§ 27.4.236 - D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:24/04/2014
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
Art. 2.  Disposizioni in materia di IRAP
Art. 3.  Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria
Art. 4.  Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 5.  Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Art. 5 bis.  Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri
Art. 6.  Strategie di contrasto all'evasione fiscale
Art. 7.  Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale
Art. 8.  Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi
Art. 9.  Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
Art. 10.  Attività di vigilanza
Art. 11.  Riduzione dei costi di riscossione fiscale
Art. 11 bis.  Norme in materia di rateazione
Art. 12.  Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli
Art. 12 bis.  Canoni delle concessioni demaniali marittime
Art. 13.  Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate
Art. 14.  Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 15.  Spesa per autovetture
Art. 16.  Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura
Art. 16 bis.  Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri
Art. 17.  Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica
Art. 18.  Abolizione di agevolazioni postali
Art. 19.  Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane
Art. 19 bis.  Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero
Art. 20.  Società partecipate
Art. 20 bis.  Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni
Art. 21.  Disposizioni concernenti RAI S.p.A.
Art. 22.  Riduzione delle spese fiscali
Art. 22 bis.  Risorse destinate alle zone franche urbane
Art. 23.  Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali
Art. 24.  Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 25.  Anticipazione obbligo fattura elettronica
Art. 26.  Pubblicazione telematica di avvisi e bandi
Art. 27.  Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Art. 28.  Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni
Art. 29.  Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli entilocali
Art. 30.  Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale
Art. 31.  Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate
Art. 32.  Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
Art. 33.  Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario
Art. 34.  Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari
Art. 35.  Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari
Art. 36.  Debiti dei Ministeri
Art. 37.  Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati
Art. 38.  Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica
Art. 38 bis.  Semplificazione fiscale della cessione dei crediti
Art. 39.  Crediti compensabili
Art. 40.  Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati
Art. 41.  Attestazione dei tempi di pagamento
Art. 41 bis.  Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese
Art. 42.  Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni
Art. 43.  Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali
Art. 44.  Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni
Art. 45.  Ristrutturazione del debito delle Regioni
Art. 45 bis.  Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa
Art. 46.  (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)
Art. 47.  Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica
Art. 48.  Edilizia scolastica
Art. 49.  Riaccertamento straordinario residui
Art. 50.  Disposizioni finanziarie
Art. 50 bis.  Clausola di salvaguardia
Art. 51.  (Entrata in vigore)


§ 27.4.236 - D.L. 24 aprile 2014, n. 66. [1]

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

(G.U. 24 aprile 2014, n. 95)

 

TITOLO I

Riduzioni di imposte e norme fiscali

 

Capo I

RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

 

Art. 1. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

     1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

     1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

     2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.» [2].

     2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

     4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta [3].

     5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) [4].

     6. (Omissis) [5].

     7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di IRAP

     1. [A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, comma 1, le parole «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,50 per cento»;

     b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera a), le parole «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,80 per cento»;

     2) alla lettera b), le parole «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,20 per cento»;

     3) alla lettera c), le parole «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,30 per cento»;

     c) all'articolo 45, comma 1, le parole «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,70 per cento»] [6].

     2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

     3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali».

     4. [Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo] [7].

 

Capo II

TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria

     1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:

     a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

     b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;

     c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

     4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici ventiseiesimi».

     5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

     b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

     c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

     6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014.

     7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:

     a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;

     b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonchè da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

     8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1º luglio 2014.

     9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

     10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1º luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

     11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

     12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.

     13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

     a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

     b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

     14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1 luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

     15. A decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:

     a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;

     b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.

     16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonchè alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

     17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.

     18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

 

     Art. 4. Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonchè le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

     3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

     4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».

     5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».

     6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».

     6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1 gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [8].

     6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [9].

     7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite con le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.».

     8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».

     9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».

     10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».

     11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

     «145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.» [10].

     12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.» [11].

     12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     «2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione» [12].

     12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dopo le parole: «distribuzione di utili» sono inserite le seguenti: «ai soci cooperatori» [13].

     12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno» [14].

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 [15]

     1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «20 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2014», le parole «1º maggio 2014» sono sostituite dalle seguenti «1 agosto 2014» e le parole «33 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «23 milioni».

     1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766» [16].

 

     Art. 5 bis. Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri [17]

     1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00».

     2. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituito dal seguente:

     «Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

     2. Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.

     4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento».

     3. Sono abrogati:

     a) il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

     b) l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

 

Capo III

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

 

     Art. 6. Strategie di contrasto all'evasione fiscale

     1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonchè su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti. Conseguentemente, relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 [18].

