 48. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo). |
Art. 49. (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati). |
Art. 50. (Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli). |
Art. 51. (Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia). |
Art. 52. (Interventi vari). |
Art. 53. (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano). |
Art. 54. (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali). |
Art. 55. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale). |
Art. 56. (Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano). |
Art. 57. (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa). |
Art. 58. (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57). |
Art. 59. (Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero). |
Art. 60. (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). |
Art. 61. (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). |
Art. 62. (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). |
Art. 63. (Modifica all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412). |
Art. 64. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260). |
Art. 65. (Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo). |
Art. 66. (Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti). |
Art. 67. (Programmazione negoziata in agricoltura). |
Art. 68. (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144). |
Art. 69. (Semplificazione delle procedure di spesa). |
Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido). |
Art. 71. (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali). |
Art. 72. (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi). |
Art. 73. (Assegnazione di fondi). |
Art. 74. (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche). |
Art. 75. (Cessione di credito della regione Sicilia). |
Art. 76. (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili). |
Art. 77. (Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee). |
Art. 78. (Fondi speciali e tabelle). |
Art. 79. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore). |
§ 27.8.33 - L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
(G.U. 29 dicembre 2001, n. 301 - S.O. n. 285).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico- finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2. (Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
(Omissis).
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente: (Omissis).
4. L'articolo 19, comma 14, della
5. All'articolo 36 della
(Omissis).
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
Art. 3. (Disposizioni in materia di beni di impresa).
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della
Art. 4. (Riserve e fondi in sospensione di imposta).
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonchè gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni [4]). [5]
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi [6].
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del
Art. 6. (Modifica all'articolo 2474 del codice civile).
1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del
Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola). [8]
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
Art. 8. (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al
Art. 9. (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali).
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della
4. All'articolo 30, comma 4, della
5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
(Omissis).
6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della
7. All'articolo 45, comma 1, del
8. All'articolo 11 del
a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 1998 al 2002» e le parole: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 1998 al 2002»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2003».
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10. All'articolo 34, comma 8, del
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della
15. All'articolo 1 della
(Omissis).
16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
18. All'articolo 82 della
(Omissis).
19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
20. All'articolo 145, comma 14, della
21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2002».
23. All'articolo 3, comma 2, della
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della
Art. 10. (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio).
1. Al capo I del
a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
(Omissis);
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
2. [I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari] [11].
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al
a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (Omissis).
Art. 11. (Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
(Omissis).
2. All'articolo 1, comma 1, del
(Omissis).
3. All'articolo 2 del
(Omissis).
4. All'articolo 4, comma 1, del
(Omissis).
5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del
7. All'articolo 4 del
(Omissis).
8. All'articolo 4, comma 5, del
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del
10. All'articolo 6 del
(Omissis).
11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del
12. All'articolo 25, comma 1, del
13. All'articolo 25 del
(Omissis).
14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del
Art. 12. (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria).
1. Al
a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: «di cui alla tabella F» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle E ed F»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età»;
b) dopo l'articolo 44-bis, è inserito il seguente:
«Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle). - 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
2. Al
(Omissis).
Art. 13. (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al
Art. 14. (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano). [14]
[1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 159.114.224,77 euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
Art. 15. (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto).
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
(Omissis).
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del
(Omissis).
4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art. 16. (Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
Art. 17. (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa).
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del
2. Dopo l'articolo 40 del
(Omissis).
Art. 18. (Riordino degli organismi collegiali).
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
Art. 19. (Assunzioni di personale).
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della
3. All'articolo 39, comma 2, della
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Fatte salve le disposizioni del
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. È esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria [18].
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. [Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
Art. 20. (Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia).
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 21. (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). [20]
[1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del
Art. 22. (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).
1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale [21].
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche [22].
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. [La commissione di cui all'articolo 4 della
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato
10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università [25].
14. All'articolo 145, comma 40, della
a) la parola: «straordinario» è soppressa;
b) le parole: «lire 1,5 miliardi nel 2002» sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002»;
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».
Art. 23. (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale).
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. L'articolo 1, comma 1, del
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 24. (Patto di stabilità interno per province e comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della
2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento[26].
3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali [27].
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
4 bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. [28].
5. [29].
6. Per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
7. [Gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6] [31].
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di aprile 2002 [33].
14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art. 25. (Finanza decentrata).
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del
(Omissis).
