Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 13/08/1980 |
Numero: | 466 |
Sommario |
Art. 1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle [...] |
Art. 3. Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale [...] |
Art. 4. L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne [...] |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF. |
Art. 8. Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, [...] |
Art. 9. Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro. |
Art. 10. |
Art. 11. La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è [...] |
Art. 12. |
Art. 13. All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 [...] |
§ 10.5.51 - L. 13 agosto 1980, n. 466.
Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.
(G.U. 22 agosto 1980, n. 230).
Ferme restando le disposizioni di cui alla
(Omissis).
La speciale elargizione di cui all'art. 3 della
A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.
La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.
Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.
L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.
Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con
Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.
I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.
Il beneficio di cui all'articolo 3 della
Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge.
La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della
Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata
All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Per una modifica dell’importo di cui al presente articolo, vedi l’art. 2 della
[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 22 della