§ 98.1.25952 - Legge 24 luglio 1984, n. 363.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/07/1984
Numero:363


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 [...]


§ 98.1.25952 - Legge 24 luglio 1984, n. 363. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

(G.U. 24 luglio 1984, n. 202)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, comma 1, le parole: "al successivo art. 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 800 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3 dell'art. 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi".

     All'articolo 2:

     i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le comunità montane trasmettono la valutazione dei danni provocati dalle calamità di cui all'art. 1 alle regioni interessate, che ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     2. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede all'individuazione, nell'ambito della somma di cui all'art. 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura possono essere determinate eventuali variazioni compensative";

     i commi 3, 4, 6, 7 e 8 sono soppressi;

     al comma 9, le parole: "propria ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "proprie ordinanze";

     i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

     "10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981. E' fatta salva la facoltà delle regioni di applicare le normative statali e regionali già in vigore.

     11. Qualora il comune ritenga necessaria procedere alla redazione di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o più unità immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del venti per cento. Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante è versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori".

     All'articolo 3:

     il seguente comma è premesso al comma 1:

     "Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 dicembre 1984, presenta al Parlamento una relazione riguardante le condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture siti nelle zone ad alto rischio sismico, nonché proposte per la realizzazione di un programma operativo per il loro adeguamento antisismico";

     al comma 1, dopo le parole: "è autorizzato" sono aggiunte le seguenti: "fino al 30 giugno 1985";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di alta vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, utilizzando a tale scopo anche i provveditorati alle opere pubbliche".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "1. Per provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattazione e di ricostruzione, gli interventi di cui all'art. 2 del presente decreto comprendono anche quelli per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone della regione Umbria di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine il fondo per la protezione civile è integrato di lire 20 miliardi per il 1984, di lire 80 miliardi per il 1985 e di lire 150 miliardi per il 1986. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria)".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi per le altre calamità naturali, già individuate con propria ordinanza".

     All'articolo 6:

     il seguente comma è premesso al comma 1:

     "Le amministrazioni dello Stato comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamità, dandone notizia alle regioni interessate".

     al comma 1, le parole: "ed allo sviluppo" sono soppresse;

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. I lavori e le opere di cui al presente articolo sono realizzati sentite le regioni interessate".

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, emanati nei sessanta giorni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, si considerano legittimi, ferme restando eventuali responsabilità penali, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze prioritarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici".

     All'articolo 8, il comma 3 è soppresso.

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

     2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

     3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

     4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

     5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.

     6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.

     7. Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

     8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.

     9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985".

     All'articolo 10:

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni che ne sono prive";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, agli oneri occorrenti per la gestione dei beni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 2 del richiamato decreto-legge, ivi comprese le spese relative alla riparazione delle roulottes e alla movimentazione dei containers, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile".

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati".

     All'articolo 12:

     al comma 3, le parole: "30 giugno 1985" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1984";

     il comma 4 è soppresso;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "4-bis. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

     4-ter. Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è prorogato di trenta giorni.

     4-quater. Il termine del 31 marzo 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è differito di centoventi giorni per i comuni e gli altri enti pubblici che abbiano ricevuto la delega per la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     4-quinquies. All'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola "Campania" sono aggiunte le seguenti: "e Puglia"; dopo la parola "febbraio 1981" sono aggiunte le seguenti: "nonché i proprietari dei fabbricati danneggiati dal terremoto del marzo 1982".

     4-sexies. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, sono effettuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del personale di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138.

     4-septies. Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è prorogato al 31 dicembre 1985".

     Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 13-bis. -1. Le residue disponibilità del fondo costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, affluiscono al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938. Su richiesta dei prefetti competenti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei limiti delle residue disponibilità del fondo citato, assicura le provviste economiche occorrenti per la definizione degli atti che permangono nelle attribuzioni dei prefetti medesimi, a norma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114. Si applica il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114.

     2. Entro i limiti degli impegni già assunti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con i poteri e le modalità previsti per gli interventi di protezione civile dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti alla attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio, ivi inclusi quelli relativi ai programmi edilizi già disposti con spesa a carico del fondo di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. Restano esclusi gli adempimenti concernenti la città di Napoli ai quali provvede, con i fondi e le modalità previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, il sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo.

