Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 24/12/2007 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni [...] |
Art. 2. Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e [...] |
Art. 3. Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali |
§ 27.8.45 - L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
(G.U. 28 dicembre 2007, n. 300 - S.O. n. 285)
Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della
5. All'articolo 8 del
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
6. All'articolo 6 del
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
7. [La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma] [1].
8. [In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione] [2].
9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;
b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;
2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;
3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».
10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al
11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al
«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo unico di cui al
a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;
2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1- bis»;
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della
18. È prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e successivi, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
19. [Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura] [5].
20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della
23. La tabella 3 allegata alla
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
Coperture |
Pavimenti |
|||
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della
25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
27. All'articolo 36 del
28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al
«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».
30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.
31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
32. Al primo comma dell'articolo 15 del
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»;
b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15»;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;
f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi»;
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;
i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»;
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;
3) il comma 6 è abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:
«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante). - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi»;
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:
«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate). - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138»;
aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96».
34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1o gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa [8].
37. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del
38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al
39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
41. L'opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.
42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1o gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della
44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del
45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al
a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;
b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;
c) all'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;
d) all'articolo 176:
1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;
4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;
6) il comma 6 è abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3),può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della
48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al
49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al
50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa»;
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile»;
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel
e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi»;
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»; ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;
5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;
g) l'articolo 11-bis è abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento».
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al
52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal
53. A partire dal 1o gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della
54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della
56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.
57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei princìpi contabili internazionali di cui al
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
59. Il comma 2 dell'articolo 11 del
60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui al citato
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta. 61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.
62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato
63. All'articolo 73, ultimo comma, del
64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della
66. All'articolo 1 della
a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;
b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;
c) il comma 284 è abrogato.
67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al
a) all'articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;
c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».
68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.
69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al
70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
71. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi [12].
72. L'agevolazione di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.
73. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
74. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.
76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
77. All'articolo 74-ter del
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della
79. Al
a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»;
b) alla tabella C:
1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse;
2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».
80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.
81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del
82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del
83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;»;
c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»;
d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
e) all'articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;
f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis»;
g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»;
h) all'articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;
i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168- bis»;
l) all'articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
m) all'articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;
n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:
«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma 3-ter, del
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del
84. Al
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico»;
c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
85. All'articolo 10-ter della
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del
87. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al
89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
91. Al comma 2 dell'articolo 2 del
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».
92. All'articolo 9 del
«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».
93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
94. All'articolo 1 del regolamento di cui al
95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del
96. [Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro] [13].
97. [Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del
98. [Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del
99. [Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto [16];
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
100. [I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni] [18].
101. [L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del
102. [Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del
103. [L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del
104. [I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
105. [Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al
106. [I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al
107. [Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al
108. [Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
109. [Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
110. [I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata] [28].
111. [Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del
112. [Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma] [30].
113. [I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
114. [Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111] [32].
115. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al
116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del
117. [Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al
118. All'articolo 12 del
119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
121. Dopo l'articolo 44 del
«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del
124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del
125. All'articolo 8, comma 2, del
126. All'articolo 19, comma 1, del
127. All'articolo 48, comma 3, del
128. All'articolo 30 della
a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;
b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;
c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;
d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».
129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della
130. All'articolo 13 del
«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al
131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del
132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa [36].
133. All'articolo 1, comma 878, della
134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del
135. All'articolo 13, comma 55, del
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».
136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.
137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.
138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al
139. [Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1º gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto] [37].
140. [La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1º gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi] [38].
140-bis. [Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139] [39].
141. All'articolo 72-bis del
«1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del
142. All'articolo 73 del
a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».
143. [Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del
144. Dopo l'articolo 3 del
«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del
145. All'articolo 19 del
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca».
146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del
147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della
148. [Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009] [41].
149. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della
151. All'articolo 17 del
a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al
152. All'articolo 3, comma 7-bis, del
a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;
b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;
c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;
d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».
153. All'articolo 3 del
«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al
154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
155. All'articolo 6 del
«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del
156. Al
a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10»;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».
157. La disposizione di cui al comma 156, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1º ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1º gennaio 2008.
158. All'articolo 74, primo comma, del
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi».
159. Al
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;
3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del
b) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del
160. Al
a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
161. All'articolo 7, comma 4-ter, del
162. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del
163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1º febbraio 2008.
164. All'articolo 60-bis del
«3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».
165. All'articolo 62, quinto comma, del
166. All'articolo 1, comma 184, della
a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
167. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».
168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della
171. All'articolo 45, comma 1, del
172. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della
174. All'articolo 4, comma 61, della
175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della
176. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al
177. All'articolo 1, comma 1094, della
178. All'articolo 1, comma 423, della
179. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»;
b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:
«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
Gas di petrolio
liquefatto (GPL) esenzione
Gas naturale esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;
GPL zero;
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».
180. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al
181. [Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero] [44].
182. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
183. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
184. All'onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 179.
185. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della
186. A decorrere dal 1º gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.
187. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».
188. L'efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1º gennaio 2008.
189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della
190. Al comma 15 dell'articolo 3 della
191. All'articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della
192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della
193. All'articolo 7 del
194. L'articolo 6 del
195. All'articolo 7 del
196. L'articolo 8-bis del
197. Al citato testo unico di cui al
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».
