Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 27/12/1997 |
Numero: | 449 |
Sommario |
Art. 1 . (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). |
Art. 2. (Trasferimento di alloggi ai comuni). |
Art. 3. (Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui). |
Art. 4. (Incentivi per le piccole e medie imprese). |
Art. 5. (Incentivi per la ricerca scientifica). |
Art. 6. (Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche). |
Art. 7. (Incentivi territoriali). |
Art. 8. (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap). |
Art. 9. (Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero). |
Art. 10. (Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio). |
Art. 11. (Incentivi fiscali per il commercio) |
Art. 12. (Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico). |
Art. 13. (Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità). |
Art. 14. (Disposizioni fiscali varie). |
Art. 15. (Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive). |
Art. 16. (Promozione del turismo). |
Art. 17. (Disposizioni tributarie in materia di veicoli). |
Art. 18. (Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). |
Art. 19. (Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali). |
Art. 20. (Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali). |
Art. 21. (Disposizioni per il recupero d'imponibile). |
Art. 22. (Soggetti esenti dall'IRPEG). |
Art. 23. (Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662). |
Art. 24. (Disposizioni in materia di riscossione). |
Art. 25. (Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte). |
Art. 26. (Riapertura dei termini per la riscossione). |
Art. 27. (Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri). |
Art. 28. (Norma interpretativa). |
Art. 29. (Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice). |
Art. 30. (Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa). |
Art. 31. (Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997). |
Art. 32. (Interventi di razionalizzazione della spesa). |
Art. 33. (Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale). |
Art. 34. (Specialisti ambulatoriali convenzionati). |
Art. 35. (Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale). |
Art. 36. (Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica). |
Art. 37. (Fornitura gratuita di protesi mammarie). |
Art. 38. (Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa). |
Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). |
Art. 40. (Personale della scuola). |
Art. 41. (Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero). |
Art. 42. (Affari esteri). |
Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della [...] |
Art. 44. (Dismissione di attività pubbliche). |
Art. 45. (Difesa). |
Art. 46. ( Servizio sostitutivo di leva). |
Art. 47. (Disposizioni generali). |
Art. 48. (Regioni ed enti locali). |
Art. 49. (Norme particolari per i comuni e le province). |
Art. 50. (Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali). |
Art. 51. (Università e ricerca). |
Art. 52. (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili). |
Art. 53. (Ente poste italiane). |
Art. 54. (Disposizioni in materia finanziaria e contabile). |
Art. 55. (Disposizioni varie). |
Art. 56. (Proroga termini). |
Art. 57. (Miniere del Sulcis). |
Art. 58. (Disposizioni concernenti bacini minerari). |
Art. 59. (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità). |
Art. 60. (Invalidi civili). |
Art. 61. (Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici). |
Art. 62. (Organico della CONSOB). |
Art. 63. (Abrogazioni - Norma di sanatoria). |
Art. 64. (Norme finali). |
Art. 65. (Entrata in vigore). |
§ 27.4.45 - L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
(G.U. 30 dicembre 1997, n. 302 - S.O.).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
Art. 1. (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio).
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della
1 bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. [2]
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento. [4]
7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare [5].
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata
10. L'articolo 32 della
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
Art. 2. (Trasferimento di alloggi ai comuni).
1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.
2. E' fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.
Art. 3. (Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui).
1. All'articolo 13 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"1 ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della
"1 bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti".
Art. 4. (Incentivi per le piccole e medie imprese).
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del
3. Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate[7].
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del
5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:
a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal
8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.
9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:
a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal
b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal
d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 4 della
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.
11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
13. Il primo periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla
14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
16. Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [9].
17. Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del
18. Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999; lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001 [11].
19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale definito nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni.
20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del
21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della
22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001.
Art. 5. (Incentivi per la ricerca scientifica).
1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:
a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c), d), e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1° gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonché possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della
8. All'articolo 14 della
a) al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono inserite le seguenti: "articolo 11, comma 5, del
b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: " e delle università" e dopo le parole: " consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti: "o dall'ateneo";
d) al comma 4, le parole da: "nonché per l'anno 1998" fino a: "n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e alle università".
