§ 45.1.54 - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.
Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:26/10/1970
Numero:745


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 


§ 45.1.54 - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745. [1]

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

(G.U. 26 ottobre 1970, n. 272)

 

 

Titolo I

Disposizioni di carattere tributario

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante di cui al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge sopracitato, relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di decreto del Presidente della Repubblicao nello Stato, è aumentata da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della predetta tabella B per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.329,50 a lire 1.588,90 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 5.430 a lire 9.889 per quintale.

 

          Art. 2.

     L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 60.000 a lire 90.000 per ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

     Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

     Agli spiriti classificati di seconda categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 4.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

     Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

 

          Art. 3.

     Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota di imposta stabilita dall'art. 2 del presente decreto.

     Sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vinaccia, custodita in recipienti di legno, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il quattro per cento all'anno.

     Per le acquaviti importate la sovrimposta di confine e il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva.

 

          Art. 4.

     Agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, sugli alcoli etilico, metilico ed insopropilico, sulle acquaviti e sui prodotti contenenti alcole, provenienti dall'estero, si riscuote oltre al dazio ed alla sovrimposta di confine, il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

 

          Art. 5.

     (Omissis) [2].

     Sono abrogati l'art. 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per la imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

 

          Art. 6.

     I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna sono stabiliti nella seguente misura:

 

fino a litri

0,100

lire

80

da litri

0,250

"

100

"

0,500

"

220

"

0,750

"

340

"

1,000

"

420

"

1,500

"

560

"

2,000

"

640

 

          Art. 7.

     L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche è elevata a lire 110 per chilogrammo.

 

          Art. 8.

     Le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 2.000.

     Qualora, applicando le normali imposte di registro ed ipotecarie, nella misura proporzionale, progressiva e graduale, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

     Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000, ad eccezione dei casi in cui l'ammontare delle tasse ordinarie è inferiore a detto importo, nonché con esclusione delle tasse fisse di registro ed ipotecarie stabilite per gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina, di quelle per l'affranco e la rinnovazione dei censi, livelli e canoni enfiteutici, di quelle per gli atti di assegnazione di terreni e fabbricati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e per gli atti conseguenziali e della tassa fissa prevista dalla legge 29 novembre 1962, n. 1680, che pertanto restano invariate.

     Sono raddoppiate le tasse fisse di registro di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1961, n. 707, nonché tutte le altre tasse fisse di registro stabilite da particolari norme di agevolazione tributaria in misura superiore a lire 2.000.

 

          Art. 9.

     I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonché i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in società delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.

 

          Art. 10.

     L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 500 per ogni foglio.

     Resta ferma l'imposta nella misura di lire 400 per gli atti avanti gli organi giurisdizionali di cui agli articoli da 42 a 47 della predetta tariffa.

     L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200 e 300 dall'art. 48 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli della tariffa stessa che ad esso fanno riferimento è stabilita rispettivamente nella misura di lire 200, 300 e 400 per ogni foglio.

     L'imposta fissa di bollo prevista dall'art. 66 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sugli atti e documenti che, a norma della legge di registro, sono soggetti a registrazione in caso d'uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo delle formalità della registrazione, l'applicazione dell'imposta di bollo sul solo primo foglio, è stabilita in lire 400.

 

          Art. 11.

     La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal primo comma del precedente art. 10, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa.

     L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro, dagli uffici statali, regionali, provinciali e comunali, dai pubblici ufficiali, o direttamente dalle parti. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione od impressione della data la quale dovrà corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

 

          Art. 12.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella seguente misura:

     a) aliquota 7 per cento, per lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro ed in platino, compresi gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro od in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

     b) aliquota 20 per cento, per pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale, perle naturali e coltivate;

     c) aliquota 20 per cento, per antichità di ogni genere; libri antichi; oggetti da collezione; francobolli da collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti ed autori non viventi.