198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
199. All'articolo 78, comma 25-bis, della
200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della
201. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della
202. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
203. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».
204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per gli anni 2012 e 2013, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma [45].
205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al
206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della
207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC) [47]:
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del
g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonchè le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati [49].
214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
215. All'articolo 8 del regolamento di cui al
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.
216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.
217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio». Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008 [51].
218. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del
219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del
220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1º ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
221. All'articolo 23 del
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.
222. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del
223. Al comma 137 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
b) il terzo periodo è soppresso.
224. All'articolo 52 del
a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al
4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al
b) il comma 6 è abrogato.
225. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del
226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del
227. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.
228. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
230. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230.
232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al
233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
234. Il credito d'imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
236. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235.
237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di cui al comma 234, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al
238. [Alle imprese di cui all'articolo 8 del
239. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del
240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
247. [Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti] [54].
248. [La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente] [55].
249. [A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della
250. [Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze econ il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi] [57].
251. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».
252. All'articolo 1, comma 14, della
253. Al primo comma dell'articolo 37 del
254. Al primo comma dell'articolo 51 del
255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del
256. Al comma 219 dell'articolo 1 della
257. All'articolo 2 del
«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della
258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
259. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.
260. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 167 a 289 del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
261. Al
a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo»;
b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»;
c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;
d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
e) all'articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;
2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del
3) la lettera g) è abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: «non» è soppressa e il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari»;
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.
262. All'articolo 6 della
263. All'articolo 44, comma 1, della
264. In deroga all'articolo 3 della
a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b) si applicano a decorrere dal 1º luglio 2008 [58];
b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1º marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 261 si applicano dal 28 giugno 2007.
265. In deroga all'articolo 1, comma 2, della
266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al
268. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
269. All'articolo 12 del
270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del
271. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del
272. Al comma 43 dell'articolo 37 del
273. All'articolo 2, comma 33, del
274. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della
275. All'articolo 9, comma 3-bis, del
«e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla
276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del
277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della
278. L'articolo 23 della
«Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».
279. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
280. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del
281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del
282. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
a) alla lettera a):
1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»;
2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».
283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2008.
284. Al comma 271 dell'articolo 1 della
285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008, è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della
287. [L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007] [59].
288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del
289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio [60].
291. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere [61].
292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.
294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
295. [Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione] [62].
296. [La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente legge. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma] [63].
297. [La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del
c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del
298. [A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo 8 del
299. [L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.
302. [Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del
303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della
304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di princìpi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della
306. All'articolo 1, comma 1031, della
«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».
307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.
308. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
310. L'articolo 3, comma 1, del decreto-
311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della
312. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della
313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del
314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.
316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della
317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al
318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1º agosto 2002, n. 166.
319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
320. [All'articolo 27 del
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;
b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:
«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del
321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.
323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
325. [Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
326. [Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti alla produzione di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione] [72].
327. [Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, in relazione anche alla cumulabilità e alla misura del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325, del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, non superiore [74]:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalità italiana ammesse ai benefici ai sensi dell'articolo 9 del
2) [al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta] [76];
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) a non oltre il 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000, nonchè per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto al comma 333, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1º gennaio 1980 [77];
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
328. [Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile] [79].
329. [I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi] [80].
330. [Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica] [81].
331. [I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla
332. [Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del
333. [Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico [84].
334. [L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea] [85].
335. [Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, realizzati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di dieci milioni di euro] [86].
336. [Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico] [87].
337. [Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al
338. [Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del
339. [Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del
340. [Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico] [91].
341. [Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010] [92].
342. [Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del
343. [L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea] [94].
344. Al
a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del
10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
c) all'articolo 4-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al
2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;
2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;
3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;
4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».
345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del
346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della
b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della
347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005 [95].
348. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della
349. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.
352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del
355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.
357. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della
358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del
359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del
360. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del
a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.
361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonchè del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati [97].
362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del
363. [I soggetti di cui all'articolo 22 del
364. [Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del
365. [Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009] [100].
366. [In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1º gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363] [101].
367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli [104];
c) [iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo] [105].
368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del
369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.
370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
372. [Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al
373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.
374. All'articolo 1 della
a) al comma 119:
1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;
2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»;
4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;
b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;
c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della
d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:
«134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del
375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della
376. [Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione] [107].
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del
378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1º gennaio 2008.
379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della
a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;
d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;
e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;
f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;
g) il comma 684 è sostituito dal seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;
h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;
i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;
l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;
m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:
«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».
380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della
381. [I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza] [108].
382. [I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto] [109].
383. [La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività] [110].
384. [Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza] [111].
385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della
386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della
387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
Art. 2. Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della
4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del
5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. [A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del
6. Il comma 10 dell'articolo 25 della
7. Dopo l'articolo 20.1 del
«Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».
8. [Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
9. Il comma 3 dell'articolo 6 della
10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della
11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al
14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del
15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della
16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al
19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefìci e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;
c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare [116].
21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto [117].
22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva [118].
23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al
a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».
25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;
d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso [119].
26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al
«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».
27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al
«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
28. [Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al
29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».
30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al
31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale [121].