     3. Le indennità di espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, sono determinate ai sensi delle disposizioni dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     4. Il personale convenzionato tuttora in servizio presso la gestione stralcio dell'attività del commissario per le regioni terremotate per la Campania e la Basilicata, o comunque assunto dai provveditorati alle opere pubbliche o dalle sovraintendenze alle antichità e belle arti per far fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1985, con i relativi oneri a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

     Art. 13-ter. - I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordine di sgombero perché inagibili per effetto degli aventi di cui al presente decreto e del bradisismo dell'area flegrea sono esclusi, per l'anno 1983, dall'imposta locale sui redditi nonchè dalla addizionale straordinaria, istituita con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, e confermata, per l'anno 1983, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1983, n. 29, e dalla sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui all'art. 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità e l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

     Art. 13-quater. - 1. Nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Procida, l'IRPEF, l'ILOR e l'addizionale straordinaria ILOR dovute in base alla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche sono iscritte nei ruoli principali formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1984, senza applicazione degli interessi e delle soprattasse rispettivamente previsti dagli articoli 20 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     2. La riscossione è effettuata in sei rate, senza applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     3. Resta salva la facoltà degli uffici di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 del presente articolo a norma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     4. La riscossione delle imposte mediante ruoli, già sospesa ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, è ulteriormente sospesa fino al 30 maggio 1985 e sarà ripresa in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985, senza applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La riscossione delle imposte da iscrivere nei ruoli è sospesa, relativamente alle rate in scadenza da settembre 1984 fino al 30 maggio 1985, e sarà ripresa nei termini e con le modalità di cui al comma 4.

     Art. 13-quinquies. - 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.

     2. Il recupero avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a partire dal febbraio 1986.

     Art. 13-sexies. - Fino all'entrata in vigore di una legge organica per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto, a favore delle persone fisiche e giuridiche, domiciliate o aventi sede nei comuni di cui al precedente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, sono sospesi tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità relativi ad obbligazioni scadenti entro il 30 aprile 1984.

     Art. 13-septies. - Per i soggetti residenti o che svolgono la prevalente attività nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata il termine di cui all'art. 2, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1984. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive in numero non superiore a diciotto, delle quali la prima entro il 31 dicembre 1984, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di cui al comma 6 dello stesso articolo. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma 5 del medesimo articolo.

     Art. 13-octies. - 1. Al fine di dotare di una sede gli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è autorizzato a stipulare con la regione Lazio apposita convenzione per disciplinare l'uso per cinquanta anni dell'immobile attualmente occupato dagli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     2. Gli oneri derivanti dalla convenzione nei confronti della regione Lazio fanno carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, mentre fanno carico al fondo di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, dell'immobile nonchè per la dotazione e l'impiego dei mezzi e degli apparati tecnici e funzionali ivi installati e dei servizi accessori o strumentali.

     3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero massimo di 80 unità, già convenzionato o da convenzionare, a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

     4. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

     Art. 13-novies. - 1. è considerata popolazione residente dei comuni di Castelvolturno e Mondragone quella sfollata da Pozzuoli per effetto del bradisismo fin quando perdura lo stato di sfollamento e comunque per non oltre un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Ai comuni di Castelvolturno e Mondragone si applicano, per l'indicato periodo, tutte le disposizioni relative ai comuni con corrispondente maggior numero di abitanti, in particolare quelle concernenti l'igiene, la sanità, l'urbanistica, l'ordine pubblico ed i trasferimenti finanziari.

     3. L'adeguamento alla nuova situazione demografica avviene anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni.

     Art. 13-decies. - 1. I proprietari di fabbricati o altri aventi titolo a contributo per effetto di precedenti movimenti sismici, che hanno subìto anche danni dai terremoti del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984, possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto, presentando al comune, entro il 31 dicembre 1984, apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti da altre disposizioni legislative, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi medesimi, a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori di riparazione o di ricostruzione.

     2. Nel caso in cui i lavori siano già iniziati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammesse perizie suppletive in corso d'opera che possono comportare variazioni in aumento anche in eccedenza al limite previsto dal comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

     Art. 13-undecies. - Il disposto dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, si applica anche ai comuni in cui al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge i lavori erano in corso di esecuzione e per i quali non è stata ancora effettuata la visita di collaudo definitiva.

     Art. 13-duodecies. - I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, purchè residenti prima degli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 nelle zone terremotate dell'Umbria, del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio e della Campania, a domanda, possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati e in servizio, nel territorio del distretto militare di appartenenza.