     2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

 

     Art. 7. Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto [19].

     1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 431, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni»;

     b) al comma 435, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e il 2015» [20].

 

TITOLO II

Risparmi ed efficienza della spesa pubblica

 

Capo I

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

 

     Art. 8. Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

     1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità»;

     b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata»;

     c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata» [21].

     2. (Omissis) [22].

     3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.» [23].

     3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [24].

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

     a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

     b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;

     c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

     Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50 [25].

     5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

     6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46.

     7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

     8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono [26]:

     a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonchè di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici [27];

     b) (Omissis) [28].

     9. (Omissis) [29].

     10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

     10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale [30].

     11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

     Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

     1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [31].

     2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonchè i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative [32].

     2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni [33].

     3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonchè le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonchè le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione [34].

     3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG) [35].

     4. [Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

     «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma»] [36].

     4-bis. [Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «la sicurezza di approvvigionamento» sono aggiunte le seguenti: «e l'origine produttiva»] [37].

     5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

     6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [38].

     7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1º ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonchè pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1º ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli [39].

     8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

     8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni [40].

     9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo [41].

     10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi [42].

 

     Art. 10. Attività di vigilanza [43]

     1. I compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [44].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:

     a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;

     b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);

     c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1º gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

     4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all' Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorità [45]:

     a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;

     b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

     5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

 

     Art. 11. Riduzione dei costi di riscossione fiscale

     1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

     2. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

     a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni [46];

     b) [esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo] [47];

     c) [esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro] [48].

     3. (Omissis) [49].

 

     Art. 11 bis. Norme in materia di rateazione [50]

     1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

     a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;

     b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.

     2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

     3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

 

     Art. 12. Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione [51].

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.

 

     Art. 12 bis. Canoni delle concessioni demaniali marittime [52]

     1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma.

     2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «15 maggio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».

 

Capo II

AMMINISTRAZIONE SOBRIA

 

     Art. 13. Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

     1. A decorrere dal 1 maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo [53].

     2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 471, dopo le parole «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;

     b) al comma 472, dopo le parole «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;

     c) al comma 473, le parole «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni»;

     3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

     4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º maggio 2014.

     5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

     5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse [54].

 

     Art. 14. Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

     1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro [55].

     2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro [56].

     3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

     4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 [57].

     4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368» [58].

     4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo [59].

 

     Art. 15. Spesa per autovetture

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

     «2. A decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonchè per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonchè per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.» [60].

     2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonchè per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato [61].

     2-bis. La regione Lombardia può derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015. La regione Lombardia rimodula e adotta misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior esborso per le finalità di cui al periodo precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi, così come stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [62].

 

     Art. 16. Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura

     1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.

     3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.

     4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [63].

     5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.

     6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.

     6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema «NoiPA». Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 123, i contributi derivanti da dette prestazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati, in misura pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate ai sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale indicata nel medesimo comma, alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero [64].

     7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014.

     8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 21,2 milioni di euro entro il 31 luglio 2014 [65].

     9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

 

     Art. 16 bis. Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri [66]

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo è soppresso;

     b) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

     «Art. 53 bis. (Attività per la promozione dell'Italia). - 1. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.

     2. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alla Corte dei conti.

     3. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della società locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonchè tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.

     4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente»;

     c) all'articolo 185:

     1) al comma 2, le parole: «un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonchè» sono soppresse;

     2) al comma 3, le parole: «oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed» sono soppresse;

     3) al comma 5, le parole: «e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza» sono soppresse;

     d) all'articolo 204, primo comma, le parole: «ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis» sono soppresse;

     e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati.

     2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è rideterminato in 2.600 unità per l'anno 2015, 2.650 unità per l'anno 2016 e 2.700 unità a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.851.520 per l'anno 2016 ed euro 6.056.064 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con conseguenti soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

     4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica

     1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato.

     2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000 [67].

     2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013 [68].

     3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente.

 

     Art. 18. Abolizione di agevolazioni postali

     1. A decorrere dal 1º giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

 

     Art. 19. Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

     01. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 13 è abrogato;

     b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;

     c) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;

     d) al comma 136 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» [69].

     1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:

     «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

     150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.».

     1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 235, comma 1, le parole: «sono rieleggibili per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale»;

     b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: «volontarie» sono aggiunte le seguenti: «da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente»;

     c) all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi» [70].

