Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 26/02/2010 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 80.3.54 - L. 26 febbraio 2010, n. 25. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 27 febbraio 2010, n. 48 - S.O. n. 39)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194
All'articolo 1:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione»;
al comma 4, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del
b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009"»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della
5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente ri¬duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 10, le parole: «di soggetti» sono sostituite dalle se¬guenti: «dei soggetti»;
al comma 14, le parole: «articolo 18 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed or¬ganizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si prov¬vede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della
al comma 15, primo periodo, la parola: «previsionali» è sostituita dalla seguente: «previsionale»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsio¬nale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono con¬servate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Mini¬stro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077»;
al comma 17, le parole: «del medesimo articolo» sono soppresse;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alie¬nazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-bis del
al comma 18, le parole: «che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del
20-ter. All'articolo 65, comma 3, del
a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," è sop¬pressa»;
dopo il comma 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della
a) al secondo periodo, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo";
b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011,";
c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2010," e le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente";
d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: "Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi re¬stando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della
23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco 1 allegato alla
articolo 1, comma 963, della
23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) al punto 12, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00"; b)
c) al punto 13, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00"; d)
e) al punto 16-bis, alla voce: "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gaso¬lio euro 330,00 per 1.000 litri". f)
23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della
23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della
23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della
23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del
23-decies. All'onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" dello stato di previsione del Mini¬stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della
23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della
23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della
23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:
a) il termine per l'integrazione documentale delle domande rego¬larmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'econo¬mia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della
23-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 17, del
23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della
23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del
b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonchè del Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del
c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al
d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della
e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della
f) l'incremento di 7.200.000 euro per l'anno 2010 dell'autorizza¬zione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del
23-noviesdecies. All'onere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
23-vicies. Alla
All'articolo 2:
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del
al comma 5, le parole: «1° luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2011»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 74 del
a) al comma 1, alinea, le parole: "ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri," sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonchè degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
"La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte"».
All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 35, comma 1, del
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni».
All'articolo 5:
al comma 4, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle tariffe postali agevolate,»;
dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«7-bis. All'articolo 1, comma 1, del
7-ter. All'articolo 9 del
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "1° gennaio 2011" sono sosti¬tuite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
d) al comma 5, le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".
7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del
7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al
7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al
7-septies. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 11, della
7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della
7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attua¬zione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 6:
al comma 3, dopo le parole: «articolo 24» sono inserite le se¬guenti: «, comma 1,»;
al comma 6, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 9, le parole: «di cui all'articolo 9-ter della
dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della
9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legisla¬tivo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della
"1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri".
9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla
All'articolo 7:
al comma 4, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del
4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del
4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del
al comma 5, dopo le parole: «articolo 117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del
5-ter. All'articolo 2 della
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni di euro. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla
5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del
All'articolo 8:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010».
All'articolo 9:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 1, comma 340, della
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del
4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate"».
All'articolo 10, comma 1, le parole: «
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. - (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"). - 1. L'articolo 26, comma 1, del
2. All'articolo 26, comma 1, del
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".
3. All'articolo 2, comma 635, della
4. All'articolo 14, comma 23, della
Art. 10-ter. - (Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
Art. 10-quater. - (Gestione dei libri genealogici). - 1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del
Art. 10-quinquies. - (Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL). - 1. E' prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al
Art. 10-sexies. - (Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria). - 1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in attuazione dell'articolo 44 del
a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della
b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della
c) all'articolo 10, comma 1, del
d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si ap¬plicano l'articolo 3, comma 2, della
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla
3. All'articolo 2, comma 61, della
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
con proprio decreto, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
[1] L'art. 2268 del