     La nuova aliquota non si applica per l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle regioni, delle province, dei comuni, delle università, dei musei e degli istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti resta ferma l'aliquota del 6,40 per cento, dovuta a norma dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive modificazioni;

     d) aliquota 8 per cento, per macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche; apparecchi cinematografici da presa delle immagini e del suono, anche combinati; apparecchi da proiezione, con o senza riproduzione del suono, esclusi quelli destinati a scopo didattico;

     e) aliquota 8 per cento, per grammofoni e fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm con o senza lettore di suono; televisori, dischi, esclusi quelli a scopo didattico e quelli di musica classica e sinfonica;

     f) aliquota 8 per cento, per strumenti musicali in genere esclusi i meccanismi per scatole musicali;

     g) aliquota 15 per cento, per profumi (estratti, acque da toletta, ecc. comprese le lozioni per capelli) e cosmetici preparati.

     Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

     Alle aliquote stabilite dal presente articolo non si applica l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive modificazioni.

     L'esenzione per le vendite effettuate nei laboratori artigiani, nei confronti del privato consumatore, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, non si applica per gli atti economici relativi ai prodotti di cui al primo comma del presente articolo.

     L'imposta generale sull'entrata dovuta a norma del precedente comma si assolve nei modi e termini normali, a cura del venditore, in base alle aliquote come sopra stabilite, per i singoli prodotti.

     Restano ferme le aliquote dell'imposta generale sulla entrata relative alle vendite all'asta dei prodotti sopra elencati, effettuate ai sensi della legge 10 maggio 1938, n. 745, dai Monti di credito su pegno di prima e seconda categoria, dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico.

 

          Art. 13.

     E' soppressa la lettera i) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, concernente l'esenzione dalla tassa di circolazione per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV.

     E' soppresso, inoltre, l'art. 24 del suindicato testo unico, riguardante la riduzione della tassa sulla circolazione di prova.

     Le tasse di circolazione per gli autoscafi, di cui alla tariffa E annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, sono aumentate del 50 per cento.

 

          Art. 14. [3]

     I concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi.

     E' ammessa la rivalsa sugli utenti, salvo per gli autoveicoli autorizzati al trasporto merci.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i modi ed i termini per la presentazione della denunzia dell'ammontare lordo dei pedaggi e per il versamento del diritto speciale.

     Per l'omessa o ritardata presentazione della denuncia si applica una soprattassa uguale al sessanta per cento del diritto dovuto.

     Per l'infedele denunzia è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare del diritto evaso.

     Per l'omesso o ritardato pagamento del diritto si applica la soprattassa del dieci per cento della somma non versata.

     Le predette soprattasse sono ridotte al decimo del loro ammontare se la denunzia ed il pagamento abbiano luogo nei 30 giorni dai rispettivi termini.

     Sono applicabili le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Per il ritardato od omesso pagamento del diritto speciale debbono, inoltre, corrispondersi gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

     Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 15.

     I numeri 42 e 195 della tabella A del testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti da quelli riportati in calce al presente articolo.

     Per i provvedimenti amministrativi di cui ai numeri indicati nel comma precedente soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalità di vidimazione, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza tra quella corrisposta e quella prevista dal presente provvedimento, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

     A tali effetti si trascura la frazione di mese.

     I dodicesimi di tassa come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro.

     Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse dovute, ai sensi dei precedenti commi, si incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, salvo che nella tabella allegato A al testo unico predetto non sia stabilita una diversa sanzione.

     A favore di coloro i quali ai sensi dell'art. 30 del D.L. 27 agosto 1970, n. 621, hanno corrisposto l'integrazione in esso prevista, al momento del versamento di quanto dovuto per l'anno 1971 a norma del presente articolo, sarà effettuata una detrazione pari alla metà di quanto versato nel 1970 in base al succitato art. 30 del D.L. 27 agosto 1970, n. 621 [4].

 

          Art. 16.

     L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti [5].

     La concessione sostituisce la licenza di cui al regio decreto legge16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze [6].

     La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

     All'installazione o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 [7].

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo [8].

     L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avrà termine , salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

     La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

     I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.

     Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del decreto legge5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

     La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze [9].

     I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori [10].

     In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.

     Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [11].

     Nelle località montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino più di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, può essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 17.

     Per mancato pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il trasgressore è soggetto, oltre alla corresponsione del tributo evaso, alla pena pecuniaria da una a sei volte l'ammontare della tassa annua.

     Per la mancata apposizione del disco-contrassegno, prescritta dall'art. 12 del citato testo unico, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria di lire cinquemila.