 

     Art. 19 bis. Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero [71]

     1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4:

     1) al comma 1, le parole: «novantaquattro», «sessantacinque» e «ventinove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sessantatre», «quarantatre» e «venti»;

     2) al comma 2, la parola: «sessantacinque» è soppressa;

     3) al comma 5, la parola: «ventinove» è soppressa e le parole: «dieci», «sette» e «nove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette», «quattro» e «sei»;

     b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;

     c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: «continentali e» le parole: «due volte» sono soppresse;

     d) all'articolo 9:

     1) al comma 1, la parola: «ventinove» è soppressa e le parole: «due membri eletti» e «tre membri» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un membro eletto» e «un membro»;

     2) al comma 2, le parole: «sei nomi» e «quattro nomi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «due nomi» e «due nomi»;

     3) al comma 3, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;

     e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nè ai membri di cui all'articolo 4, comma 5»;

     f) all'articolo 15:

     1) al comma 1, la parola: «sessantacinque» è soppressa;

     2) al comma 3, la parola: «ventinove» è soppressa;

     g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

 

     Art. 20. Società partecipate

     1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1º comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonchè gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.

     2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

     3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

     4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.

     5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.

     6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

     7. Il presente articolo non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale e alle loro controllate, nonchè a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalità di cui al presente articolo, la RAI S.p.A. concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21 [72].

     7-bis. Ferme restando le modalità di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purchè tali da determinare un miglioramento del risultato operativo [73].

     7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015 [74].

 

     Art. 20 bis. Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni [75]

     1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

 

     Art. 21. Disposizioni concernenti RAI S.p.A.

     1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

     «p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);» [76];

     b) il comma 3 è soppresso;

     b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

     3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano» [77].

     2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

     3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato. Le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico [78].

     4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni [79].

     4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «la costituzione di una società per» sono soppresse [80].

 

Capo III

TRASFERIMENTI E SUSSIDI

 

     Art. 22. Riduzione delle spese fiscali

     1. [All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta] [81].

     1-bis. Limitatamente agli anni 2014 e 2015, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonchè di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d'imposta [82].

     2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: «5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU» [83].

     2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [84].

 

     Art. 22 bis. Risorse destinate alle zone franche urbane [85]

     1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza» e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo «Convergenza», da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.

     3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.

 

Capo IV

AZIENDE MUNICIPALIZZATE

 

     Art. 23. Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali [86]

     [1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure [87]:

     a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

     b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

     c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

     1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015 [88].]

 

Capo V

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni

     1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni».

     2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.»;

     b) dopo il comma 222-ter è inserito il seguente:

     «222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.» [89].

     2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

     «Art. 2-bis. - (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano» [90].

     2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al» sono soppresse [91].

     3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonchè l'ammontare dei relativi oneri.»;

     b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.»;

     c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri».

     4. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 le parole «1º gennaio 2015» sono sostituite con le parole «1 luglio 2014»;

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.» [92].

     5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:

     a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;

     b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.

 

Capo VI

DIGITALIZZAZIONE

 

     Art. 25. Anticipazione obbligo fattura elettronica

     1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 del Ministro dell'economia e delle finanze recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007 [93].

     2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

     a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

     b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 [94].

     2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma [95].

     3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

 

     Art. 26. Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

     1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

     «7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

     7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.»;

     b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

     «5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

     5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».

     1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 [96].

     1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [97].

 

TITOLO III

Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

 

Capo I

MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI TEMPI DI PAGAMENTI

 

     Art. 27. Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

     1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

     «Art. 7 bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

     1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

     2. A decorrere dal 1 luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.

     3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

     4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

     5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

     6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonchè il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

     7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonchè utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

     8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.

     9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.» [98].

     2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

     a) al primo periodo, le parole: «le regioni e gli enti locali nonchè gli enti del servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

     b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.»;

     c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.».

     d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento.» [99].

 

     Art. 28. Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni

     1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b) del presente comma, il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi [100];

     b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.».

     2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo II

STRUMENTI PER FAVORIRE L'ESTINZIONE DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

     Art. 29. Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli entilocali

     1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».

 

     Art. 30. Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale [101]

     (Omissis).

 

     Art. 31. Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

     1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ed enti partecipati da enti locali, la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro [102].

     2. L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:

     a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

     b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

     c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

     3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

     4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge n. 35 del 2013.

     5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

 

     Art. 32. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

     1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonchè dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

     2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.

     3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente [103].

     4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.

     5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonchè dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.

 

     Art. 33. Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario

     1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1º ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

     2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

     3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione dì cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

     4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

     5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

     6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

     7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

     8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 34. Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari

     1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 35. Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari

     1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [104].

     2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.

     3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.

     4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.

     5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

     6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico [105].

     7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.

     8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e ospedaliere»; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.»;

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.».