Art. 6. (Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).
1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati [13].
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.
Art. 7. (Incentivi territoriali). [14]
1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del
Art. 8. (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap).
1. All'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dai pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
Art. 9. (Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero). [16]
1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Art. 10. (Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio).
1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
4. [I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;
b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira] [17].
4 bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della
6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della
7. L'articolo 32, comma 7, della
Art. 11. (Incentivi fiscali per il commercio) [19]
1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, di vendita al dettaglio e all'ingrosso, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia[20].
1 bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della
4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.
5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della
7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato [24].
Art. 12. (Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico). [25]
1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del
2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del
4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.
Art. 13. (Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità).
1. [Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette] [27].
2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2 bis, del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della
4. Il termine previsto dall'articolo 3 bis del
Art. 14. (Disposizioni fiscali varie).
1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al
"20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attività turistica;
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.
5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della
6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62 bis del
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90, della
12. All'articolo 3 della
"99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione".
13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della
14. All'articolo 78 della
"22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del
15. [All'articolo 1 della
"2 bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche"] [29].
16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1° gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 15. (Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive).
1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-nonies del
2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2-nonies del
3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.
Art. 16. (Promozione del turismo).
1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
Art. 17. (Disposizioni tributarie in materia di veicoli).
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"Art. 121 bis. (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5 bis dell'articolo 54, il comma 5 bis dell'articolo 66 e i commi 8 bis e 8 ter dell'articolo 67 sono abrogati;
b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. E' soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della
5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con
6. E' soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della
7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".
8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla
9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.
13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della
14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della
15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.
16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al
17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
18. L'articolo 94 del
"Art. 94. (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".
19. All'articolo 3, comma 48, della
20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla
21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire.
23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.
24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.
25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del
26. E' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del
27. Al comma 4 dell'articolo 126 del
28. Al
a) all'articolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano";
b) all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".
29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW [32].
30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.
31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.
32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con
33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con
34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del
35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'articolo 22 della
36. [Il comma 112 dell'articolo 3 della
37. Il comma 11 dell'articolo 2 del
38. Al numero 27 ter dell'articolo 10 del
39. L'imposta prevista dalla
Art. 18. (Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). [34]
1. E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, è assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 19. (Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali).
1. All'articolo 19 del
2. Nel
"I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 40 del regio
b) l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del
4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).
5. Al regio
a) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:
"Art. 113 bis - 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.
2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.
3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.
4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.";
b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;
c) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:
"Art. 124. 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo".
6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio
7. Al comma 1 dell'articolo 33 della
a) al primo periodo, le parole: "tabaccai richiedenti" sono sostituite dalle seguenti: "tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno".
8. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.
Art. 20. (Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali). [35]
1. All'articolo 3, comma 3, del
2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile".
3. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
"Art. 93 (Interessi passivi) - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie".
4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.
Art. 21. (Disposizioni per il recupero d'imponibile).
1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"Art. 16 bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del
2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 76, comma 1:
1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole: "e degli eventuali contributi" sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito";
b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla
5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) al comma 1, le parole "dei marchi d'impresa e " sono soppresse; dopo le parole: "un terzo del costo" sono inserite le seguenti: "; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.";
b) al comma 3, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "decimo".
7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.
9. Al fine di compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono erogazioni di quote ripartite in più esercizi.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della
11. Al
a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dal'articolo 7 del
1) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole," sono inserite le seguenti: "le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta,";
2) il comma 5 è abrogato;
b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.";
2) al secondo comma le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
c) nell'articolo 25 bis, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole: "del dieci per cento" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole: "e gli altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli altri enti pubblici e privati";
e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8 bis) è aggiunto il seguente:
"8 ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale".
12. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25 bis, primo comma, del
13. Nel
14. Al
"Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni".
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del
16. Nell'articolo 74 del
a) al settimo comma, sono soppresse le parole: "e non ferrosi";
b) nell'ottavo comma dopo le parole: "per le cessioni" sono inserite le seguenti: "di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,";
c) il nono comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.";
d) il decimo comma è sostituito dal seguente:
"I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.
18. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili). 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.";
b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: "ceduto" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.";
c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.";
d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:
"NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000";
e) nella tariffa, parte II:
1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non autenticate" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I";
2) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
"Art. 2 bis. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno".
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
20. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché l'esecuzione delle relative formalità.
21. All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
"NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso".
22. Il comma 2 dell'articolo 15 del
"2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute".
23. La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del
Art. 22. (Soggetti esenti dall'IRPEG).
1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 23. (Modifiche alla
1. All'articolo 2 della
2. All'articolo 3 della
a) nei commi 204 e 209 le parole: "entro il termine perentorio del 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998";
b) nel comma 208 le parole: "fino al 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: " fino al 28 febbraio 1998";
c) nel comma 209 dopo le parole: "i contribuenti" sono inserite le seguenti: "e i sostituti d'imposta".
3. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della
Art. 24. (Disposizioni in materia di riscossione).
1. All'articolo 12 del
a) nel terzo comma dopo le parole: "le generalità," sono inserite le seguenti: "il codice fiscale,";
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorché gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998".
2. All'articolo 19, quarto comma, del
a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;
b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo".
3. L'articolo 23 del
"Art. 23. (Esecutorietà dei ruoli). 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà".
4. All'articolo 25, secondo periodo, del
5. L'articolo 72 del
"Art. 72. (Svolgimento dell'incanto). 1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione".
6. E' abrogato l'articolo 41 del
7. All'articolo 42, comma 1, del
8. Al
"Art. 42 bis. (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione). 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.
10. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del
11. All'articolo 69 del
"3 bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2".
12. All'articolo 9 bis, comma 21, del
13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:
a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;
b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;
c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;
d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.
14. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.
15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.
16. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.
17. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.
18. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.
19. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.
20. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.
21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.
22. All'articolo 38 bis, primo comma, del
23. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della
24. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del
25. All'articolo 3, comma 230, della
26. Il comma 231 dell'articolo 3 della
"231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla
27. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.
28. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della
"d bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate".
29. L'accettazione delle scommessse sulle corse di levrieri, di cui alla
30. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della
31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla
32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del
33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità [40].
34. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del
35. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.
36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
37. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del
38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.
39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze.
Art. 25. (Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).
1. All'articolo 1 della
"6 bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38 bis, primo comma, del
2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della
Art. 26. (Riapertura dei termini per la riscossione).
1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del
2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del
3. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del
Art. 27. (Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri).
1. All'articolo 12, comma 1, del
2. L'articolo 4 della
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
Art. 28. (Norma interpretativa).
1. Il primo comma dell'articolo 36 bis del
Art. 29. (Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 1° settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. [42]
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al
Art. 30. (Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa).
1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 20 aprile 1998 [45], optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del
Art. 31. (Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997).
1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000.
2. All'articolo 8, comma 1, del
"i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".
3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del
4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1° aprile 1998.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
SANITA'
Art. 32. (Interventi di razionalizzazione della spesa).
1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della
2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonché delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del
3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.
4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della
5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della
6. All'articolo 3, comma 5, della
7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del
8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della
9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della
c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della
10. All'articolo 14, primo comma, della
"Art. 38. (Profilassi del personale). 1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.
12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi [46] la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al
13. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della
14.
E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della
15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.
16. Le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della
Art. 33. (Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale).
1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della
"34 bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9 bis del
Art. 34. (Specialisti ambulatoriali convenzionati).
1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1° marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al
3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.
4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.
5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
Art. 35. (Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale).
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del
"3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia".
2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 del citato
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della
Art. 36. (Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica).
1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunità europea, deve essere intesa nel senso che è rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunità prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE [47].
2. Dalla data del 1° settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre 1994 [48].
3. A decorrere dal 1° luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere l'inapplicabilità del metodo ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione del CIPE di cui al presente comma, il prezzo o il fatturato o le quantità di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non può essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perché il medicinale non è ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non può essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata [49].