33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della
36. [In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica di cui al medesimo comma 35. In tal caso le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale, sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal
37. [Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative] [123].
38. [Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali] [124].
39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6 (L)»;
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea [125].
40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della
41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al
42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della
43. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del
45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della
46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del
47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
50. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della
51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative dei commi 50 e 51.
52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della
53. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della
56. Il contingente di cui all'articolo 152 del
57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della
58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata
59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 9 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali [130];
b) 4 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla
61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008 [132].
62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri e in particolare per lo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.
63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del G8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della
64. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.
66. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla
68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.
69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la BERS e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'INCE.
70. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
71. [Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla
72. [Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata
73. [La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata
74. [Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri»] [136].
75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
76. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della
78. [Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010] [137].
79. [Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
80. [La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della
81. [L'autorizzazione di spesa di cui al
82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.
84. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del
85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.
86. [Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della
87. [Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)] [142].
88. [Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale] [143].
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;
b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».
90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al
91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del
92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della
93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno due anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale.
Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis, della
94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella «A» del
95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al
a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della Commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.";
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è soppresso;
c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti: "e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
d) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e";
e) all'articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: "e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B";
f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B." sono sostituite dalle seguenti: "e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.";
g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "da un comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "da un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
h) all'articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: \`di livello B'».
96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63 mila euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.
97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
98. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della
99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.
102. [Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della
103. [A valere sulle risorse del Fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità] [147].
104. [Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 102 a 104] [148].
105. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della
106. Alla
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della
c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della
d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».
107. Al
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;
c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquiennio»;
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010».
108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.
109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della
111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.
113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del
114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della
116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 dell'articolo 1 della
117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» sono inserite le seguenti: «o la sede operativa».
118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalità per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.
120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della
121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del
122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della
123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della
124. All'articolo 1, comma 1112, della
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».
125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della
126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della
127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della
128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.
129. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della
134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.
135. Dopo l'articolo 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di «peronospora», avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del
136. Ai fini della piena attuazione della
137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata
138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della
139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del
140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della
142. All'articolo 11-bis, comma 1, del
143. [La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del
144. [La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della
145. [La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 2, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del
146. All'articolo 4, comma 1, del
147. [A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
148. [A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del
149. [A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del
149-bis. [Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della
150. [Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alla tabella 2 [160];
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del
151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del
152. [La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007. Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento] [162].
153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) [le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145] [163];
b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
154. A decorrere dal 1o gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della
155. [Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui al l'articolo 11 del
156. [Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica] [165].
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del
158. All'articolo 12 del
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
i) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».
159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del
160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del
161. Al
«Tabella A
(Articolo 12)
Fonte |
Soglie |
1. Eolica |
60 kW |
2. Solare fotovoltaica |
20 kW |
3. Idraulica |
100 kW |
4. Biomasse |
200 kW |
5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas |
250 kW |
».
162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. [A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati]. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma [166].
163. [A decorrere dal 1o gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica] [167].
164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
165. Al comma 2 dell'articolo 14 del
«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».
166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati [168].
168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.
169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della
171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.
173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto [169].
174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del
175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del
176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.
177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.
178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
179. Per le finalità di cui all'articolo 5 del
180. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della
181. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della
182. All'articolo 1 della
183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della
184. Al comma 842 dell'articolo 1 della
185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del
186. Il Comitato è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.
187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.
188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, ai sensi del
189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del
190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del
192. All'articolo 23 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della
194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.
196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.
198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato [172].
199. Per l'esercizio delle proprie attività il Garante di cui al comma 198 si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del
199-bis.Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [174].
199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al
199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonchè esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati [176].
199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonchè vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna [177].
199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del
199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonchè di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del
200. Il Garante di cui al comma 198 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni [180].
201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative [181].
202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.
203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della
205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della
206. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della
207. Ai sensi dell'articolo 3 del
208. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
209. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della
210. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per 1'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 210. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.
214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
215. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al
218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al
219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
220. L'efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del
222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della
223. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della
224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla
225. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della
227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 5, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate [183].
228. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della
229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della
230. [Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla
231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della
232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al
233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del
234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.
236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del
a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del
238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al
239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.
240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della
241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della
242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della
243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della
244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della
246. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della
247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 17,5 milioni di euro per l'anno 2008 [185].
248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata
249. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.
250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla
251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.
252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della
253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre 2008, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico [186].
254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.
255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della
256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della
257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla
258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della
259. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al
260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla
261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della
262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del
264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).
265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della
266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del
a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al
b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al
267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del
269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della
271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del
272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana è autorizzata ad effettuare [188].
273. Il 95 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, la Federazione ciclistica italiana stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della
274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento [190].
275. [L'autorizzazione di spesa di cui alla
276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del
277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del
278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche [192].
279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della
280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle ''unità di risveglio dal comà'; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di ''massa tandem'', per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci» [193];
b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti» [194];
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».
281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.
282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al
283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.
284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.
285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del
286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della
287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
288. L'articolo 2, comma 4, della
289. [Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall’ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni] [195].
289-bis. [Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati] [196].
290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni in house costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, o il soggetto da essa interamente partecipato, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo analogo congiunto dei soggetti che la partecipano, esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al
a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonchè, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione [197].
