Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 28/02/2008 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le [...] |
§ 80.3.40 - L. 28 febbraio 2008, n. 31.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
(G.U. 29 febbraio 2008, n. 51 - S.O. n. 47)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, missione "Difesa e sicurezza del territorio",» e le parole: «sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa»;
al secondo periodo, le parole: «a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «"Sino all'anno 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «"Sino all'anno 2016"»;
al comma 3, le parole: «"fino all'anno 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «"fino all'anno 2015"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, comma 6, del
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015";
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015";
c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2012";
d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2015"».
All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 14, comma 3, del
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies, della
2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di diritto d'autore».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole da: «, fermo restando» fino alla fine del comma sono soppresse;
il comma 2 è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della
a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: "e per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo".
2. Al comma 8 dell'articolo 41 della
a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 6-ter. - (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). - 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al
Art. 6-quater. - (Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica). - 1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
All'articolo 7:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della
4-ter. All'articolo 3-ter del
"5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati). - 1. L'articolo 1 della
"Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del
"e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato";
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del
al comma 3, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e le parole: «associazioni di categoria interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. - (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale). - 1. E' prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della
Art. 8-ter. - (Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario). - 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
All'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Il comma 356 dell'articolo 2 della
"356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010"».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori). - 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della
"464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale “SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS““».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla
al comma 2, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 2, comma 429, della
"c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed enti di ricerca».
All'articolo 13, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università). - 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
All'articolo 14, al comma 1, le parole: «In attesa della riforma organica della magistratura onoraria,» sono soppresse, dopo le parole: «vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,» e le parole: «fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria). - 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della
All'articolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche). - 1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 16-ter. - (Misure in materia di incarichi giudiziari). - 1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei princìpi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del
All'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. - (Modifiche al
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto";
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
Art. 18-ter. - (Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Differimento di termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice). - 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 19-ter. - (Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della
"2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della
L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese».
All'articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture,».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. - (Diritti aeroportuali). - 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della
Art. 21-ter. - (Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile). - 1. All'articolo 1, comma 213-bis, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 21-quater. - (Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della
3. All'articolo 3-bis del
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). - 1. All'articolo 116, comma 1- quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al
Art. 22-ter. - (Interventi in materia di disagio abitativo). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-quater. - (Investimenti immobiliari degli enti previdenziali). - Il comma 489 dell'articolo 2 della
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 22-quinquies. - (Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari). - 1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi-San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-sexies. - (Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro). - 1. E' istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4. E' di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 22-septies. - (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto). - 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della
L'articolo 23 è soppresso.
All'articolo 24:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della
Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco). - 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del
Art. 24-ter. - (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario). - 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del
Art. 24-quater. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del
Art. 24-quinquies. - (Disposizioni in materia di dirigenti scolastici). - 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della
Art. 24-sexies. - (Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi). - 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della
2. L'articolo 29 della
"Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi"».
All'articolo 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della
All'articolo 26:
al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 2, le parole: «All'articolo 26, comma 1, del
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della
al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della
al comma 7, secondo periodo, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. All'articolo 5, comma 1, del
7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale). - 1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007".
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione».
L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica). - 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della
All'articolo 28:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari). - 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
All'articolo 29:
al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 271, le parole da: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279";
b) al comma 283, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2008,".
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;
b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di credito d'imposta e incentivi alla rottamazione».
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. - (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici). - 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del
Art. 29-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi). - 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al
"4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria".
Art. 29-quater. - (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della
All'articolo 30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «RAEE» sono inserite le seguenti: «domestici e RAEE professionali» e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi».
L'articolo 31 è soppresso.
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Modifiche all'articolo 2 del
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo";
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
"1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del
All'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del
1-ter. All'articolo 5 del
1-quater. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali.
Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del
1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della
b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. - (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). - 1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del
All'articolo 34, al comma 1, lettera a), le parole: «"fino al 31 dicembre 2008"» sono sostituite dalle seguenti: «"fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"». Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. - (Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata). - 1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della
Art. 34-ter. - (Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della
All'articolo 35, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi».
Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
«Art. 35-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 28, della
All'articolo 36:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 19 del
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili";
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: "il fidejussore" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale fidejussore".
2-ter. All'articolo 26 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni dell'articolo 19 del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione".
2-quater. All'articolo 7 della
"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della
i commi 3 e 4 sono soppressi;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del
4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del
4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del
2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo"».
All'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis. - (Modifiche alla
2. All'articolo 2 della
a) al comma 539, dopo le parole: "lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f)," sono inserite le seguenti: "punto XI," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato
b) il comma 548è abrogato.
Art. 37-ter. - (Modifica all'articolo 12 del
All'articolo 38 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis».
Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. - (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della
2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della
a) la parola: "utilizza" è sostituita dalla seguente: "possiede";
b) le parole: "primo periodo," sono soppresse».
All'articolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione, di cui al
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al
"Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato".
2-quater. Il regolamento di cui all' articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al
2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al
All'articolo 40:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 24 del
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008";
2) al secondo periodo, le parole: "Detta somma sarà ripartita" sono sostituite dalle seguenti: "Dette somme saranno ripartite";
b) al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 2007" sono inserite le seguenti: "dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,";
c) al comma 3, le parole: "la somma di cui al comma 1 rientra" sono sostituite dalle seguenti: "le somme di cui al comma 1 rientrano".
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 2 della
"32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale"».
Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. - (Proroga di termini in materia di patto di stabilità). - 1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della
2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.
All'articolo 41:
al comma 1, le parole: «Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 35 del
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della
All'articolo 42:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della
"39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea"»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della
a) le parole: "Nel limite massimo di 500.000 euro annui" sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della
All'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della
All'articolo 44:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato».
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori). - 1. Alla
a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 - Ministero dei trasporti, le parole: "
b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali"».
All'articolo 45:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al comma 5 dell'articolo 3 della
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale"»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge"»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della
1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale».
All'articolo 46:
al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 11 della
al comma 1, il capoverso 1-quinquies è sostituito dai seguenti:
«1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termini per tariffe sociali».
Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 1250, della
All'articolo 47, al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° agosto 2008» e le parole: «entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2008».
Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis. - (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali). - 1. E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
Art. 47-ter. - (Modifica all'articolo 2, comma 5, della
Art. 47-quater. - (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti). - 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del
Art. 47-quinquies. - (Modifica all'articolo 2, comma 488, della
All'articolo 48:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della
1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del
1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riassegnazione di risorse».
Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:
«Art. 49-bis. - (Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo). - 1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 49-ter. - (Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato). - 1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla
All'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:
«Art. 51-bis. - (Rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 51-ter. - (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. All'articolo 4, comma 4, del
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 51-quater. - (Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio). - 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della