2. All'articolo 31, comma 37, della
a) le parole: «A decorrere dall'anno 1999» sono soppresse;
b) le parole: «34 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) le parole da: «del 50 per cento» fino a: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
d) al terzo periodo, dopo la parola: «programmato» sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).
3. All'articolo 31, comma 38, della
4. L'articolo 4 del
«Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia».
5. All'articolo 67 della
a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate».
6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.
7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal
10. [Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro [35].
Art. 26. (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali).
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della
«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del
Art. 27. (Disposizioni finanziarie per gli enti locali).
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonchè delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del
7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) all'articolo 161, comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) all'articolo 167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommato a quello dei mutui precedentemente contratti» sono inserite le seguenti: (Omissis).
8. Il comma 16 dell'articolo 53 della
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
10. A decorrere dal 1º gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente modificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali [36].
14. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
15. All'articolo 1, comma 1, della
16. All'articolo 3, comma 1, della
17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
(Omissis).
18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
(Omissis).
19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla
Capo III
PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
Art. 28. (Trasformazione e soppressione di enti pubblici). [37]
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b) [38].
2. [Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;
b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;
c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale] [39].
2-bis. [Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono essere comunque emanati.
5. [La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico] [41].
6. [Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del
9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.
Art. 29. (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni).
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della
4. Al comma 23 dell'articolo 53 della
a) le parole: «tremila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti»;
b) le parole: «che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti,» sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della
7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonchè assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6; le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico [44].
Art. 30. (Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
Art. 31. (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud).
1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonchè sulle disponibilità indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA.
2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:
a) localizzazione di strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;
b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;
c) compresenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 32. (Contenimento e razionalizzazione delle spese).
1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. [Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
1-bis. [L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1, è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della
2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
Art. 33. (Servizi dei beni culturali).
1. All'articolo 10, comma 1, del
«b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del
Art. 34. (Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali).
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del
Art. 35. (Norme in materia di servizi pubblici locali).
1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
(Omissis).
2. [Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
3. [Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;
c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati] [49].
4. [Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze] [50].
5. [In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
6. [Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito] [52].
7. [Le imprese concessionarie cessanti al termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al
8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al
9. [In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico] [54].
10. [La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo] [55].
11. [In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonchè in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1º gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile] [56].
12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a: «nello statuto» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite dalla seguente: (Omissis);
c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 115:
1) al comma 1, le parole: «costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c),» sono soppresse e le parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
2) il comma 5 è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis);
e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio di servizi pubblici» sono inserite le seguenti: (Omissis);
f) all'articolo 118:
1) al comma 1, le parole: «società per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
2) il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
(Omissis).
16. [Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
Art. 36. (Organici del personale).
1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 37. (Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
Art. 38. (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della
b) all'articolo 70, comma 1, della
c) all'articolo 2 della
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente [61].
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
Art. 39. (Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione).
1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti [62].
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della
Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 40. (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi).
1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della
Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 41. (Finanza degli enti territoriali).
1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. [Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito]. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni [64].
2-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al
2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza [66].
3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al
Art. 42. (Riduzione del costo del debito pubblico).
1. All'articolo 11 della
(Omissis).
Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 43. (Riduzione del costo del lavoro).
1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della
2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della
b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della
3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della
Art. 44. (Sgravi per i nuovi assunti).
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al
Capo VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 45. (Limiti di impegno).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003 [67].
4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della
Art. 46. (Fondo investimenti).
1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati", con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative [68].
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.
Art. 47. (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi).
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza nè comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal
3. L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonchè le caratteristiche della prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del
6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
8. All'articolo 50 della
9. All'articolo 54, comma 13, della
10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla
Art. 48. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del
3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al
4. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 49. (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) [determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca ] [69];
b) [stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario] [70];
c) [semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonchè il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati] [71];
d) attribuire all'autorità amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
2. [Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.
Art. 50. (Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli). [74]
[1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall'articolo 49, comma 1, provvede:
a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del
b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dell'intervento previsto dal comma 1;
c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonchè il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilità contabile;
d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;
e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).]
Art. 51. (Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia).
1. Dopo l'articolo 18 della
«Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura».
2. All'articolo 6, comma 4, della
Art. 52. (Interventi vari).
1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della
2. All'articolo 80, comma 17, della
«r-bis)
r-ter)
3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della
4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della
9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al
10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
11. All'articolo 145, comma 72, della
12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del
13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia [75].