291. Per le finalità di cui alla
292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della
294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della
295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della
296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della
297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della
301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al
a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposoizione. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al
302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».
303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del
«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al
304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della
305. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del
306. Il fondo di cui all'articolo 3 della
307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1º aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del
309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2008 [198].
310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della
311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di l0 milioni di euro per l'anno 2008.
312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla
313. [A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
314. [L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della
315. [All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della
316. All'articolo 1, comma 814, della
317. All'articolo 1, comma 815, della
318. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.
320. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.
321. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al
322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.
323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.
324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
325. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.
326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.
327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della
328. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della
330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del
331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.
332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.
333. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
334. Il comma 1284 dell'articolo 1 della
«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.
1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis».
335. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.
336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla
337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della
338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della
340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del
341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
342. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.
343. Per l'attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.
344. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.
345. A decorrere dal 1º gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kW/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.
346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della
347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.
348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.
351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.
352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
353. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della
a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della
b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.
354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
355. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare« e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare«, con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 [203].
357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1º agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del
358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 357 del presente articolo può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del
360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della
364. Per la copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della
365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.
368. All'articolo 1, comma 527, della
369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della
370. All'articolo 4 della
371. All'articolo 4, comma 1, della
372. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.
373. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.
374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 806, della
a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
b) alle malattie rare;
c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.
375. Al comma 566 dell'articolo 1 della
376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della
377. Per le finalità di cui al comma 376 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
378. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al
381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della
382. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.
383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.
384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
385. All'articolo 17, comma 29, della
386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del
387. [Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della
388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.
389. Al
a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;
b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;
c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».
390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vigore dal 1º gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.
392. [Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della
393. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.
395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del
396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della
397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della
398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al
400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.
401. All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della
402. Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.
403. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.
404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla
405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 404.
406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.
407. Il comma 102 dell'articolo 2 del
«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
408. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro [207].
410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della
411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del
d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della
412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della
413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della
414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della
415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della
416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.
419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.
420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della
422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al
426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.
429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:
a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica [212].
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.
430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della
432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al
434. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico [214].
435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla
436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.
437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della
439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.
440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.
443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.
444. All'articolo 21-bis, comma 1, convertito, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla
445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.
6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del
447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [216].
448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al
449. Al codice del consumo, di cui al
450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del
b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;
c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;
d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;
e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del
f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».
451. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del
452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità, di cui al
«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».
453. L'articolo 27 del citato
454. L'articolo 31 del citato
«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».
455. L'articolo 36 del citato
«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».
456. L'articolo 37 del citato
457. All'articolo 1, comma 1259, della
a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».
458. [Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010] [217].
459. [La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
460. [I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della
461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.
462. All'articolo 1, comma 1251, della
«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della
463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS Il Telefono Azzurro ONLUS» [220].
465. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della
466. Il contributo di cui alla
467. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1º gennaio 2008.
468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del
469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della
470. Al comma 1258 dell'articolo 1 della
471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.
473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della
474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma [222].
475. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse [223].
476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive [224].
476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della
b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purchè tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi [225].
477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purchè tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso [226].
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione [227].
479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito [228].
480. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.
481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.
482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481.
483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.
484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 481.
485. È istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.
486. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del comma 485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
487. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 484 a 485 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.
488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della
489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al
490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del
491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.
492. A decorrere dal 1º gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.
493. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera b).
495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
496. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.
498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496, è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della
499. E' soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della
500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della
b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della
502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della
503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della
504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al
505. L'articolo 6, comma 3, della
506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del
507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.
508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.
509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
511. [Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della
512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla
513. Al comma 298 dell'articolo 1 della
514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1º aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della
515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del
«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2007».
516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
517. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
518. All'articolo 118, comma 16, della
519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla
520. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della
a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;
b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.
521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 470 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo e 10 milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 521 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
524. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del
525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del
526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.
528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.
529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.
530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.
531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
532. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della
533. All'articolo 1 della citata
«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008».
534. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della
535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della
536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della
537. All'articolo 1 della
a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;
b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».
538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della
«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del
540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del
543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.
544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della
546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
548. [L'efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea] [239].
549. All'articolo 1, comma 1156, della
«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».
550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della
551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata
552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della
553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della
554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del
e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della
g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.
555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è adottato entro il mese di febbraio 2008.
556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.
557. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della
558. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del
559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
560. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del
561. Il comma 340 dell'articolo 1 della
«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».
562. Il comma 341 dell'articolo 1 della
«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».
563. Il comma 342 dell'articolo l della
«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
564. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.
565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della
567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della
568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della
569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al
570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della
571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del
572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della
573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della
574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della
575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della
576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 568 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.
577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.
579. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.
580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al
581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al
582. [Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al
583. [Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 581, indice conferenze di servizi] [245].
584. [Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della
585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.
586. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.
587. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.
588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.
589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.
591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi ''Voce tramite protocollo Internet'' (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia».
592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al
593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.
594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.
597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.
598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del
599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.
600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 [247].
601. All'articolo 4 del
602. [Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del
603. [Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo] [249].
604. [Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della
605. [I procedimenti pendenti al 1º luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione] [251].