 

     Art. 36. Debiti dei Ministeri

     1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.

     2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.

 

     Art. 37. Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

     1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:

     a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013 [106];

     b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento [107].

     2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

     3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione, possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonchè alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti [108].

     4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonchè i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonchè della garanzia dello Stato di ultima istanza [109].

     5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

     6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio [110].

     7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati [111].

     7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 [112].

     7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario [113].

     7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati [114].

     7-quinquies. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario [115].

 

     Art. 38. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica [116]

     (Omissis).

 

     Art. 38 bis. Semplificazione fiscale della cessione dei crediti [117]

     1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonchè le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

     2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 1 milione di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

 

     Art. 39. Crediti compensabili

     1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole «maturati al 31 dicembre 2012».

     1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» [118].

 

     Art. 40. Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati

     1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole «31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2013».

 

Capo III

STRUMENTI PER PREVENIRE IL FORMARSI DI RITARDI DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

     Art. 41. Attestazione dei tempi di pagamento

     1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonchè l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa [119].

     2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonchè Dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 [120].

     3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

     4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [121].

 

     Art. 41 bis. Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese [122]

     1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2018, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 [123].

     2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge.

 

     Art. 42. Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

     1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

     a) il codice progressivo di registrazione;

     b) il numero di protocollo di entrata;

     c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

     d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

     e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

     f) l'oggetto della fornitura;

     g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

     h) la scadenza della fattura;

     i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

     l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;

     m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;

     n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

     o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

 

     Art. 43. Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali

     1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

     «Art. 161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

     2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonchè la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

     4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

     5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.» [124].

 

     Art. 44. Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni [125]

     1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro trenta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di trenta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

 

     Art. 45. Ristrutturazione del debito delle Regioni

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

     2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale [126].

     3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

     4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

     5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:

     a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni [127].

     6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013.

     7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [128].

     8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.

     9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

     10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

     11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito. In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato [129].

     12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

     13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

     14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

     15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.

     16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

     17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

 

     Art. 45 bis. Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa [130]

     1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 332 e 333 sono sostituiti dai seguenti:

     «332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

     333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

     a) della presentazione da parte della società EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della società;

     b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».

     2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, fino ad un massimo di 5 milioni annui» sono soppresse.

 

TITOLO IV

Norme finanziarie ed entrata in vigore

 

     Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)

     1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 .

     2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

     a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

Regione o Provincia autonoma

Importo (in milioni di euro)

 

Anno 2014

Anno 2015-2017

 

 

 

Trentino-Alto Adige

3

5

Provincia autonoma Bolzano/Bozen

43

61

Provincia autonoma Trento

42

59

Friuli-Venezia Giulia

93

131

Valle d'Aosta

12

16

Sicilia

222

311

Sardegna

85

120

Totale RSS

500

703

 

     b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.".

     3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

     "526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

 

Regione a statuto speciale

Accantonamento (in migliaia di euro)

 

Anno 2014

Anno 2015-2017

 

 

 

Valle d'Aosta

10.157

6.925

Provincia autonoma Bolzano

41.833

28.523

Provincia autonoma Trento

36.507

24.891

Friuli-Venezia Giulia

81.483

55.556

Sicilia

194.628

132.701

Sardegna

75.392

51.404

Totale

440.000

300.000

 

     4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.

     5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

     6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2020 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale [131].

     7. [Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6] [132].

     7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;

     b) articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;

     c) articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

     d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;

     e) articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;

     f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro [133].

     7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata [134].

     7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:

     a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

     b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

     c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

     Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo [135].

 

     Art. 47. Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica

     1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonchè in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 [136].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

     a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto [137];

     b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica [138];

     c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica [139].

     3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2 [140].

     4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime [141].

     5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

     6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.

     7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 [142].

     9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

     a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento [143];

     b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

     c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica [144].

     10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9 [145].

     11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

     13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

     Art. 48. Edilizia scolastica

     1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

     «14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.» [146].

     2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 [147].

 

     Art. 49. Riaccertamento straordinario residui

     1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonchè riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

     2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

     a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

     b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).

     c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;

     d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

 

     Art. 50. Disposizioni finanziarie

     1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto.

     2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali [148].

     4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.

     5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «pari al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 15 per cento».

     6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti», con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

     7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonchè in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

     8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

     9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"Allegato 1 (Articolo 1, comma 1).

 

In milioni di euro

 

Descrizione risultato differenziale

2014

2015

2016

 

 

 

 

Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-59.100

-18.200

-1.200

 

 

 

 

|Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

320.000

285.000

250.000

 

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione."