 

          Art. 18. [12]

 

          Art. 19.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, è elevata al 7 per cento l'aliquota stabilita dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche.

 

          Art. 20.

     Il primo comma dell'art. 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e il secondo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1971.

 

          Art. 21. [13]

     Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale per le imposte erariali e al 5 per cento semestrale per le imposte locali.

 

          Art. 22. [14]

     Fino al 31 marzo 1971 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservate interamente all'erario.

 

          Art. 23.

     Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, in aggiunta alle somme di cui all'art. 4 della legge stessa, sono autorizzate le seguenti assegnazioni:

 

anno

1970

L. 2.500

milioni

"

1971

L. 2.000

"

"

1972

L. 1.500

"

"

1973

L. 1.000

"

 

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, negli anni 1970 e 1971, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo I.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1970 e 1971.

 

Titolo II

Disposizioni per il risanamento

delle gestioni degli enti mutualistici e per l'avvio della riforma sanitaria

 

          Art. 24.

     Presso la tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato "conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria", al quale viene assegnata la somma di lire 562 miliardi, mediante versamento da parte del Ministero del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 e lire 422 miliardi nell'anno 1971; quest'ultimo importo, per lire 110 miliardi viene destinato ai fini di cui al successivo articolo 25 e per lire 312 miliardi all'avvio della riforma sanitaria da attuarsi tenuto conto delle competenze delle regioni [15].

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo in lire 140 miliardi per l'anno 1970 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni del precedente titolo I.

     All'onere di lire 422 miliardi per l'anno 1971 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti, nello stesso anno, dall'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I [16].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.

 

          Art. 25.

     A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria), della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia di coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, della Cassa marittima tirrena di Genova, della casa marittima adriatica di Trieste, della Cassa marittima meridionale di Napoli, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria), dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, è concesso a carico dello Stato, per concorso al ripiano patrimoniale delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 250 miliardi che sarà corrisposto, in più quote, entro il 31 marzo 1971 e sarà destinato dai predetti enti, in via prioritaria, al pagamento delle passività relative alla assistenza ospedaliera.

     Con decreti dei Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità si provvederà alla ripartizione tra gli enti anzidetti del contributo, in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1969, nonché alla determinazione dell'importo che ciascun ente dovrà destinare al pagamento delle passività relative alla assistenza ospedaliera.

     Ai fini della erogazione del contributo di cui al presente articolo si provvede con le disponibilità del conto corrente di cui al precedente art. 24.

     Le somme relative saranno all'uopo prelevate dal conto corrente e versate allo stato di previsione della entrata dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1970 e 1971.

 

          Art. 26.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971, la misura dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo stabilita dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 novembre 1960 per l'assicurazione di malattia dei lavoratori dello spettacolo è stabilita come segue:

     a) 7,50 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di malattia;

     b) 6 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali non spetta l'indennità di malattia.

     Con la medesima decorrenza, l'importo massimo della retribuzione giornaliera sul quale sono calcolati i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dello spettacolo è elevato a lire 15.000 giornaliere.

     La misura della retribuzione giornaliera, oltre la quale è concessa la facoltà ai datori di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti dei lavoratori per la metà dei contributi dovuti, stabilita dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è elevata da lire 3.200 a lire 10.000, per le contribuzioni relative all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in servizio e dei pensionati ed alla tutela delle lavoratrici madri.

 

          Art. 27.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è elevato al 5,60 per cento, di cui il 4 per cento a carico dell'amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 30.800 milioni, per l'anno 1971 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente titolo I.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende e amministrazioni autonome.

 

          Art. 28.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 e dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, è elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

 

          Art. 29.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per l'assistenza malattia ai lavoratori in servizio, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato nella misura dell'1,60 per cento della retribuzione imponibile, ferme restando la misura e la ripartizione della vigente addizionale per l'assistenza ai pensionati.

     Il predetto aumento contributivo è a totale carico del datore di lavoro.

 

          Art. 30.

     Le disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 294, sono prorogate per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1971.

 

          Art. 31. [17]

     Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari: un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; un massimale retributivo pari a lire 3.100 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale; un massimale retributivo pari a lire 3.500 giornaliere per le imprese industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupano meno di 50 dipendenti e il cui capitale investito non superi i 500 milioni di lire, nonché un massimale retributivo pari a lire 4.000 giornaliere per tutte le altre aziende.

     Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per cento e del 15,60 per cento previste dalle tabelle A e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni, sono ridotte alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota contributiva prevista dalla tabella B annessa alla stessa legge è ridotta al 15,40 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo previsto per gli operai agricoli dalla tabella A, sub-B) annessa alla legge suindicata è elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro.

     Ai fini della determinazione del numero di giornate di retribuzione, si osservano per le aziende di tutte le categorie, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136.

     Per gli anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo.

     Della somma di cui al precedente comma, determinata sulla base dei contributi effettivamente riscossi, lire 25 miliardi annui saranno versati alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante sarà versato all'INAM che provvederà a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti saranno effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 è abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 2, lettera b) punto 1, della legge 29 maggio 1967, n. 369.

     Dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 i massimali retributivi di cui al primo comma sono elevati da lire 2.100 a lire 2.600 per le imprese artigiane e cooperative; da lire 3.100 a lire 3.900 per le imprese commerciali; da lire 3.500 a lire 4.400 per le imprese industriali con meno di 50 dipendenti e con capitale non superiore a 500 milioni; da lire 4.000 a lire 5.000 per tutte le altre aziende.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, entro il 31 dicembre 1972, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, le aliquote contributive di cui al secondo comma potranno essere ridotte, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari.

 

          Art. 32.

     Il comma terzo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti:

     ”Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto è a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento.

     Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio.

     Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato".

     Le disposizioni di cui al precedente comma, sostitutive del terzo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono estese dal 1° gennaio 1971 alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, alle Casse mutue di malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, alle Casse mutue di malattia per i commercianti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, alle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, nonché alla Cassa nazionale malattie della gente dell'aria, sempre che abbiano deliberato di estendere agli aventi diritto l'assistenza farmaceutica.

 

          Art. 33.

     Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre 1971, e successivamente ogni tre anni alla stessa data, una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nella sua qualità di Ministro delegato per il CIP d'intesa con il Ministro per la sanità, comunica al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE i risultati di tale indagine.

     Entro il 31 dicembre 1971 il Comitato interministeriale dei prezzi attuerà la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di un nuovo meccanismo di determinazione dei prezzi che verrà stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

          Art. 34.

     Al comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spetta l'esercizio del controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti la determinazione delle rette di degenza di cui all'art. 32 della medesima legge 12 febbraio 1968, n. 132. Il medesimo comitato, quando sia costituito, provvede altresì entro il 28 febbraio 1971, sentita l'amministrazione interessata, a verificare la confomità della misura delle rette di degenza già deliberate ai criteri indicati nell'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Ove accerti che la retta di degenza sia stata fissata in misura superiore al costo effettivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera, rinvia per riesame la relativa delibera.

     Il consiglio d'amministrazione deve procedere ad una nuova determinazione della retta di degenza, conforme ai criteri di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rinvio per riesame.

     Ove entro detto termine il consiglio di amministrazione non provveda, il Presidente della Regione adotta i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     Fino a quando non sarà entrato in funzione l'organo di controllo previsto al capo III, titolo V, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il controllo di cui ai commi precedenti del presente articolo è esercitato dal comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera previsto dall'art. 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, integrato ai fini del controllo sulla retta di degenza ospedaliera, da:

     tre rappresentanti della regione, di cui uno, ai fini del controllo in oggetto, con funzioni di presidente;

     un rappresentante del Ministero del tesoro;

     due rappresentanti dei lavoratori subordinati e due rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale;

     un rappresentante dei datori di lavoro designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su scala provinciale;

     un medico designato dall'ordine dei medici;

     due rappresentanti degli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro le malattie designati dal Ministro per il lavoro.

     Analogamente, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ai fini del controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti le rette di degenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza che esercitano l'assistenza ospedaliera, è integrato nei modi indicati nel precedente comma.

     Le norme del presente articolo non si applicano nella regione del Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 35.

     Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti ospedalieri e delle altre istituzioni pubbliche che esercitano l'assistenza ospedaliera con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere, rispettivamente, del comitato provinciale di assistenza ospedaliera e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza, integrati nei modi previsti dal precedente art. 34 o, quando sarà istituito, dal comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

          Art. 36.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi anche dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, a concedere anticipazioni, al saggio vigente per i mutui, agli enti di cui al precedente art. 25 in misura proporzionale alle quote di contributo ad essi attribuite e per un importo complessivo non superiore alla metà del contributo indicato nell'articolo stesso.

     La richiesta di anticipazione dovrà essere autorizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le anticipazioni di cui al precedente comma, sono equiparate, agli effetti fiscali, a quelle accordate alle Amministrazioni dello Stato.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà rimborsare alla Cassa depositi e prestiti le somme da essa anticipate, con i relativi interessi, valendosi dei contributi dovuti agli enti, nell'anno finanziario 1971 in applicazione del precedente art. 25.

 

Titolo III

Disposizioni sugli incentivi a favore della produzione e dell'economia

 

          Art. 37.

     Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972.

     E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della L. 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso [18].

     (Omissis) [19].

     I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24, L. 28 febbraio 1967, n. 131 [20].

     Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, L. 30 aprile 1962, n. 265, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato - ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974.

 

          Art. 38.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 2, della legge 5 luglio 1964, n. 619, è aumentato di lire 50 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1970 e 1971 e di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975.

     Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974 e di lire 2.300 milioni per l'anno 1975.

     All'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 39.

     Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con D.Lgs.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni 1970 e 1971 e di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975.

     Gli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione saranno versati ad apposito fondo speciale costituito presso la sezione medesima.

     Al patrimonio di detta Sezione, stabilito con D.Lgs.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1421, modificato con D.M. 30 settembre 1948, con L. 2 aprile 1951, n. 252, e con L. 25 novembre 1962, n. 1679, partecipa, in aggiunta agli istituti previsti all'articolo 2, primo comma del D.Lgs.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1421, l'Istituto di credito delle casse rurali con una quota di conferimento di lire 50 milioni [21].

     Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative, nonché, nel limite fino al 10 per cento, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assistenza istituzionale svolta a favore della cooperazione, con quelle modalità che verranno determinate su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio [22].

     E' abrogato l'art. 2, L. 5 novembre 1962, n. 1679, e ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

 

          Art. 40.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4, della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 30 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970 con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni, di cui lire 20 miliardi nell'anno 1970 e lire 10 miliardi nell'anno 1971.

     L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma può essere disposta in tutto o in parte contestualmente all'emissione dei decreti di autorizzazione dei singoli finanziamenti.

 

          Art. 41.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1984 e di L. 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985.

     Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

     I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1973 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1974 per la stipulazione dei relativi contratti. Gli stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli anni 1972, 1973 e 1974 saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli anni medesimi.

 

          Art. 42.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con il decreto legge30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972.

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dall'anno 1971 e fino all'anno 1980 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 1 miliardo.

     Le somme non impegnate nei singoli anni potranno esserlo negli anni successivi.

 

          Art. 43.

     L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 1970, dall'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 11 della stessa legge, è aumentata di lire 4.000 milioni.

 

          Art. 44.

     Sino al 31 dicembre 1972 i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio [23].

     I tassi e la durata saranno determinati per settori e per le zone territoriali tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

     E' abrogata ogni forma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 45.

     L'assegnazione di lire 1 miliardo disposta ai sensi del penultimo comma dell'art. 37-bis inserito nel decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo istituito presso lo stesso Istituto, ai sensi dell'art. 31 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni e integrazioni.

     Al fondo di cui al precedente comma sono imputati i concorsi statali nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito previste dal decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, dal decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e dal decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

 

          Art. 46.

     Alla spesa complessiva di lire 200 miliardi derivanti dall'applicazione degli articoli 37, primo comma, e 40 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1970, 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

     Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le modalità di estrazione a sorte dei certificati previste dall'art. 20 del predetto decreto-legge n. 918 si applicano anche per i certificati di credito di cui all'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, all'art. 4 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'art. 24 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1970 e 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1970 al 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 47.

     Le disponibilità esistenti sulle somme versate al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, di cui al precedente art. 45, sono ridotte di lire 9.450 milioni. La somma di lire 9.450 milioni sarà versata dal Mediocredito centrale allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970.