15. Il comma 2 dell'articolo 28 della
16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della
17. A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla
18. [Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della
19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della
20. L'articolo 7 della
«Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».
21. Dopo l'articolo 5 della
«Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane). - 1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile».
22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.
24. All'articolo 138 della
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1º gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».
25. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-
26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del
27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del
28. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del
29. A valere sugli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della
30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al
31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della
32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del
33. All'articolo 5, comma 4, della
34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della
35. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del
36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del
37. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al
38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) [80].
40. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1º gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della
41. Al comma 4 dell'articolo 92 della
42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della
44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del
45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
47. All'articolo 3, comma 8, della
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al
49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della
50. All'articolo 5, comma 4, della
51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della
52. All'articolo 5, comma 1, del
53. All'articolo 90, comma 1, della
a) le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;
b) dopo le parole: «
54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della
55. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
56. Al
a) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis).
57. All'articolo 2, primo comma, della
58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della
59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della
60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.
61. L'articolo 63, comma 4, del
62. All'articolo 145 della
63. All'articolo 36 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (Omissis).
64. E' prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del
65. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del
66. Per la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del
68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del
69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del
70. All'articolo 1, comma 2, del
71. All'articolo 6, comma 1, del
72. L'intervento di cui all'articolo 15 del
73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del
74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso alla citata Società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie può avvalersi della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del
76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
77. [Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province] [84].
78. [Le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [85].
79. Al comma 1 dell'articolo 16 della
80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della
81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della
82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla
83. All'articolo 127, comma 2, della
84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del
85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al
86. Alla
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate «consumi intermedi», sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè di quelli aventi natura obbligatoria.
88. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della
Art. 53. (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano).
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate al comma 1. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del
Art. 54. (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali).
1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalità e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entità dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il beneficio è revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari [88].
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Art. 55. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).
1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonchè garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.
3. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari [89].
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Art. 56. (Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano).
1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 57. (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa).
1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della
Art. 58. (Modifica all'articolo 23 della
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 59. (Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero). [90]
1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6, della
dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.
Art. 60. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) nella rubrica, dopo la parola: «svantaggiate» sono aggiunte le seguenti: «e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «16 giugno 1998, n. 209,» sono inserite le seguenti: «nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del
c) al comma 3, dopo le parole: «Abruzzo e Molise» sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole di cui al comma 1»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato
2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del
Art. 61. (Modifica all'articolo 45 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della
«3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3».
Art. 62. (Modifiche all'articolo 109 della
1. All'articolo 109 della
a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
«m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e) le priorità territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti».
Art. 63. (Modifica all'articolo 4 della
1. All'articolo 4, comma 15, della
Art. 64. (Modifiche all'articolo 2 del
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del
«3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del
«3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1º settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al
Art. 65. (Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo).
1. Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del
2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del
3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato
4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:
a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di comandante, può convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate;
b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi graverà comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1º febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.
Art. 66. (Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti).
1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7- bis del
2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 6, del
a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per i bovini in età compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per i bovini di età compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le vacche a fine carriera produttiva;
b) un indennizzo di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore a 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del citato
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che l'indennizzo è corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del
5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a decorrere dal 1º gennaio 2002, dalla seguente:
«a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;».
Art. 67. (Programmazione negoziata in agricoltura).
1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.
2 bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del
3. All'articolo 124, comma 1, della
Art. 68. (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della
Art. 69. (Semplificazione delle procedure di spesa).
1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido). [94]
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 [95].
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
Art. 71. (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali). [96]
Art. 72. (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi).
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato
3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato
Art. 73. (Assegnazione di fondi).
1. I fondi di cui alla
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della
Art. 74. (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche).
1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della
Art. 75. (Cessione di credito della regione Sicilia).
1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della
Art. 76. (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).