     9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarietà comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali [149].

     9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale [150].

     10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 6 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento [151].

     10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3,5 milioni di euro [152].

     11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul·valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

     12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

     12-bis. Per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle regioni, nonchè del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013 [153].

 

     Art. 50 bis. Clausola di salvaguardia [154]

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 51. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella 1 (articolo 25, comma 2) [155]

     Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

     Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo periodo (acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)

     Art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione)

     Art. 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)

     Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro)

     Art. 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purchè tali disposizioni siano compatibili con il trattato)

     Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

     Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante

     Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara

     Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

 

 

Tabella A [156]

(articolo 47)

 

S1201 Carta, cancelleria e stampati

S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti

S1203 Materiale informatico

S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici

S1205 Pubblicazioni, giornali e riviste

S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico

S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

S1208 Equipaggiamenti e vestiario

S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali

S1210 Altri materiali di consumo

S1211 Acquisto di derrate alimentari

S1212 Materiali e strumenti per manutenzione

S1213 Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali

S1304 Contratti di servizio per riscossione tributi

S1305 Lavoro interinale

S1306 Altri contratti di servizio

S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni

S1309 Corsi di formazione per il proprio personale

S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

S1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia

S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

S1316 Utenze e canoni per energia elettrica

S1317 Utenze e canoni per acqua

S1318 Utenze e canoni per riscaldamento

S1319 Utenze e canoni per altri servizi

S1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali

S1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

S1322 Spese postali

S1323 Assicurazioni

S1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

S1327 Buoni pasto

S1329 Assistenza informatica e manutenzione software

S1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

S1331 Spese per liti (patrocinio legale)

S1332 Altre spese per servizi

S1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi

S1334 Mense scolastiche

S1335 Servizi scolastici

S1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente

S1337 Spese per pubblicità

S1338 Global service

 

Tabella B (articolo 47)

 

S1201 Carta, cancelleria e stampati

S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti

S1203 Materiale informatico

S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici

S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico

S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

S1208 Equipaggiamenti e vestiario

S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali

S1210 Altri materiali di consumo

S1211 Acquisto di derrate alimentari

S1212 Materiali e strumenti per manutenzione

S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni

S1309 Corsi di formazione per il proprio personale

S1310 Altri corsi di formazione

S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia

S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

S1316 Utenze e canoni per energia elettrica

S1318 Utenze e canoni per riscaldamento

S1327 Buoni pasto

S1329 Assistenza informatica e manutenzione software

S1338 Global service

S1401 Noleggi

S1404 Licenze software

 

Allegato C (articolo 50, comma 1)

Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

 

(Importi in milioni di euro)

 

AMMINISTRAZIONE

2014

2015

2016

 

 

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

41,9

62,8

62,8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1,6

2,4

2,4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

0,9

1,3

1,3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

12,0

18,0

18,0

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

5,1

7,6

7,6

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

6,3

9,4

9,4

MINISTERO DELL'INTERNO

35,1

52,7

52,7

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1,3

1,9

1,9

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

5,6

8,4

8,4

MINISTERO DELLA DIFESA

75,3

112,8

112,8

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

3,4

5,1

5,1

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

5,9

8,9

8,9

MINISTERO DELLA SALUTE

5,8

8,7

8,7

TOTALE

200,0

300,0

300,0

 

 

 

 

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonchè per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali;

     Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

TITOLO I

Riduzioni di imposte e norme fiscali

 

CAPO I

Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale

 

     Art. 1. (Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

     1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

     1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

     2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.".

     2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

     4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

     6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

     7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di IRAP)

     1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";

     b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

     2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";

     3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";

     c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per cento".

     2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

     3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali".

     4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo.

 

CAPO II

Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

     1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:

     a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

     b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;

     c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

     4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici ventiseiesimi».

     5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

     b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

     c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

     6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

     7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:

     a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;

     b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonchè da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

     8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

     9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

     10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

     11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

     12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.

     13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

     a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

     b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

     14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

     15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:

     a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;

     b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.

     16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonchè alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

     17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.

     18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

 

     Art. 4. (Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonchè le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

     3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

     4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.".

     5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.".

     6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».

     7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: "ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" sono sostituite con le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.".

     8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".

     9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".

     10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".

     11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: "Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

     12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: "148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91)

     1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole "20 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014", le parole "1° maggio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1° agosto 2014" e le parole "33 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "23 milioni".

 

CAPO III

Contrasto all'evasione fiscale

 

     Art. 6. (Strategie di contrasto all'evasione fiscale)

     1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonchè su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.