5. Per i medicinali già in commercio, l'adeguamento del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario l'adeguamento è attuato in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria già previsti dall'articolo 8, comma 12, della
7. Il prezzo delle specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale è pari all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialità medicinali. Per le specialità medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato, mentre per le specialità già autorizzate la riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1° luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialità medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza.
8. [50]
8 bis. Il Ministro della sanità può stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5, comma 1, del
9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell'articolo 3 della
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della
11. Il Ministro della sanità adotta misure atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di confezioni di specialità medicinali e di farmaci generici che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.
12. Il Ministro della sanità adotta iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) prevista dall'articolo 8, comma 10, della
13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del
14. Per iniziative di farmaco-vigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo è iscritto ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità ed è utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13.
15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanità, avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entità delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della
16 bis. [54].
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta unità, di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto ministeriale per un periodo non superiore a due anni e possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di servizio, ivi compresa l'opportunità di sostituire, entro lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra professionalità. La misura dei compensi per gli incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Gli oneri per il conferimento degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali previsti dall'articolo 5 del
Art. 37. (Fornitura gratuita di protesi mammarie).
1. Il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale.
Art. 38. (Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa). [55]
[1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11 bis della
2. [56].
3. [57]
4. [58].]
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
2 bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno [60].
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.[61].
3 bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali [62].
3 ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.[64].
18 bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. [65]
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20 bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51[66].
20 ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. [67]
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della
22. Al fine dell'attuazione della
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
24. [In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58 bis, della
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della
Art. 40. (Personale della scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla
2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della
3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del
5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.
6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.
8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della
10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.
11. E' estesa all'anno scolastico 1998-99 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 41. (Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero).
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della
3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
4. Nell'articolo 40, comma 1, della
5. L'articolo 4 bis del
6. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della
Art. 42. (Affari esteri).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.
2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) allegata al
3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte seconda del
4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della
5. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base, l'Istituto diplomatico può provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della
Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).
1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonchè eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione[74].
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari".
7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
Art. 44. (Dismissione di attività pubbliche).
1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3, lettera c), della
2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazine della società.
3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito nei limiti della dotazione organica così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.
4. Le disposizioni dell'articolo 14 della
5. [Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili] [75].
[1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contentuti del
3. La validità delle previsioni contenute nel comma 1 bis dell'articolo 1 del
4. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con
"Art. 179. 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, con esclusione delle unità navali, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi".
5. Al comma 4 dell'articolo 1 della
6. Il primo periodo del comma 101 dell'articolo 1 della
Art. 46. (Servizio sostitutivo di leva). [77]
CAPO III
FINANZA DECENTRATA
Art. 47. (Disposizioni generali).
1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del
3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell'articolo 3 del
6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni e università statali a partire dal 1° luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole: "non si tiene conto", sono inserite le seguenti: "della rateazione degli importi e".
8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della
10. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di 33 unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione [78].
Art. 48. (Regioni ed enti locali).
1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonché la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.
4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali. [79]
6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla
7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.
8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della
9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
10. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1° gennaio 1998;
b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della
c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d) previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da accorpare possibilmente in un unico numero;
e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purché sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
f) versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;
g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonché di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della
a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;
b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;
c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);
d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;
e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma.
12. I decreti di cui all'articolo 7 della
13. Al comma 144 dell'articolo 3 della
a) alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle province" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e "agli enti locali";
b) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
"q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali";
c) alla lettera r) sono soppresse le parole: "e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)".
14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della
Art. 49. (Norme particolari per i comuni e le province).
1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della
a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del
b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale, di cui all'articolo 40 del
c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. E' altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del
3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.
4. Il comma 1 dell'articolo 117 del
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1999 il 6 per cento del valore; b) per il 2000 il 12 per cento del valore; c) per il 2001 il 18 per cento del valore; d) per il 2002 il 24 per cento del valore".
5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della
6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal
7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della
8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
9. Il comma 6 dell'articolo 46 del
10. La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con
"a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;".
11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3 bis, del
13.[80].
14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d'Italia non potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'ente locale può, secondo procedure determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.
