Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 24/09/2016 |
Numero: | 185 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2015 |
Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 |
Art. 3. Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015 |
Art. 4. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015 |
Art. 5. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015 |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 58.6.170 - D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(G.U. 7 ottobre 2016, n. 235)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 13, della
Visto l'articolo 1, comma 1, della
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della
Visto l'articolo 1, comma 3, della
Visto l'articolo 1, comma 4, della
Visto l'articolo 1, comma 5, della
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della
Visto l'articolo 1, comma 7, della
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), recante il criterio di delega volto a prevedere la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2016;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Art. 1. Disposizioni integrative e correttive del
1. Al
a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 49, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonchè ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del
Capo II
Art. 2. Modificazioni al
1. Al
a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.»;
b) all'articolo 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;
d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo le parole «e di 100 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del
4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»;
3) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del
g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2, della
h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della
Capo III
Art. 3. Modificazioni al
1. Al
a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.»;
b) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole «sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,»;
2) alla lettera e), dopo le parole «al contrasto del lavoro sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,».
Art. 4. Disposizioni integrative e correttive del
1. Al
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;».
c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.»;
d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18»;
2) dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:
«q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;
f) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del
h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»;
i) all'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego»;
l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «delle politiche attive» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;
2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'articolo 26»;
1.2) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;
m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»;
n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca» sono soppresse;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del
2. L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del
3. All'articolo 118, comma 2, della
Capo IV
Art. 5. Disposizioni integrative e correttive del
1. Alla
a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;
b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
2. All'articolo 4, comma 1, della
3. All'articolo 26 del
a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
Capo V
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.