1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della
Art. 77. (Approvazione della
1. E' approvata la
2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 78. (Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11- bis della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 79. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO A
(Articolo 25, comma 7)
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al lin-úte delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole dei Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20,miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo [97]
16-bis. Monte Isola
[1] Comma così modificato dall'art. 4 del
[2] Comma così modificato dall'art. 4 del
[3] Comma così modificato dall'art. 5 del
[4] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 107, della
[5] Nel presente articolo le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite da "16 dicembre 2002" per effetto dell'art. 4 del
[6] Comma inserito dall'art. 1, comma 107, della
[7] Per una modifica delle aliquote di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 888, della
[8] Nel presente articolo le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite da "16 dicembre 2002" per effetto dell'art. 4 del
[9] Per una modifica dell'aliquota di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 888, della
[10] Comma già modificato dall'art. 2 della della
[11] Comma abrogato dall'art. 10 della
[12] Comma così modificato dall'art. 1, comma 825, della
[13] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate fino al 31 dicembre 2004 dall'art. 2 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
[15] Comma già modificato dall'art. 32 della
[16] Comma così modificato dall'art. 33 della
[17] Comma già modificato dall'art. 20 ter del
[18] Comma così modificato dall'art. 60 del
[19] Comma abrogato dall'art. 4 septies del
[20] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[21] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 19, comma 10, del
[22] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 13, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche.
[23] I periodi dal primo al quinto sono stati abrogati dall'art. 3 della
[24] Importo elevato di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 dal comma 2 dell’art. 1 del
[25] Comma così modificato dall'art. 2 del
[26] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[27] Comma così modificato dall'art. 1 quater del
[28] Comma inserito dall'art. 3 del
[29] Comma abrogato dall'art. 29 della
[30] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[31] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[32] Comma già modificato dall'art. 3 del
[33] Comma così modificato dall'art. 3 del
[34] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244. La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio 2004, n. 16, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[35] L'autorizzazione di spesa prevista al presente comma è stata soppressa dall'art. 2 della
[36] Comma così modificato dall'art. 3 quater del
[37] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[38] Comma modificato dall'art. 2 della
[39] Lettera aggiunta dall'art. 34 della
[40] Comma inserito dall'art. 2 della
[41] Comma abrogato dall'art. 1, comma 482, della
[42] Comma abrogato dall'art. 1, comma 482, della
[43] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[44] Lettera così modificata dall'art. 27 della
[45] Parole soppresse dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[46] Comma così modificato dall'art. 5 del
[47] Comma inserito dall'art. 5 del
[48] Comma abrogato dall'art. 14 del
[49] Comma abrogato dall'art. 14 del
[50] Comma abrogato dall'art. 14 del
[51] Comma modificato dall'art. 7 del
[52] Comma abrogato dall'art. 37 del
[53] Comma modificato dall'art. 14 del
[54] Comma abrogato dall'art. 37 del
[55] Comma abrogato dall'art. 37 del
[56] Comma abrogato dall'art. 37 del
[57] Comma abrogato dall'art. 14 del
[58] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 39 della
[59] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 39 della
[60] Comma così modificato dall'art. 15 del
[61] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 39 della
[62] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[63] Comma così modificato dall'art. 2 del
[64] Comma così modificato dall'art. 1 della
[65] Comma inserito dall'art. 1, comma 737, della
[66] Comma inserito dall'art. 1, comma 737, della
[67] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[68] Comma così modificato dall'art. 93 della
[69] Lettera abrogata dall'art. 38 del
[70] Lettera abrogata dall'art. 38 del
[71] Lettera abrogata dall'art. 38 del
[72] Lettera così sostituita dall’art. 37 della
[73] Comma abrogato dall'art. 38 del
[74] Articolo abrogato dall'art. 38 del
[75] Comma così sostituito dall'art. 35 del
[76] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[77] Comma abrogato dall'art. 1, comma 164, della
[78] Comma così modificato dall'art. 34 della
[79] Comma così modificato dall'art. 52 della
[80] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[81] Comma così modificato dall'art. 2 della
[82] Comma così modificato dall'art. 80 della
[83] Comma così sostituito dall’art.8 della
[84] Comma abrogato dall'art. 23 del
[85] Comma abrogato dall'art. 23 del
[86] Comma così modificato dall'art. 14 bis del
[87] Comma già modificato dall'art. 14 bis del
[88] Comma così modificato dall'art. 70 della
[89] Comma così modificato dall'art. 70 della
[90] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[91] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[92] Comma aggiunto dall'art. 69 della
[93] Articolo abrogato dall'art. 70 della
[94] Per la soppressione del fondo di cui al presente articolo, vedi l’art. 1 della
[95] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 91 della
[96] Articolo abrogato dall'art. 16 bis del
[97] Voce aggiunta dall'art. 1, comma 238, della