606. [In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603, hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;
c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio] [252].
607. [Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
608. [Alla
a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;
b) l'articolo 11 è abrogato] [254].
609. [All'articolo 1 della citata
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi»] [255].
610. [Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della
611. [Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici] [257].
612. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».
613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».
614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.
615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis [258].
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative [259].
617. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro [260].
617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della
618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.
619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.
621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del
623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
625. Il comma 2 dell'articolo 22 del
626. Il comma 7 dell'articolo 1 della
627. [In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della
628. [Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:
a)procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:
1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;
2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;
b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della
c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;
d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al
629. [Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
630. [Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori] [265].
631. [L'articolo 26, comma 11-quater, del
632. All'articolo 4, comma 4, del
633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi [268];
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento [269];
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonchè il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento [270].
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della
636. [Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.
638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
640. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della
641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della
642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al
Art. 3. Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali
1. All'articolo 1 della
a) il comma 204 è sostituito dal seguente:
«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;
b) il comma 206 è sostituito dal seguente:
«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;
c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.
2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della
4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della
5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge [274].
6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.
8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della
10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della
11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.
12. [Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione;
b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile [276];
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b) [277];
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali] [278].
12-bis. [Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo] [279].
13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse [280].
14. [Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante] [281].
15. [Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici] [282].
16. [Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della
17. [Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della
18. [I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
19. [È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
20. [Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi] [287].
21. [Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti] [288].
22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.
23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al
«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».
24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della
25. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato [290].
26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della
27. [Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
27-bis. [Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia] [292].
28. [L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti] [293].
28-bis. [Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze] [294].
29. [Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.
32-bis. [Il comma 734 dell’articolo 1 della
32-ter. [Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati] [297].
33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della
34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della
35. Il comma 862 dell'articolo 1 della
«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».
36. All'articolo 36, terzo comma, del
37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al
38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al
39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonchè l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione del fondo è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari [298].
40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.
42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
43. Il comma 593 dell'articolo 1 della
44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del
45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44 [301].
46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.
47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.
48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.
49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.
50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della
52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.
52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonchè del trattamento di pensione;
b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonchè agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito [303];
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina [304].
53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
54. All'articolo 1, comma 127, della
55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del
56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del
57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato
59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
60. All'articolo 7, comma 7, della
61. [L'articolo 7, comma 9, della
62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.
64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della
65. Al comma 4 dell'articolo 3 della
66. All'articolo 1, comma 576, della
a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;
b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».
67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della
68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, danno conto, con riferimento all’anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l’attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilancio per missioni e per programmi [310].
69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.
70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi ;dell'articolo 3, comma 4, della
71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
72. All'articolo 13 del
«4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».
73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del
74. All'articolo 7 del
«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».
75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
76. Al comma 6 dell'articolo 7 del
77. All'articolo 7 del
«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della
78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della
79. L'articolo 36 del
«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al
8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla
9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della
11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della
80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della
81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della
82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.
83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.
85. All'articolo 17 del
«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della
87. All'articolo 35 del
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».
88. All'articolo 1, comma 527, della
89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della
92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.
93. [Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della
94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della
95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della
96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b) [312].
97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della
98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al
99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.
100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della
101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della
103. [Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della
104. [Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
105. All'articolo 1, comma 103, della
106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della
107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della
110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della
111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della
112. Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della
113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della
114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del
115. All'articolo 1, comma 565, della
a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al
116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.
118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).
119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.
120. All'articolo 1, comma 557, della
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».
121. All'articolo 1, comma 562, della
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».
122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della
123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della
124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del
125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al
127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, fino al 31 dicembre 2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del
129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del
130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del
132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.
133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della
134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.
137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al
139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del
141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al
142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al
146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della
148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.
150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.
152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazioine per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della
160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla
161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.
164. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
(Articolo 1, comma 296)
Tabella 2 [318]
(Articolo 2, comma 144)
|
Fonte |
Coefficiente |
1 |
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW |
1,00 |
1-bis |
Eolica offshore |
1,50 |
2 |
Solare ** |
** |
3 |
Geotermica |
0,90 |
4 |
Moto ondoso e maremotrice |
1,80 |
5 |
Idraulica |
1,00 |
6 |
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo |
1,30 |
7 |
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * |
* |
7-bis |
Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * |
* |
8 |
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente |
0,80 |
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del
Tabella 3
(Articolo 2, comma 145)
|
Fonte |
Entità della tariffa (euro cent/kWh) |
1 |
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW |
30 |
2 |
Solare ** |
** |
3 |
Geotermica |
20 |
4 |
Moto ondoso e maremotrice |
34 |
5 |
Idraulica diversa da quella del punto precedente |
22 |
6 [319] |
Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal |
28 |
7 [320] |
[Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * |
*] |
8 [321] |
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal |
18 |
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del
Tabella 4
(Articolo 2, comma 343)
Regione |
Tratta |
Lombardia |
Voghera-Varzi |
Liguria |
Ospedaletti-Sanremo |
Emilia-Romagna |
Rimini-Novafeltria |
Veneto |
Treviso-Ostiglia |
Marche |
Fermo-Amandola |
Umbria |
Spoleto-Norcia |
Lazio |
Roma-Paliano-Fiuggi |
Lazio |
Capranica-Civitavecchia |
Puglia |
Gioia del Colle-Palagiano |
Calabria |
Lagonegro-Castrovillari |
Sicilia |
Valle dell'Anapo |
Sardegna |
San Gavino-Montevecchio |
Elenco n. 1.
