Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/07/1984 |
Numero: | 363 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 [...] |
§ 98.1.25952 - Legge 24 luglio 1984, n. 363. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.
(G.U. 24 luglio 1984, n. 202)
Il
All'articolo 1, comma 1, le parole: "al successivo art. 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 800 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3 dell'art. 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi".
All'articolo 2:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le comunità montane trasmettono la valutazione dei danni provocati dalle calamità di cui all'art. 1 alle regioni interessate, che ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.
2. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede all'individuazione, nell'ambito della somma di cui all'art. 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura possono essere determinate eventuali variazioni compensative";
i commi 3, 4, 6, 7 e 8 sono soppressi;
al comma 9, le parole: "propria ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "proprie ordinanze";
i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla
11. Qualora il comune ritenga necessaria procedere alla redazione di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o più unità immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del venti per cento. Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante è versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori".
All'articolo 3:
il seguente comma è premesso al comma 1:
"Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 dicembre 1984, presenta al Parlamento una relazione riguardante le condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture siti nelle zone ad alto rischio sismico, nonché proposte per la realizzazione di un programma operativo per il loro adeguamento antisismico";
al comma 1, dopo le parole: "è autorizzato" sono aggiunte le seguenti: "fino al 30 giugno 1985";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di alta vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, utilizzando a tale scopo anche i provveditorati alle opere pubbliche".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"1. Per provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattazione e di ricostruzione, gli interventi di cui all'art. 2 del presente decreto comprendono anche quelli per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone della regione Umbria di cui alla
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi per le altre calamità naturali, già individuate con propria ordinanza".
All'articolo 6:
il seguente comma è premesso al comma 1:
"Le amministrazioni dello Stato comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamità, dandone notizia alle regioni interessate".
al comma 1, le parole: "ed allo sviluppo" sono soppresse;
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. I lavori e le opere di cui al presente articolo sono realizzati sentite le regioni interessate".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, emanati nei sessanta giorni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, si considerano legittimi, ferme restando eventuali responsabilità penali, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze prioritarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici".
All'articolo 8, il comma 3 è soppresso.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.
4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.
7. Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.
8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985".
All'articolo 10:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'art. 8 della
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 25 del
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati".
All'articolo 12:
al comma 3, le parole: "30 giugno 1985" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1984";
il comma 4 è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 1-bis del
4-ter. Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 2 della
4-quater. Il termine del 31 marzo 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del
4-quinquies. All'articolo 3 della
4-sexies. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della
4-septies. Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del
Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 13-bis. -1. Le residue disponibilità del fondo costituito con l'articolo 2 del
2. Entro i limiti degli impegni già assunti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con i poteri e le modalità previsti per gli interventi di protezione civile dal secondo comma dell'articolo 1 del
3. Le indennità di espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della
4. Il personale convenzionato tuttora in servizio presso la gestione stralcio dell'attività del commissario per le regioni terremotate per la Campania e la Basilicata, o comunque assunto dai provveditorati alle opere pubbliche o dalle sovraintendenze alle antichità e belle arti per far fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1985, con i relativi oneri a carico del fondo di cui all'art. 2 del
Art. 13-ter. - I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordine di sgombero perché inagibili per effetto degli aventi di cui al presente decreto e del bradisismo dell'area flegrea sono esclusi, per l'anno 1983, dall'imposta locale sui redditi nonchè dalla addizionale straordinaria, istituita con
Art. 13-quater. - 1. Nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Procida, l'IRPEF, l'ILOR e l'addizionale straordinaria ILOR dovute in base alla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche sono iscritte nei ruoli principali formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1984, senza applicazione degli interessi e delle soprattasse rispettivamente previsti dagli articoli 20 e 92 del
2. La riscossione è effettuata in sei rate, senza applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del
3. Resta salva la facoltà degli uffici di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 del presente articolo a norma dell'art. 36-bis del
4. La riscossione delle imposte mediante ruoli, già sospesa ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, è ulteriormente sospesa fino al 30 maggio 1985 e sarà ripresa in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985, senza applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del
5. La riscossione delle imposte da iscrivere nei ruoli è sospesa, relativamente alle rate in scadenza da settembre 1984 fino al 30 maggio 1985, e sarà ripresa nei termini e con le modalità di cui al comma 4.
Art. 13-quinquies. - 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.
2. Il recupero avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a partire dal febbraio 1986.
Art. 13-sexies. - Fino all'entrata in vigore di una legge organica per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto, a favore delle persone fisiche e giuridiche, domiciliate o aventi sede nei comuni di cui al precedente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, sono sospesi tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità relativi ad obbligazioni scadenti entro il 30 aprile 1984.
Art. 13-septies. - Per i soggetti residenti o che svolgono la prevalente attività nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata il termine di cui all'art. 2, comma 14, secondo periodo, del
Art. 13-octies. - 1. Al fine di dotare di una sede gli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è autorizzato a stipulare con la regione Lazio apposita convenzione per disciplinare l'uso per cinquanta anni dell'immobile attualmente occupato dagli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
2. Gli oneri derivanti dalla convenzione nei confronti della regione Lazio fanno carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, mentre fanno carico al fondo di cui all'art. 1, secondo comma, del
3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero massimo di 80 unità, già convenzionato o da convenzionare, a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.
4. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 del
Art. 13-novies. - 1. è considerata popolazione residente dei comuni di Castelvolturno e Mondragone quella sfollata da Pozzuoli per effetto del bradisismo fin quando perdura lo stato di sfollamento e comunque per non oltre un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai comuni di Castelvolturno e Mondragone si applicano, per l'indicato periodo, tutte le disposizioni relative ai comuni con corrispondente maggior numero di abitanti, in particolare quelle concernenti l'igiene, la sanità, l'urbanistica, l'ordine pubblico ed i trasferimenti finanziari.
3. L'adeguamento alla nuova situazione demografica avviene anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 13-decies. - 1. I proprietari di fabbricati o altri aventi titolo a contributo per effetto di precedenti movimenti sismici, che hanno subìto anche danni dai terremoti del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984, possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto, presentando al comune, entro il 31 dicembre 1984, apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti da altre disposizioni legislative, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi medesimi, a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori di riparazione o di ricostruzione.
2. Nel caso in cui i lavori siano già iniziati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammesse perizie suppletive in corso d'opera che possono comportare variazioni in aumento anche in eccedenza al limite previsto dal comma 4-ter dell'articolo 3 del
Art. 13-undecies. - Il disposto dell'articolo 15 della
Art. 13-duodecies. - I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, purchè residenti prima degli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 nelle zone terremotate dell'Umbria, del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio e della Campania, a domanda, possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati e in servizio, nel territorio del distretto militare di appartenenza.
Art. 13-terdecies. - E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1984, per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'art. 43 della
Art. 13-quaterdecies. - 1. Per i lavori di riparazione, ricostruzione, ristrutturazione e consolidamento delle opere di edilizia demaniale e di culto da eseguire con carattere di urgenza nei comuni danneggiati dagli eventi sismici è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.
2. All'onere relativo all'esercizio 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario all'uopo utilizzando parzialmente la voce "edilizia demaniale".
Art. 13-quindecies. .- Le somme che gli istituti di credito aventi sede nelle zone interessate dal presente decreto vantano a titolo di credito di imposta nei confronti dello Stato possono essere rimborsate con effetto immediato, a condizione che esse vengano messe a disposizione delle popolazioni residenti, per interventi di cui ai precedenti articoli, ad un tasso pari a quello praticato dallo Stato per le somme dovute agli stessi istituti a titolo di credito di imposta.
Art. 13-sexiesdecies. - 1. Per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della
2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
3. Ai comuni indicati al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'art. 15 della
Art. 13-septiesdecies. - Ai cittadini residenti nei comuni delle zone colpite dai sismi individuate dal presente decreto, che rientrino nei casi di applicazione della
Art. 13-octiesdecies. - Il comma 1 dell'art. 5-quater del
"1. Per provvedere alle necessità di riparazione, di ripristino e di ricostruzione degli edifici di proprietà dello Stato, degli edifici privati in uso ad uffici pubblici statali, degli edifici per il culto, di quelli monumentali tutelati ai sensi della
Art. 13-noviesdecies. - 1. Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo del comune di Ancona, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, il relativo piano di ricostruzione, di cui alla
2. Sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 1.100 milioni; 27 aprile 1978, n. 143, quanto a lire 4.000 milioni; 30 aprile 1980, n. 149, quanto a lire 13.095 milioni, e 23 aprile 1981, n. 164, quanto a lire 12.305 milioni, per complessive lire 30.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dall'art. 10 della
3. Per provvedere ai lavori di cui al comma 1, è autorizzato il limite di impegno venticinquennale di lire 30.500 milioni da iscrivere in un nuovo, istituendo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984. Al relativo onere, stimato in lire 30.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede a carico del capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
4. La regione Marche restituisce al Ministero del tesoro la somma di lire 30.500 milioni di cui all'art. 1 della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche sul conto dei residui.
6. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione ed al completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, anche ai sensi della
7. Per la sollecita realizzazione e sino alla completa attuazione dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona:
a) i progetti che hanno già riportato il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o che siano stati o saranno approvati dalla sola amministrazione comunale interessata, non sono soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo, ed i relativi decreti di affidamento, anche in deroga a qualsiasi norma precedente, debbono essere integralmente ed immediatamente emessi;
b) il comune, di concerto con l'ente concessionario, ha facoltà di apportare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato;
c) su richiesta dell'amministrazione comunale possono essere effettuati, in corso d'opera, collaudi parziali di opere funzionali, con le stesse modalità e gli stessi effetti dei collaudi definitivi;
d) la concessione prevede la misura delle anticipazioni, le penalità per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione anche in deroga alle normative vigenti.
8. L'interesse previsto dal secondo comma dell'art. 16 della
9. Gli atti di cessione delle annualità differite relative ai lavori dei piani di ricostruzione di cui alla predetta
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai comuni di cui all'art. 15 della
All'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1984, si provvede, quanto a lire 20 miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, per i corrispondenti importi, rispettivamente, la voce "Difesa del suolo" e la voce "Fondo investimenti e occupazione".
2. All'onere di lire 150 miliardi e di lire 180 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, rispettivamente, negli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la voce "Difesa del suolo".
[1] Abrogata dall'art. 62 del