17. Al sesto comma dell'articolo 27 della
18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della
Art. 50. (Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali).
1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal
Art. 51. (Università e ricerca).
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.
4. [Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della
6. [Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del
8. Il comma 93 dell'articolo 1 della
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi". Il comma 94 del citato articolo 1 della
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Ossersvatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della
CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 52. (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del
3. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del
4. Il comma 3-octies dell'articolo 4 del
"3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal
5. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al
6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 53. (Ente poste italiane).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:
a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;
b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.
2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.
3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della
4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della
5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della
a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del
b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;
c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;
d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici.
7. Dal 1° gennaio 1999 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonché quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con
8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti della società "Poste italiane" sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della
10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
11. Il personale dell'Ente poste italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e senza oneri aggiuntivi, assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal
12. La società "Poste italiane" versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
13. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della
15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della
16. All'articolo 3 della
"15 bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".
Art. 54. (Disposizioni in materia finanziaria e contabile).
1. Il comma 36 dell'articolo 2 della
"36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonché dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della
2. Al n. 1 bis) dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della
3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della
"In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere".
5. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della
"3 bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della
7. Il comma 3 dell'articolo 2 della
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonché in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della
9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della
10. [Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;
b) semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale] [90].
11. [I decreti legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi] [91].
12. A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.
13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della
14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio. Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio [93].
Art. 55. (Disposizioni varie).
1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Società Ferrovie dello Stato spa, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda.
2. E' abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'articolo 10 del
3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.
4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:
a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della
b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.
6. All'articolo 34 del testo unico approvato con
"La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500.
Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.
Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni".
7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con
8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della
9. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
10. Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici, ai sensi del
11. All'articolo 9, terzo comma, della
12. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della
13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonchè dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonchè delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento nonchè il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997 [96].
14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;
d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il
16. Al primo comma dell'articolo 28 della
17. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al
18. All'articolo unico della
a) al primo comma, le parole da: "e da approvarsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentite le parti sociali";
b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", entro i limiti massimi della tariffa medesima," e le parole: ", mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie";
c) al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: "minima".
19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla
20. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della
21. Le indennità ed i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al
22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del
23. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del
23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies [98].
23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione [99].
23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata [100].
23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 marzo 2015. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica [101].
23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi nè agli accessi a impianti di carburanti [102].
23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi [103].
23-octies. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [104].
24. L'articolo 2 della
25. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della
26. L'articolo 10, sesto comma, della
27. Il primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della
Art. 56. (Proroga termini).
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del
2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del
3. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della
4. Il termine di cui al comma 75 bis dell'articolo 3 della
5. Il termine per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 6 bis, del
Art. 57. (Miniere del Sulcis).
1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis spa" viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 [106].
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis spa" per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis spa" e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.
Art. 58. (Disposizioni concernenti bacini minerari).
1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la società locatrice, purché autorizzata all'esercizio della locazione finanziaria e purché iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della
3. La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.
5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.
6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della
7. Ai soggetti attuatari degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del
8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.
9. Gli articoli 10 e 11 della
10. Per tutte le iniziative di cui alla
Art. 59. (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità).
1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del
a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del
2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché di quelle integrative degli enti di cui alla
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della
Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del
4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.
6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della
7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;
c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori di pendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del
8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della
9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.
11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata
12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, del citato
b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato
"Tabella B (Art. 6, comma 2) |
|
ANNO |
ETA' ANAGRAFICA |
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 |
50 |
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 |
51 |
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 |
52 |
dal 1° luglio 2002 |
53"; |
c) all'articolo 3, comma 1, del citato
d) la tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato
"Tabella C (Art. 4, comma 2) |
||
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
UOMINI |
DONNE |
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 |
61 |
56 |
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 |
62 |
57 |
dal 1° gennaio 2001 |
63 |
58"; |
e) all'articolo 4, comma 4, del citato
13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di due anni l'indice di perequazione delle pensioni:
a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo. [113]
14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
15. Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della
16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
17. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.
18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.