(Articolo 2, comma 615)
Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate
2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge 1o dicembre 1986, n. 831, articolo 8.
[
3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
8. MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
12. MINISTERO DELLA DIFESA
13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
[
[
[
15. MINISTERO DELLA SALUTE
16. MINISTERO DEI TRASPORTI
[
Allegato A [327]
(Articolo 2, comma 636)
[1. Unione italiana di tiro a segno (UITS) - Istituita con regio
2. Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) - Istituita con regio
3. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - Istituito con
4. Ente irriguo umbro-toscano - Istituito con
5. Unione accademica nazionale (UAN) - Istituita con
6. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» - Istituita con regio
7. Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) - Istituita con
8. Ente opere laiche palatine pugliesi - Istituito con regio
9. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».
10. Pio istituto elemosiniere.
11. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unità tecnico-operativa - Istituiti con
Allegato 1
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 1 del
[2] Comma abrogato dall'art. 1 del
[3] Comma già modificato dall'art. 2 della
[4] Comma già modificato dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 7 del
[6] Lettera così modificata dall'art. 31 della
[7] Il termine di cinque anni di cui al presente comma è stato prorogato di sei anni dall'art. 2 del
[8] Comma già modificato dall'art. 4 del
[9] Comma così modificato dall'art. 38 bis del
[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 1 gennaio 2010 dall'art. 42 del
[11] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 del
[12] Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, della
[13] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[14] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[15] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[16] Lettera così sostituita dall'art. 7 della
[17] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[18] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[19] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[20] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[21] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[22] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[23] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[24] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[25] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[26] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[27] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[28] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[29] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[30] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[31] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[32] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[33] Comma abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[34] Comma modificato dall'art. 27 del
[35] Comma così modificato dall'art. 42 del
[36] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 355, della
[37] Comma abrogato dall'art. 9 del
[38] Comma abrogato dall'art. 9 del
[39] Comma inserito dall'art. 3 del
[40] Comma abrogato dall'art. 14 del
[41] Comma modificato dall'art. 36 del
[42] Comma così modificato dall'art. 7 del
[43] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 2 della
[44] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[45] Comma già modificato dall'art. 1 del
[46] Comma così modificato dall'art. 10 del
[47] Alinea così modificato dall'art. 16 bis del
[48] Lettera aggiunta dall'art. 16 bis del
[49] Lettera aggiunta dall'art. 15 bis del
[50] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[51] Comma così modificato dall'art. 37 bis del
[52] Comma modificato dall'art. 7, comma 2, lett. gg septies (nella versione previgente alla sostituzione apportata dall'art. 5 del
[53] Comma abrogato dall'art. 1, comma 71, della
[54] Comma abrogato dall'art. 18 bis della
[55] Comma abrogato dall'art. 18 bis della
[56] Comma abrogato dall'art. 18 bis della
[57] Comma abrogato dall'art. 18 bis della
[58] Lettera così modificata dall'art. 82 del
[59] Comma abrogato dall'art. 1 del
[60] Comma così modificato dall'art. 2 del
[61] Comma sostituito dall'art. 2 del
[62] Comma abrogato dall'art. 16 bis del
[63] Comma modificato dall'art. 14 del
[64] Comma.
[65] Comma abrogato dall'art. 16 bis del
[66] Comma abrogato dall'art. 16 bis del
[67] Comma così modificato dall'art. 8 del
[68] Comma abrogato dall'art. 14 del
[69] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 2 della
[70] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[71] Comma abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. a) del
[72] Comma abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. a) del
[73] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 331, della
[74] Alinea così modificato dall'art. dall'art. 1, comma 331, della
[75] Numero così modificato dall'art. 1, comma 331, della
[76] Numero abrogato dall'art. 1, comma 331, della
[77] Numero così modificato dall'art. 1, comma 331, della
[78] Comma abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. a) del
[79] Comma abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. a) del
[80] Comma abrogato dall'art. 5 del
[81] Comma abrogato dall'art. 5 del
[82] Comma abrogato dall'art. 5 del
[83] Comma abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. a) del
[84] Comma abrogato dall'art. 5 del
[85] Comma abrogato dall'art. 5 del
[86] Comma già modificato dall'art. 6 del
[87] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 14 novembre 2016, n. 220, con la decorrenza ivi prevista. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 2 del
[88] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 14 novembre 2016, n. 220, con la decorrenza ivi prevista. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 2 del
[89] Comma abrogato dall'art. 24 della
[90] Comma abrogato dall'art. 24 della
[91] Comma abrogato dall'art. 24 della
[92] Comma abrogato dall'art. 24 della
[93] Comma abrogato dall'art. 24 della