     2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

 

     Art. 7. (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

 

TITOLO II

Risparmi ed efficienza della spesa pubblica

 

CAPO I

Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

 

     Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

     1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.

     3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

     a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

     b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;

     c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

     Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50

     5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

     6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46.

     7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

     8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

     a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

     b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

     10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

     11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

     Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

     1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonchè i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

     3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonchè le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonchè le regioni, gli enti regionali, nonchè loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del presente comma.

     4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

     "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

     5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

     6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonchè pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

     8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

     9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.

     10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

 

     Art. 10. (Attività di controllo)

     1. I compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:

     a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;

     b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);

     c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

     4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

     a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;

     b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

     5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

 

     Art. 11. (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

     1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

     2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

     a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

     b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

     c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

     3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

 

     Art. 12. (Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli)

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.

 

CAPO II

Amministrazione sobria

 

     Art. 13. (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

     1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.

     2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 471, dopo le parole "autorità amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici";

     b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorità amministrative indipendenti e";

     c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni";

     3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

     4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

     5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

 

     Art. 14. (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

     1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

     3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

     4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 15. (Spesa per autovetture)

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

     "2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonchè per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonchè per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.".

     2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonchè per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

 

     Art. 16. (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura)

     1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.

     3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.

     4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

     5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.

     6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.

     7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014.

     8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

     9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

 

     Art. 17. (Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica)

     1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato.

     2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5 milioni di euro.

     3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 18. (Abolizione di agevolazioni postali)

     1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

 

     Art. 19. (Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane)

     1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:

     "150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

     150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.".

 

     Art. 20. (Società partecipate)

     1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonchè gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.

     2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

     3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

     4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.

     5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.

     6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

     7. La presente disposizione non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.

 

     Art. 21. (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

     1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);";

     b) il comma 3 è soppresso.

     2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

     3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

     4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.

 

CAPO III

Trasferimenti e sussidi

 

     Art. 22. (Riduzione delle spese fiscali)

     1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e si considerano produttive di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

     2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: "5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

CAPO IV

Aziende municipalizzate

 

     Art. 23. (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

     a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

     b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

     c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

 

CAPO V

Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione

 

     Art. 24. (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

     1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni".

     2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.";

     b) dopo il comma 222-ter è inserito il seguente:

     "222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio."

     3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonchè l'ammontare dei relativi oneri.";

     b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";

     c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri".

     4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con le parole "1° luglio 2014";

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.".

     5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:

     a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;

     b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.

 

CAPO VI

Digitalizzazione

 

     Art. 25. (Anticipazione obbligo fattura elettronica)

     1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.

     2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

     1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

     2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

     3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

 

     Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

     1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

     "7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

     7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.";

     b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

     "5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

     5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.".

 

TITOLO III

Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

 

CAPO I

Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti

 

     Art. 27. (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

     1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

     "Art. 7 bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

     1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

     2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

     3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

     4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

     5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

     6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonchè il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

     7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonchè utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

     8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.

     9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.".

     2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

     a) al primo periodo, le parole: "le regioni e gli enti locali nonchè gli enti del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

     b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.";

     c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.".

     d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.".

 

     Art. 28. (Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

     1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi;

     b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.».

     2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

CAPO II

 

Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni

 

     Art. 29. (Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)

     1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».

 

     Art. 30. (Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

     1. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.".

 

     Art. 31. (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

     1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.

     2. L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:

     a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

     b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

     c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

     3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1.La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

     4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013.

     5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

 

     Art. 32. (Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

     1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonchè dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

     2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.

     3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

     4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.

     5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonchè dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.

 

     Art. 33. (Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

     1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

     2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

     3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione dì cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

     4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

     5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

     6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

     7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

     8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 34. (Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

     1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 35. (Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)

     1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

     2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.

     3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.

     4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.

     5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

     6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.

     7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.

     8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.".

 

     Art. 36. (Debiti dei Ministeri)

     1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.

     2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.

 

     Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

     1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:

     a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;

     b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

     2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

     3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. Ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini delle suddette ridefinizioni dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonchè i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonchè della garanzia dello Stato di ultima istanza.

     5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

     6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

     7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.

 

     Art. 38. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

     1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma 12-quinquies del decreto - legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.

     2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

 

     Art. 39. (Crediti compensabili)

     1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole "maturati al 31 dicembre 2012".

 

     Art. 40. (Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)

     1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2013".