     L'annualità dovuta al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per gli anni dal 1971 al 1974, è ridotta di lire 11.450 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 37, terzo comma, 38, 39, 41, 42 e 43 del presente decreto, in lire 22.950 milioni per l'anno 1970, si provvede quanto a lire 9.450 milioni con le entrate di cui al primo comma del presente articolo e quanto a lire 13.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1970.

     All'onere di lire 27.950 milioni relativo all'anno 1971 si provvede quanto a lire 11.450 milioni con le disponibilità di cui al secondo comma del presente articolo e quanto a lire 16.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 48.

     E' autorizzata la spesa di lire 12.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale a' termini dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 14.355.928.750 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Nell'attuazione del presente comma deve essere sentito il parere dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei produttori agricoli.

     Le predette somme saranno portate in aumento agli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1970, rispettivamente alla lettera g) ed alla lettera h) dell'art. 45 della predetta legge n. 910.

     All'onere di complessive lire 26.855.928.750 di cui al presente articolo si farà fronte mediante prelevamento di pari importo nel conto di tesoreria intestato a "Ministero del tesoro - concorso del FEOGA, sezione orientamento a norma dell'art. 12 del regolamento n. 159/66 CEE".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 49.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni 1970 e 1971 si provvede con riduzione dei fondi di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

     Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati a predisporre i piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche indipendentemente dalla preventiva emanazione delle direttive da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purché conformi ai programmi regionali.

     Le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, dall'art. 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974.

 

          Art. 50.

     Per la provvista di fondi necessari fino al 31 dicembre 1969, per il funzionamento degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di lire 22 miliardi.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi e di assicurare condizioni di convenienza economica nelle zone interessate, può altresì autorizzare gli enti di sviluppo e quelli di irrigazione a contrarre mutui entro il limite complessivo di lire 20 miliardi per integrare le quote dei finanziamenti concessi in base alle leggi ed alle disposizioni vigenti, relativi ad opere pubbliche e collettive, riguardanti soprattutto l'irrigazione, la ristrutturazione fondiaria, la viabilità ed altre infrastrutture rurali nonché per incrementare i fondi di garanzia degli enti diretti a promuovere e sostenere gestioni collettive di valorizzazione della produzione agricola.

     L'importo di lire 20 miliardi è ripartito tra gli enti di sviluppo e quelli di irrigazione con le modalità di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901. I mutui di cui al presente articolo sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato a partire dall'anno 1971, e possono essere concessi, oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

     Agli oneri di ammortamento posti a carico dello Stato in applicazione del presente articolo, valutati in complessive lire 2 miliardi nell'anno 1971, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 51.

     I mutui integrativi, concessi agli enti di sviluppo per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA ed assistiti dal concorso dello Stato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere estinti anticipatamente, secondo le procedure e le modalità previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 52.

     Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, a favore della cassa medesima è autorizzato un ulteriore apporto di lire 100 miliardi per provvedere all'esecuzione urgente di opere di irrigazione.

     I piani di intervento sono predisposti dalla Cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, sentite le Regioni interessate.

     Tale somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1971 e 1972.

     All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 53.

     Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla legge 18 gennaio 1968, n. 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, di cui lire 34 miliardi per l'anno 1970 e lire 30 miliardi per l'anno 1971, così ripartita:

     a) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

     b) lire 17.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 9.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della citata legge n. 991;

     c) lire 1.000 milioni di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le concessioni di studio di cui all'art. 5 della legge medesima;

     d) lire 22.500 milioni, di cui 12.000 milioni per l'anno 1970 e lire 10.500 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'art. 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle opere previste dalla lettera e) dell'art. 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

     e) lire 3.800 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.800 milioni per l'anno 1971, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

     f) lire 14.700 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 6.700 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'art. 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

     g) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione del presente decreto;

     h) lire 2.000 milioni per l'anno 1970 a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la costituzione e l'attività delle comunità montane.

     All'onere di lire 34 miliardi relativo all'anno 1970 si provvede quanto a lire 14 miliardi ed a lire 20 miliardi con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni 1969 e 1970.

     All'onere di lire 30 miliardi relativo all'anno 1971 si provvede, per lire 29.500 e per lire 500 milioni, rispettivamente, con corrispondente riduzione dei fondi inscritti ai capitoli numeri 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 54.