19. L'articolo 67 del testo unico approvato con
"Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio".
20. Agli enti privatizzati di cui al
21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.
22. All'articolo 1, comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1997 le parole da: "; qualora" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".
23. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000"[115].
24. All'articolo 1, comma 45, della
a) al terzo periodo, le parole da: "le modalità" fino a: "di valutazione," sono soppresse e dopo la parola: "distacco" sono inserite le seguenti: "; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento";
b) al quarto periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le seguenti: "nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo".
25. All'articolo 4 del
"5 bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del
26. Per le finalità di cui al
"d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del
27. La lettera b) del primo comma dell'articolo 37 della
"b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola, (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del
28. All'articolo 2, comma 4, del
29. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del
30. L'INPGI è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 25 della
31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui ai
32. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al
a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 del
b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato
33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della
34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della
35. Al comma 2 dell'articolo 5 del
36. Al comma 20 dell'articolo 2 della
37. Al comma 1 dell'articolo 13 della
38. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
"5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del
39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della
40. All'articolo 18 del citato
"6 bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione".
41. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del
Fino all'adozione da parte della commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato
Al comma 3 dell'articolo 9 del citato
42. All'articolo 16 del
"5 bis. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione".
43. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.
45. [117]
46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con
47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:
a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
f) l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale;
g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;
h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
i) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;
m) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.
49. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi da 44 a 48 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;
b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f);
d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;
f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;
i) [119]
l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della
51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.
53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nei rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1° gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.
55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al
56. Fermo restando quanto previsto dalla
57. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
58. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al
59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della
Art. 60. (Invalidi civili).
1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della
Art. 61. (Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici).
1. I termini sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.
Art. 62. (Organico della CONSOB).
1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal
Art. 63. (Abrogazioni - Norma di sanatoria).
1. Sono abrogati i decreti-
Art. 64. (Norme finali).
1. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.
2. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità approvato dall'Unione europea per il triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1998 e la spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1998 sarà, nell'anno 1999, impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro [121].
Art. 65. (Entrata in vigore).
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabella A - (articolo 48, comma 8)
(in milioni di lire) |
||
REGIONI |
Onere complessivo |
Onere annuo |
Piemonte |
55.650 |
5.565 |
Lombardia |
94.636 |
9.464 |
Veneto |
50.013 |
5.001 |
Liguria |
20.966 |
2.097 |
Emilia-Romagna |
49.214 |
4.921 |
Toscana |
42.609 |
4.261 |
Umbria |
13.891 |
1.389 |
Marche |
21.012 |
2.101 |
Lazio |
53.312 |
5.331 |
Abruzzo |
21.604 |
2.160 |
Molise |
7.978 |
798 |
Campania |
90.563 |