 

CAPO III

 

Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

 

     Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)

     1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonchè il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

     2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

     3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

     4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

     Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

     1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

     a) il codice progressivo di registrazione;

     b) il numero di protocollo di entrata;

     c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

     d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

     e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

     f) l'oggetto della fornitura;

     g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

     h) la scadenza della fattura;

     i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

     l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;

     m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;

     n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

     o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

 

     Art. 43. (Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

     1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

     "1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

     2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonchè la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

     4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

     5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.".

 

     Art. 44. (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

     1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

 

     Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

     2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato

     3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

     4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

     5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:

     a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.

     6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013.

     7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).

     8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.

     9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze

     10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

     11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

     12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

     13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

     14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

     15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.

     16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

     17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

 

TITOLO IV

Norme finanziarie ed entrata in vigore

 

     Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)

     1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 .

     2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

     a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

Regione o Provincia autonoma

Importo (in milioni di euro)

 

Anno 2014

Anno 2015-2017

 

 

 

Trentino-Alto Adige

3

5

Provincia autonoma Bolzano/Bozen

43

61

Provincia autonoma Trento

42

59

Friuli-Venezia Giulia

93

131

Valle d'Aosta

12

16

Sicilia

222

311

Sardegna

85

120

Totale RSS

500

703

 

     b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.".

     3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

     "526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

 

Regione a statuto speciale

Accantonamento (in migliaia di euro)

 

Anno 2014

Anno 2015-2017

 

 

 

Valle d'Aosta

10.157

6.925

Provincia autonoma Bolzano

41.833

28.523

Provincia autonoma Trento

36.507

24.891

Friuli-Venezia Giulia

81.483

55.556

Sicilia

194.628

132.701

Sardegna

75.392

51.404

Totale

440.000

300.000

 

     4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.

     5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

     6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonchè dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

     7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis della legge 24 dicembre 2012, n.228, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.

 

     Art. 47. (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

     1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonchè in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017

     2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

     a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.

     b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

     c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 , relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

     3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.

     4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

     5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

     6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.

     7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

     9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

     a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

     b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

     c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

     10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.

     11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

     13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

     Art. 48. (Edilizia scolastica)

     1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

     "14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.".

     2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

 

     Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui)

     1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonchè riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

     2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

     a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

     b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).

     c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;

     d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

 

     Art. 50. (Disposizioni finanziarie)

     1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto.

     2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

     4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.

     5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "pari al 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 15 per cento".

     6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

     7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonchè in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

     8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

     9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"Allegato 1 (Articolo 1, comma 1).

 

In milioni di euro

 

Descrizione risultato differenziale

2014

2015

2016

 

 

 

 

Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-59.100

-18.200

-1.200

 

 

 

 

|Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

320.000

285.000

250.000

 

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione."

 

     10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.

     11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

     12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 51. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Tabella A (articolo 47)

 

S1201 Carta, cancelleria e stampati

S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti

S1203 Materiale informatico

S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici

S1205 Pubblicazioni, giornali e riviste

S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico

S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

S1208 Equipaggiamenti e vestiario

S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali

S1210 Altri materiali di consumo

S1211 Acquisto di derrate alimentari

S1212 Materiali e strumenti per manutenzione

S1213 Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali

S1302 Contratti di servizio per trasporto

S1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti

S1304 Contratti di servizio per riscossione tributi

S1305 Lavoro interinale

S1306 Altri contratti di servizio

S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni

S1309 Corsi di formazione per il proprio personale

S1310 Altri corsi di formazione

S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

S1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia

S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

S1316 Utenze e canoni per energia elettrica

S1317 Utenze e canoni per acqua

S1318 Utenze e canoni per riscaldamento

S1319 Utenze e canoni per altri servizi

S1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali

S1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

S1322 Spese postali

S1323 Assicurazioni

S1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

S1327 Buoni pasto

S1329 Assistenza informatica e manutenzione software

S1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

S1331 Spese per liti (patrocinio legale)

S1332 Altre spese per servizi

S1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi

S1334 Mense scolastiche

S1335 Servizi scolastici

S1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente

S1337 Spese per pubblicità

S1338 Global service

 

Tabella B (articolo 47)

 

S1201 Carta, cancelleria e stampati

S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti

S1203 Materiale informatico

S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici

S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico

S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

S1208 Equipaggiamenti e vestiario

S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali

S1210 Altri materiali di consumo

S1211 Acquisto di derrate alimentari

S1212 Materiali e strumenti per manutenzione

S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni

S1309 Corsi di formazione per il proprio personale

S1310 Altri corsi di formazione

S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia

S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

S1316 Utenze e canoni per energia elettrica

S1318 Utenze e canoni per riscaldamento

S1327 Buoni pasto

S1329 Assistenza informatica e manutenzione software

S1338 Global service

S1401 Noleggi

S1404 Licenze software

 

