Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.7 riservatezza |
Data: | 30/07/1999 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni |
Art. 2. Informativa e consenso |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 |
Art. 4. Prescrizioni mediche |
Art. 5. Ricerca medica ed epidemiologica |
Art. 6. Carte sanitarie elettroniche |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 68.7.14 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282. [1]
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario
(G.U. 16 agosto 1999, n. 191)
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di organismi sanitari pubblici, nonché di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie in regime di convenzione o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
2. Il medesimo decreto disciplina anche, limitatamente a quanto specificamente previsto, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute in ambito sanitario da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della
Art. 2. Informativa e consenso
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1 ter, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1 ter . Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 bis, della legge.
1 quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori".
2. Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge, dopo le parole: "all'interessato" sono inserite le seguenti: "o ai soggetti di cui al comma 1 ter".
Art. 3. Modifiche al
1. All'articolo 17, comma 3, del
a) all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: "Per quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della legge,";
b) nella lettera c), tra la parola: "interessati" e la parola: "per" è inserita la congiunzione: "e";
c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c bis. identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione".
Art. 4. Prescrizioni mediche
1. Fermi restando i casi in cui norme speciali prevedono che le ricette siano rilasciate in forma anonima o con particolari annotazioni, con decreto del Ministro della sanità da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante, sono individuati i medicinali diversi da quelli di cui al comma 2 per la cui prescrizione non è richiesta l'indicazione delle generalità dell'interessato.
2. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte su apposito modello, approvato con il decreto di cui al comma 1. Detto modello, la cui utilizzazione è obbligatoria decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
3. I modelli di cui al comma 2 sono utilizzati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
4. Nei casi in cui è fatto obbligo di accertare l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
5. Le ricette disciplinate dall'articolo 5 del
Art. 5. Ricerca medica ed epidemiologica
1. Per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, il consenso dell'interessato non è necessario qualora la ricerca sia prevista da un'espressa previsione di legge o rientri nel programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 12 bis del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della ricerca.
3. Resta fermo quanto previsto per la ricerca scientifica dai decreti legislativi emanati in attuazione della
Art. 6. Carte sanitarie elettroniche
1. Le carte sanitarie elettroniche di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della
2. Gli interessati possono opporsi all'inserimento nelle carte di cui al comma 1 dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che li riguardano e che eccedano i dati relativi alla gestione amministrativa e alle situazioni di interventi di urgenza, quali definite a livello internazionale.
3. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 2, comma 1, del
Art. 7. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre 1999.
[1] Abrogato dall’art. 183 del