[94] Comma abrogato dall'art. 24 della
[95] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 del
[96] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 ottobre 2008 dall'art. 4 del
[97] Comma così modificato dall'art. 3 del
[98] Comma abrogato dall'art. 16 del
[99] Comma abrogato dall'art. 16 del
[100] Comma abrogato dall'art. 16 del
[101] Comma abrogato dall'art. 16 del
[102] Alinea già modificato dall'art. 67 della
[103] Lettera così sostituita dall'art. 67 della
[104] Lettera sostituita dall'art. 67 della
[105] Lettera abrogata dall'art. 67 della
[106] Comma abrogato dall'art. 68 della
[107] Comma sostituito dall'art. 1 della
[108] Comma abrogato dall'art. 62 del
[109] Comma abrogato dall'art. 62 del
[110] Comma abrogato dall'art. 62 del
[111] Comma abrogato dall'art. 62 del
[112] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2009, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[113] Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono state prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro dall'art. 47 ter del
[114] Comma già modificato dall'art. 2 del
[115] Comma così modificato dall'art. 4 bis del
[116] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2009, n. 237, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[117] Comma così modificato dall'art. 4 bis del
[118] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2009, n. 237, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[119] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 1, comma 552, della
[120] Comma già modificato dall'art. 35 bis del
[121] Comma inserito dall'art. 40 del
[122] Comma abrogato dall'art. 27 del
[123] Comma abrogato dall'art. 27 del
[124] Comma abrogato dall'art. 37 del
[125] Comma inserito dall'art. 42 del
[126] Comma così modificato dall'art. 27 della
[127] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 829, della
[128] Comma aggiunto dall'art. 17 del
[129] Comma così modificato dall'art. 5 del
[130] Lettera così modificata dall'art. 5 del
[131] Lettera così modificata dall'art. 5 del
[132] Comma così modificato dall'art. 5 del
[133] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[134] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[135] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[136] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[137] Comma modificato dall'art. 3 del
[138] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[139] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[140] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[141] Comma abrogato dall'art. 20 del
[142] Comma abrogato dall'art. 20 del
[143] Comma abrogato dall'art. 20 del
[144] Comma così modificato dall'art. 2 del
[145] Comma così modificato dall'art. 6 del
[146] Comma abrogato dall'art. 61 del
[147] Comma abrogato dall'art. 61 del
[148] Comma abrogato dall'art. 61 del
[149] Comma così modificato dall'art. 36 del
[150] Comma così modificato dall'art. 5 del
[151] Comma così modificato dall'art. 23 del
[152] Comma già modificato dall'art. 4 bis del
[153] Comma modificato dall'art. 9 del
[154] Comma abrogato dall'art. 25 del
[155] Comma abrogato dall'art. 25 del
[156] Comma abrogato dall'art. 25 del
[157] Comma abrogato dall'art. 25 del
[158] Comma abrogato dall'art. 25 del
[159] Comma inserito dall'art. 45 del
[160] Lettera così modificata dall'art. 42 della
[161] Comma abrogato dall'art. 25 del
[162] Comma modificato dagli artt. 27, 30 e 42 della
[163] Lettera abrogata dall'art. 25 del
[164] Comma abrogato dall'art. 25 del
[165] Comma abrogato dall'art. 25 del
[166] Il terzo periodo è stato soppresso dall'art. 3 quater del
[167] Comma abrogato dall'art. 3 quater del
[168] Comma così sostituito dall'art. 8 bis del
[169] Comma così modificato dall'art. 30 della
[170] Comma così modificato dall'art. 2, comma 45, della
[171] La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 2009, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce che i regolamenti da esso previsti siano adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», invece che «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
[172] Comma sostituito dall'art. 5 del
[173] Comma sostituito dall'art. 5 del
[174] Comma inserito dall'art. 3 del
[175] Comma inserito dall'art. 3 del
[176] Comma inserito dall'art. 3 del
[177] Comma inserito dall'art. 3 del
[178] Comma inserito dall'art. 3 del
[179] Comma inserito dall'art. 3 del
[180] Comma così modificato dall'art. 5 del
[181] Comma così modificato dall'art. 5 del
[182] Comma così modificato dall'art. 5 del
[183] Comma così modificato dall'art. 11 del
[184] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[185] Comma così modificato dall'art. 5 del
[186] Comma così modificato dall'art. 17 del
[187] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[188] Comma così modificato dall'art. 2 della
[189] Comma così modificato dall'art. 2 della
[190] Comma così modificato dall'art. 2 della
[191] Comma abrogato dall'art. 1 della
[192] Comma così modificato dall'art. 5 del
[193] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 2009, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[194] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 2009, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[195] Comma sostituito dall'art. 3 ter del
[196] Comma inserito dall'art. 15 del
[197] Comma già modificato dall'art. 44 del
[198] Comma così modificato dall'art. 5 del
[199] Comma così modificato dall'art. 5 del
[200] Comma modificato dall'art. 20 della
[201] Comma abrogato dall'art. 31 del
[202] Comma abrogato dall'art. 31 del
[203] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[204] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[205] Comma abrogato dall'art. 8 del
[206] Comma così modificato dall'art. 5 del
[207] Comma così modificato dall'art. 5 del
[208] Comma così modificato dall'art. 5 del
[209] La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.
[210] Comma così modificato dall'art. 15 del
[211] Comma così modificato dall'art. 14 del
[212] Lettera inserita dall'art. 12 del
[213] Comma così sostituito dall'art. 7 del
[214] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2009, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo.