     Art. 13-terdecies. - E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1984, per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'art. 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di somma urgenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

     Art. 13-quaterdecies. - 1. Per i lavori di riparazione, ricostruzione, ristrutturazione e consolidamento delle opere di edilizia demaniale e di culto da eseguire con carattere di urgenza nei comuni danneggiati dagli eventi sismici è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.

     2. All'onere relativo all'esercizio 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario all'uopo utilizzando parzialmente la voce "edilizia demaniale".

     Art. 13-quindecies. .- Le somme che gli istituti di credito aventi sede nelle zone interessate dal presente decreto vantano a titolo di credito di imposta nei confronti dello Stato possono essere rimborsate con effetto immediato, a condizione che esse vengano messe a disposizione delle popolazioni residenti, per interventi di cui ai precedenti articoli, ad un tasso pari a quello praticato dallo Stato per le somme dovute agli stessi istituti a titolo di credito di imposta.

     Art. 13-sexiesdecies. - 1. Per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti dagli eventi sismici, da affidarsi con carattere di urgenza in concessione a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune interessato.

     2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

     3. Ai comuni indicati al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

     Art. 13-septiesdecies. - Ai cittadini residenti nei comuni delle zone colpite dai sismi individuate dal presente decreto, che rientrino nei casi di applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai sensi del comma 10 dell'art. 2 del presente decreto, sono estese le agevolazioni fiscali previste dal capo IV del titolo VII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1985.

     Art. 13-octiesdecies. - Il comma 1 dell'art. 5-quater del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è sostituito dal seguente:

     "1. Per provvedere alle necessità di riparazione, di ripristino e di ricostruzione degli edifici di proprietà dello Stato, degli edifici privati in uso ad uffici pubblici statali, degli edifici per il culto, di quelli monumentali tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, aventi sede nelle province di Parma e Reggio Emilia danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983, nonché degli edifici dell'Università di Parma, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi che farà carico al capitolo 8405 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici".

     Art. 13-noviesdecies. - 1. Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo del comune di Ancona, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, il relativo piano di ricostruzione, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, non realizzato o realizzato in parte, conserva o riprende, ancorché scaduto o decaduto, la propria efficacia sino alla sua completa attuazione, così come verrà stabilita dall'amministrazione comunale.

     2. Sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 1.100 milioni; 27 aprile 1978, n. 143, quanto a lire 4.000 milioni; 30 aprile 1980, n. 149, quanto a lire 13.095 milioni, e 23 aprile 1981, n. 164, quanto a lire 12.305 milioni, per complessive lire 30.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti, nonché al finanziamento dei conguagli in materia di edilizia residenziale.

     3. Per provvedere ai lavori di cui al comma 1, è autorizzato il limite di impegno venticinquennale di lire 30.500 milioni da iscrivere in un nuovo, istituendo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984. Al relativo onere, stimato in lire 30.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede a carico del capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     4. La regione Marche restituisce al Ministero del tesoro la somma di lire 30.500 milioni di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche sul conto dei residui.

     6. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione ed al completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in via straordinaria, senza necessità di assenso da parte di alcun altro Ministero, ed in conformità delle richieste del comune di Ancona, al quale non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

     7. Per la sollecita realizzazione e sino alla completa attuazione dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona:

     a) i progetti che hanno già riportato il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o che siano stati o saranno approvati dalla sola amministrazione comunale interessata, non sono soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo, ed i relativi decreti di affidamento, anche in deroga a qualsiasi norma precedente, debbono essere integralmente ed immediatamente emessi;

     b) il comune, di concerto con l'ente concessionario, ha facoltà di apportare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato;

     c) su richiesta dell'amministrazione comunale possono essere effettuati, in corso d'opera, collaudi parziali di opere funzionali, con le stesse modalità e gli stessi effetti dei collaudi definitivi;

     d) la concessione prevede la misura delle anticipazioni, le penalità per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione anche in deroga alle normative vigenti.

     8. L'interesse previsto dal secondo comma dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non può superare di più del cinque per cento il tasso ufficiale di sconto.

     9. Gli atti di cessione delle annualità differite relative ai lavori dei piani di ricostruzione di cui alla predetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402, scontano la sola imposta fissa di registro.

     10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai comuni di cui all'art. 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80".

     All'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1984, si provvede, quanto a lire 20 miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, per i corrispondenti importi, rispettivamente, la voce "Difesa del suolo" e la voce "Fondo investimenti e occupazione".

     2. All'onere di lire 150 miliardi e di lire 180 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, rispettivamente, negli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la voce "Difesa del suolo".


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.