Allegato C (articolo 50, comma 1)

Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

 

(Importi in milioni di euro)

 

AMMINISTRAZIONE

2014

2015

2016

 

 

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

41,9

62,8

62,8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1,6

2,4

2,4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

0,9

1,3

1,3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

12,0

18,0

18,0

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

5,1

7,6

7,6

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

6,3

9,4

9,4

MINISTERO DELL'INTERNO

35,1

52,7

52,7

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1,3

1,9

1,9

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

5,6

8,4

8,4

MINISTERO DELLA DIFESA

75,3

112,8

112,8

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

3,4

5,1

5,1

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

5,9

8,9

8,9

MINISTERO DELLA SALUTE

5,8

8,7

8,7

TOTALE

200,0

300,0

300,0

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 giugno 2014, n. 89.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[6] Comma abrogato dall'art. 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma abrogato dall'art. 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2015, n. 176, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[15] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 2016, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 2016, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

[21] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[22] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma inserito dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[27] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[28] Lettera soppresas dalla L. di conversione.

[29] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[30] Comma inserito dalla L. di conversione. La disposizione di cui al presente comma, già prorogata al 31 dicembre 2019 dall'art. 10 bis del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, è stata ulteriormente prorogata per il triennio 2020-2022 dall'art. 16 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[32] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 499, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[33] Comma inserito dall'art. 1, comma 420, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[34] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 499, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[35] Comma inserito dall'art. 1, comma 421, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[36] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[37] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[39] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 509, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[40] Comma inserito dalla L. di conversione.

[41] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 422, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[42] Comma così modificato dall'art. 10 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[43] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[45] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[46] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, con la decorrenza ivi prevista dal comma 96. Il testo previgente reca: "a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;"

[47] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, con la decorrenza ivi prevista dal comma 96.

[48] Lettera abrogata dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[49] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[50] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 10 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[52] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[55] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016».

[56] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016».

[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[60] Comma così modificato dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alle Regioni.

[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[63] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[64] Comma inserito dalla L. di conversione.

[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[67] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[68] Comma inserito dalla L. di conversione.

[69] Comma premesso dalla L. di conversione.

[70] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[71] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[74] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[76] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[77] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[79] Comma così modificato dall'art. 1, comma 292, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. L'art. 1, comma 619, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha abrogato l'art. 1, comma 292, L. 190/2014 e fatto rivivere il testo previgente del presente comma.

[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[81] Comma già modificato dalla L. di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e abrogato dall'art. 1, comma 913, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[82] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 12 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[85] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[86] Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

[87] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[89] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[90] Comma inserito dalla L. di conversione.

[91] Comma inserito dalla L. di conversione.

[92] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2016, n. 64, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell’art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all’anno 2016».

[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[94] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[100] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[101] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[103] Comma così modificato dall'art. 43 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[104] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[106] Lettera così modificata dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[110] Comma così modificato dall'art. 1, comma 396, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[111] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[112] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[113] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[115] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[116] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[117] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[119] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[120] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2015, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

[121] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[122] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[123] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1122, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2015 dall'art. 4 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 era stato prorogato al 31 dicembre 2017 dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

[124] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[125] Articolo così modificato dall'art. 40 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[126] Comma già modificato dall'art. 1, comma 700, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[127] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[129] Comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[130] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.

[131] Comma già modificato dall'art. 42 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, dall'art. 1, comma 398, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, dall'art. 1, comma 681, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 527 (dichiarato in parte illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2018, n. 103), della L. 11 dicembre 2016, n. 232. Il secondo e il quinto periodo sono soppressi dall'art. 24 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, con la decorrenza ivi prevista.

[132] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 399, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[133] Comma aggiunto dall'art. 42 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[134] Comma aggiunto dall'art. 42 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[135] Comma aggiunto dall'art. 42 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[136] Comma così modificato dall'art. 1, comma 451, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[137] Lettera già modificata dalla L. di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 451, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[138] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 451, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[139] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 451, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[140] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[141] Comma così modificato dall'art. 23 quater del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[142] Comma così modificato dall'art. 1, comma 451, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[143] Lettera già modificata dalla L. di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 459, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[144] Comma così modificato dall'art. 1, comma 451, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[145] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[146] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[147] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[148] La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 2022, n. 210, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

[149] Comma inserito dalla L. di conversione.

[150] Comma inserito dalla L. di conversione.

[151] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[152] Comma inserito dalla L. di conversione.

[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[154] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[155] Tabella premessa dalla L. di conversione.

[156] Tabella così modificata dalla L. di conversione.