9.056 |
Puglia (1) |
63.418 |
6.342 |
Basilicata |
15.701 |
1.570 |
Calabria |
43.246 |
4.325 |
Totale |
643.813 |
64.381 |
(1) Al lordo della somma di lire 27,969 miliardi già versata dalla regione. |
||
|
Tabella B - (articolo 48, comma 9)
(in milioni di lire) |
||
REGIONI |
Risorse annue già del Fondo addestramento professionale lavoratori (FAPL) per formazione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani |
Limite (20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani |
Piemonte |
16.800 |
3.360 |
Lombardia |
28.569 |
5.714 |
Veneto |
15.098 |
3.020 |
Liguria |
6.329 |
1.266 |
Emilia-Romagna |
14.856 |
2.971 |
Toscana |
12.862 |
2.572 |
Umbria |
4.193 |
838 |
Marche |
6.343 |
1.269 |
Lazio |
16.094 |
3.219 |
Abruzzo |
6.522 |
1.304 |
Molise |
2.408 |
482 |
Campania |
27.339 |
5.468 |
Puglia |
19.145 |
3.829 |
Basilicata |
4.740 |
948 |
Calabria |
13.055 |
2.611 |
Totale |
194.353 |
38.871 |
Tabella C - (articolo 59, comma 6)
ANNO |
ETA' E ANZIANITA' |
ANZIANITA' |
1998 |
54 e 35 |
36 |
1999 |
55 e 35 |
37 |
2000 |
55 e 35 |
37 |
2001 |
56 e 35 |
37 |
2002 |
57 e 35 |
37 |
2003 |
57 e 35 |
37 |
2004 |
57 e 35 |
38 |
2005 |
57 e 35 |
38 |
2006 |
57 e 35 |
39 |
2007 |
57 e 35 |
39 |
2008 |
57 e 35 |
40 |
Tabella D - (articolo 59, comma 6)
ANNO |
ETA' E ANZIANITA' |
ANZIANITA' |
1998 |
53 e 35 |
36 |
1999 |
53 e 35 |
37 |
2000 |
54 e 35 |
37 |
2001 |
55 e 35 |
37 |
2002 |
55 e 35 |
37 |
2003 |
56 e 35 |
37 |
2004 |
57 e 35 |
38 |
2005 |
57 e 35 |
38 |
2006 |
57 e 35 |
39 |
2007 |
57 e 35 |
39 |
2008 |
57 e 35 |
40 |
Tabella E - (articolo 59, comma 32)
Gli argomenti che compongono gli indicatori richiamati al comma 32 sono costruiti con riferimento al disposto del
Indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi
Numeratore
Sofferenze lorde: Nota integrativa parte B, Sez. 1.4 (al netto di quelle verso banche e al lordo delle relative svalutazioni)
Denominatore
Impieghi lordi verso clientela: Schema di stato patrimoniale: Voce 40 (al lordo delle relative svalutazioni)
Criterio di anomalia: rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi dell'azienda superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento.
Indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione
Numeratore
Spese per il personale: schema di conto economico: Voce 80, lett. a)
Denominatore
Margine di intermediazione: somma algebrica delle seguenti voci dello schema di conto economico: Voce 10 - Voce 20 + Voce 30 + Voce 40 - Voce 50 +/- Voce 60 + Voce 70 - Voce 110
Criterio di anomalia: rapporto spese per il personale/margine di intermediazione superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento
Indicatore n. 3: Utile (perdita) d'esercizio
Utile (perdita) d'esercizio: schema di conto economico: Voce 230
Criterio di anomalia: somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi negativa.
[1] Comma già modificato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[2] Comma inserito dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[3] Comma già modificato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[4] Comma sostituito dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e così modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[5] Comma così modificato dall'art. 2 del
[6] Comma così modificato dall'art. 21 della
[7] Comma così modificato dall'art. 21 della
[8] Comma così modificato dall'art. 36 della
[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[12] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[13] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 ottobre 1999 dall'art. 5 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[15] Comma già modificato dall'art. 50 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[17] Comma modificato dall'art. 9, comma 10 bis, del
[18] Comma aggiunto dall'art. 9, comma 10 ter, del
[19] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[20] Comma già modificato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999, e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[21] Comma inserito dall'art. 7 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[22] Comma così modificato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[23] Comma sostituito dall'art. 7 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e così modificato dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[24] Comma così modificato dall'art. 30 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[25] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2000 per effetto dell'art. 3 del
[26] Comma così modificato dall'art. 13, comma 6-novies, del
[27] Comma abrogato dall'art. 36 del
[28] Termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2001 dall'art. 64 della
[29] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[30] Comma già modificato dall'art. 45 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dall'1 gennaio 2000.
[31] La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 507, ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo del presente comma.