     Ai fini del precedente art. 53, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'art. 21, primo comma, e dall'art. 24, primo comma, lettere a), b), e d), della legge 27 ottobre 1966, n. 910; per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite nel secondo comma dell'art. 21 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

          Art. 55.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 53 e 54 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti od enti di interesse agricolo e forestale, istituiti a norma delle leggi regionali.

     A tal fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

     Gli interventi si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

 

          Art. 56.

     Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 novembre 1969, n. 833, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1973, con le seguenti modifiche:

     nel primo comma dell'art. 1 e nel secondo comma dell'art. 2 le parole "e con indice di affollamento pari o superiore ad uno" sono sostituite dalle parole (omissis) e le parole "composte di non più di 5 vani abitabili oltre gli accessori e" sono soppresse;

     nel secondo comma dell'art. 1 le parole "nei riguardi dei conduttori o sub-conduttori i quali dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire 150 mila mensili" sono sostituite dalle parole (omissis).

     Il termine del 31 dicembre 1970 previsto dagli articoli 6 e 7 della legge succitata è prorogato fino alla stessa scadenza del 31 dicembre 1973.

     Agli alloggi soggetti a proroga legale del contratto od a blocco del canone di locazione ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833.

     Nulla è innovato alle norme di cui agli articoli 4, 8, 9, e 10 della legge medesima.

 

          Art. 57.

     Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria:

     a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170, modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57;

     b) il termine stabilito dall'art. 14 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Le disposizioni della legge 18 marzo 1957, n. 170, modificate con la legge 17 febbraio 1968, n. 57, e prorogate in virtù del precedente comma, si applicano anche alle società costituite posteriormente al 19 febbraio 1968 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

     Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si applicano per gli esercizi chiusi fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria.

 

          Art. 58.

     L'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria. La riduzione si applica per cinque esercizi a partire da quello in cui le azioni sono state ammesse alla quotazione. Se la società ha diverse categorie di azioni, la riduzione si applica in proporzione della parte di capitale rappresentata dalle categorie di azioni ammesse alla quotazione.

     Gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni già ammesse alla quotazione in borsa, che saranno deliberati ed eseguiti fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopra prezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa. Se contestualmente all'aumento di capitale e in relazione ad esso è deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il termine per l'esecuzione dell'aumento è prolungato di due anni e le obbligazioni emesse sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni fino alla loro conversione e in ogni caso per non più di cinque anni.

     Le agevolazioni previste dal comma precedente non si applicano agli aumenti di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nè a quelli derivanti da incorporazione di altre società le cui azioni erano già ammesse alla quotazione. Se gli aumenti di capitale sono susseguenti a riduzioni di capitale mediante rimborso ai soci o liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, deliberate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni non si applicano per la parte dell'aumento necessaria alla reintegrazione del capitale.

     In caso di cancellazione delle azioni dal listino di borsa le agevolazioni previste dai commi precedenti cessano a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la cancellazione.

 

          Art. 59.

     Ferme restando le vigenti norme in materia per le società cooperative e loro consorzi:

     a) l'imposta sulle società eventualmente dovuta dalle società cooperative e loro consorzi è ridotta del 20 per cento per cinque esercizi, a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) gli aumenti di capitale, che saranno sottoscritti e versati fino al 31 dicembre 1972, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa.

     Tutte le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano a condizione che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative e i consorzi stessi siano iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.

 

          Art. 60.

     I benefici di cui ai precedenti articoli 57, 58 e 59 si applicano alle operazioni che risultino conformi alle direttive che saranno fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 61.

     I limiti di capitale previsti dalla legge del bollo, registro e ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle società cooperative e loro consorzi, sono elevati rispettivamente a 30 milioni e 100 milioni di lire.

     I limiti di capitale e di patrimonio, previsti dalla lettera a) dell'art. 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono elevati rispettivamente a 40 ed a 80 milioni di lire.

     E' altresì elevato a lire 50 milioni il limite di patrimonio previsto dall'art. 152 del sopracitato testo unico.

     Il trattamento agevolativo previsto dagli articoli 151 e 152 del sopracitato testo unico, come sopra modificati, si applica anche ai consorzi fra cooperative agricole.

 

          Art. 62.

     Fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria le plusvalenze realizzate da soggetti tassabili in base a bilancio e da società in nome collettivo e in accomandita semplice regolarmente costituite, che siano state tassate da almeno tre anni in base a bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, mediante l'alienazione di immobili, navi e titoli posseduti da almeno tre anni, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.

     L'agevolazione prevista dal precedente comma è sottoposta alla condizione che le plusvalenze non vengano distribuite ai soci ma siano contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio, reinvestite entro il secondo esercizio successivo, anche attraverso la sottoscrizione del capitale di altre società, in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive a sostegno e sviluppo dell'occupazione e portate ad aumento del capitale sociale nell'esercizio successivo a quello del reinvestimento. Il reinvestimento deve essere effettuato in conformità alle direttive che saranno annualmente stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con particolare riguardo alle esigenze del Mezzogiorno e delle Isole.

     La norma del comma precedente che fa obbligo di portare ad aumento di capitale sociale le plusvalenze reinvestite, non si applica alle società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

     I beni e le azioni in cui sono state reinvestite le plusvalenze non possono essere alienati prima di cinque anni dal reinvestimento, salvo che su autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

     Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non contabilizzate o non reinvestite in conformità delle direttive anzidette o distribuite ai soci saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

     Sulle imposte di cui al comma precedente si applicano una soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari all'8 per cento annuo.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle plusvalenze dei beni immobili realizzate da società la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la costruzione e il commercio di tali beni, nè alle plusvalenze dei titoli realizzate da società la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la compravendita, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.

 

          Art. 63.

     Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria, che non siano trasformazioni di debiti già esistenti verso l'estero.

     L'esenzione permane, fino all'originario termine di scadenza, anche nel caso di conversione del prestito.

 

          Art. 64. [24]

     (Omissis) [25].

     Per i fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973, e che si tratti [26]:

     a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;

     b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zone redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste all'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;

     c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;

     d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella indicata al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969;

     e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260 [27].

     I benefici previsti dal primo comma non si applicano alle costruzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 17, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e non ultimate entro il biennio dall'inizio dei lavori.

 

          Art. 65.

     I mutui contratti dai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

     Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantito dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

 

          Art. 66.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà nello stesso giorno della pubblicazione presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 18 dicembre 1970, n. 1034.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.11 maggio 1981, n. 213.

[3] Il diritto speciale previsto dalle presenti disposizioni cesserà di avere applicazione, per effetto dell'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1973. Restano fermi gli obblighi derivanti dai rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973.

[5] Il regime di concessione di cui al presente comma cesserà di avere efficacia, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 32/1998.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1972, n. 151 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non attribuisce alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti situati in diverse province del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una località ad un'altra della stessa provincia.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1972, n. 151 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la Regione siciliana deve essere sentita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda l'interesse regionale, prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza, e nella parte in cui non prevede che la Regione possa dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1972, n. 151 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non attribuisce alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti situati in diverse province del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una località ad un'altra della stessa provincia.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1972, n. 151 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non attribuisce alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti situati in diverse province del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una località ad un'altra della stessa provincia.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1972, n. 151 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la competenza della Regione siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 14 maggio 1971, n. 271.

[13] Articolo abrogato, limitatamente alle tasse e imposte sugli affari, dall'art. 2 della L.18 aprile 1978, n. 130.

[14] Articolo così modificato dalla L. di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034.

[17] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034.

[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 maggio 1973, n. 295.

[19] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 maggio 1973, n.295, sostituito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 e ora abrogato dall'art. 65 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[20] Comma aggiunto dall'art.3 della L. 28 maggio 1973, n.295.

[22] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 1976, n. 156.

[24] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034.

[25] Comma sostituito dall'art. 15 della L.1 giugno 1971, n. 291 e ora abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e successivamente al 1° gennaio 2003 dall'art 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[26] Il termine del 31 dicembre 1971 di cui al presente alinea è stato prorogato al 30 giugno 1972 dall'art. 1 del D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119 e poi al 31 dicembre 1973 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1972, n. 285. Il termine del 31 dicembre 1973 di cui al presente alinea è stato prorogato al 30 giugno 1974 dall'art. 1 del D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119 e poi al 31 dicembre 1975 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1972, n. 285.

[27] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.1 giugno 1971, n. 291. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 bis del D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119.