[215] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[216] Comma già modificato dall'art. 36 del
[217] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[218] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[219] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[220] Comma così sostituito dall'art. 11 bis del
[221] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 418, della
[222] La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2009, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
[223] Comma così modificato dall'art. 3 della
[224] Comma così modificato dall'art. 3 della
[225] Comma inserito dall'art. 3 della
[226] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[227] Comma così sostituito dall'art. 54 del
[228] Comma sostituito dall'art. 3 della
[229] Comma così modificato dall'art. 47 quinquies del
[230] Comma così sostituito dall'art. 22 quater del
[231] Comma così modificato dall'art. 2 della
[232] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 septiesdecies del
[233] Comma sostituito dall'art. 1 del
[234] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[235] Comma così modificato dall'art. 4 ter del
[236] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[237] Comma così modificato dall'art. 5 del
[238] Comma così modificato dall'art. 37 bis del
[239] Comma abrogato dall'art. 37 bis del
[240] Lettera così modificata dall'art. 48 del
[241] Comma così modificato dall'art. 1, comma 96, della
[242] Comma così modificato dall'art. 1, comma 496, della
[243] Comma così modificato dall'art. 1, comma 584, della
[244] Comma abrogato dall'art. 56 del
[245] Comma abrogato dall'art. 56 del
[246] Comma modificato dall'art. 5 del
[247] La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2009, n. 297, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dell'art. 2.
[248] Comma abrogato dall'art. 17 del
[249] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[250] Comma abrogato dall'art. 23 del
[251] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[252] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[253] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[254] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[255] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[256] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[257] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[258] Comma così modificato dall'art. 6 del
[259] Comma così modificato dall'art. 6 del
[260] Comma così modificato dall'art. 6 del
[261] Comma inserito dall'art. 6 del
[262] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[263] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[264] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[265] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[266] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[267] Alinea già modificato dall'art. 26 del
[268] Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani» dall'art. 4 del
[269] Lettera aggiunta dall'art. 17 del
[270] Lettera aggiunta dall'art. 17 del
[271] Il terzo periodo è stato soppresso dall'art. 10 bis del
[272] Comma abrogato dall'art. 26 del
[273] Lettera già modificata dall'art. 45 del
[274] Lettera aggiunta dall'art. 45 del
[275] Alinea così modificato dall'art. 19 del
[276] Lettera così sostituita dall'art. 19 del
[277] Lettera così sostituita dall'art. 19 del
[278] L'originario comma 12 è stato sostituito dagli attuali commi 12 e 12 bis per effetto dell'art. 71 della
[279] L'originario comma 12 è stato sostituito dagli attuali commi 12 e 12 bis per effetto dell'art. 71 della
[280] Comma così sostituito dall'art. 19 del
[281] Comma abrogato dall'art. 28 del
[282] Comma abrogato dall'art. 28 del
[283] Comma abrogato dall'art. 28 del
[284] Comma abrogato dall'art. 28 del
[285] Comma abrogato dall'art. 53 del
[286] Comma abrogato dall'art. 15 del
[287] Comma abrogato dall'art. 15 del
[288] Comma modificato dall'art. 15 del
[289] Comma così modificato dall'art. 47 del
[290] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 5 octies, del
[291] Comma già modificato dall'art. 18 del
[292] Comma inserito dall'art. 71 della
[293] Comma modificato dall'art. 19 del
[294] Comma inserito dall'art. 71 della
[295] Comma già modificato dall'art. 71 della
[296] Comma inserito dall'art. 71 della
[297] Comma inserito dall'art. 71 della
[298] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[299] Comma così modificato dall'art. 44 bis del
[300] L'ottavo periodo è stato abrogato dall'art. 28 del
[301] Comma così modificato dall'art. 42 del
[302] Per il differimento del termine di cui al presente alinea, vedi l'art. 21 della
[303] Lettera così sostituita dall'art. 21 della
[304] Comma inserito dall'art. 4 quater del
[305] Comma così sostituito dall'art. 46 del
[306] Comma così sostituito dall'art. 46 del
[307] Comma abrogato dall'art. 11 della
[308] Periodo soppresso dall'art. 41 della
[309] Alinea così modificato dall'art. 10 della
[310] Il termine di cui al presente comma è stato differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008 dall'art. 60 del
[311] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[312] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2008 dall'art. 25 bis del
[313] Comma sostituito dall'art. 66 del
[314] Comma abrogato dall'art. 66 del
[315] Comma abrogato dall'art. 66 del
[316] Comma già modificato dall'art. 41 del
[317] Comma così modificato dall'art. 4 bis del
[318] Tabella così modificata dall'art. 42 della
[319] Numero così sostituito dall'art. 42 della
[320] Numero abrogato dall'art. 42 della
[321] Numero così sostituito dall'art. 42 della
[322] Parole soppresse dall'art. 44 del
[323] Parole abrogate dall'art. 42 del
[324] Parole abrogate dall'art. 42 del
[325] Parole soppresse dall'art. 3 del
[326] Parole soppresse dall'art. 44 bis del
[327] Allegato abrogato dall'art. 26 del