[32] Comma così modificato dall'art. 2 della
[33] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[34] L'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui al presente articolo è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2001 per effetto dell'art. 95 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[36] Comma così modificato dall'art. 15 del
[37] Comma così sostituito dall'art. 17 della
[38] Comma così modificato dall'art. 25 della
[39] Comma così modificato dall'art. 57 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della
[40] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della
[41] Comma così modificato dall'art. 13 della
[42] Comma così modificato dall'art. 13 della
[43] Comma così modificato dall'art. 13 della
[44] Comma così modificato dall'art. 13 della
[45] Termine fissato al 16 settembre 1999 dall'art. 15 della
[46] Quota elevata a lire 335 miliardi dall'art. 1 del
[47] La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 2024, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[48] La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 2024, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[49] Comma così modificato dall'art. 70 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[50] Comma abrogato dall'art. 9, comma 4,
[51] Comma aggiunto dall'art. 69 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[52] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
[53] Comma già modificato dall'art. 68 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e così ulteriormente modificato dall'art. 85 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[54] Comma inserito dall'art. 68 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e abrogato dall'art. 85 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[55] Abrogato dall'art. 354 del
[56] Comma abrogato dall'art. 89 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[57] Comma abrogato dall'art. 89 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[58] Comma abrogato dall'art. 89 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[59] Comma già modificato dall'art. 22 della
[60] Comma inserito dall'art. 20 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[61] Comma modificato dall'art. 22 della
[62] Comma inserito dall'art. 22 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e modificato dall'art.20 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[63] Comma inserito dall'art. 20 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000, modificato dall'art. 33 della
[64] Comma sostituito dall'art. 22 della
[65] Comma inserito dall'art. 20 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[66] Comma inserito dall'art. 20 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[67] Comma inserito dall'art. 20 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[68] Comma già modificato dall'art. 9 della L. 8 marzo 1999, n. 50, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della
[69] Comma modificato dall'art. 22 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e abrogato dall'art. 2268 del
[70] Comma modificato dall'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel settimo periodo del presente comma, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,» per effetto dell'art. 2, comma 414, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, con le limitazioni ivi previste; tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio 2010, n. 80.
[71] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 374, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'art. 4–bis,
[72] Comma così modificato dall'art. 5 della
[73] Comma così modificato dall'art. 45 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[74] Comma così modificato dall'art. 3 della
[75] Comma abrogato dall'art. 49 del
[76] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[77] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[78] Comma già modificato dall'art. 29 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[79] La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 507, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[80] Comma abrogato dall'art. 22,
[81] La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 507, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[82] Comma abrogato dall'art. 11 del
[83] Comma modificato dall'art. 1, comma 1053, della
[84] Comma così modificato dall'art. 7 del
[85] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[86] Il termine del 31 marzo 1999, di cui al presente comma, è stato prorogato al 31 dicembre 2000 dell'art. 37 della
[87] Comma così modificato dall'art. 4 della
[88] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 2, comma 4, del
[89] Comma così modificato dall'art. 40 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[90] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[91] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[92] Comma così modificato dall'art. 47 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
[93] Comma già modificato dall'art. 1 del
[94] Comma già modificato dall'art. 1, comma 400, della
[95] Comma abrogato dall'art. 1, comma 209, della
[96] Comma già modificato dall'art. 47 del
[97] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 16, comma 2, della L. 1° agosto 2002, n. 166.
[98] Comma inserito dall'art. 16 bis del
[99] Comma inserito dall'art. 16 bis del
[100] Comma inserito dall'art. 16 bis del
[101] Comma inserito dall'art. 16 bis del
[102] Comma inserito dall'art. 16 bis del
[103] Comma inserito dall'art. 16 bis del
[104] Comma inserito dall'art. 16 bis del
[105] Comma così modificato dall'art. 7 della
[106] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2001, dall'art. 15, comma 1, della
[107] Termine prorogato di ulteriori 12 mesi dall'art. 58 della
[108] Comma così modificato dall'art. 1, comma 2 bis, del
[109] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 26, comma 23, della
[110] Il quarto, quinto e sesto periodo sono abrogati dall'art. 3, comma 47, della
[111] Lettera già modificata dall'art. 1 ter del
[112] Comma così modificato dall'art. 1, comma 21, del
[113] Comma così modificato dall'art. 69 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[114] Comma così modificato dall'art. 51 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 80, comma 12, della
[115] Comma già modificato dall'art. 2 della
[116] Comma già modificato dall'art. 34 della
[117] Comma abrogato dall'art. 30 della
[118] Comma così modificato dall'art. 133 del
[119] Lettera abrogata dall'art. 92 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[120] Comma così modificato dall'art. 81 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[121] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999. La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2000, n. 348, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64 sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.