Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 23/11/1998 |
Numero: | 407 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è [...] |
Art. 2. 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati [...] |
Art. 3. 1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 4. [5] |
Art. 5. 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969 |
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonché in ulteriori L. [...] |
§ 31.1.57 - L. 23 novembre 1998, n. 407.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
(G.U. 26 novembre 1998, n. 277).
1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della
3. All'articolo 6 della
(Omissis).
4. All'articolo 12, comma 2, della
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con
1. All'articolo 9 della
a) al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite le seguenti: (omissis);
b) al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
2. All'articolo 12 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: (omissis).
3. Al comma 1 dell'articolo 15 della
4. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.
1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.
2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonché in ulteriori L. 25.790.000.000 per l'anno 1999 e L. 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:
a) quanto a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L. 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) quanto a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma già modificato dall’art. 2 della
[2] Comma così modificato dall’art. 82 della
[3] Comma inserito dall'art. 2 del
[4] Comma così modificato dall'art. 10 del
[5] Il termine per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 14 del
[6] Comma già modificato dall’art. 82 della