Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 27/05/1994 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia. |
Art. 2. Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose. |
Art. 3. Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216. |
Art. 4. Interventi in favore del volontariato. |
Art. 5. Copertura finanziaria. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 31.1.41 - D.L. 27 maggio 1994, n. 318. [1]
Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1984 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato [2].
(G.U. 28 maggio 1994, n. 123).
Art. 1. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.
1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'art. 1 del
Art. 2. Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose. [3]
1. Il Fondo di cui all'art. 3 della
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 4 della
Art. 3. Integrazioni alla
Art. 4. Interventi in favore del volontariato.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della
2. Per la dotazione del Fondo di cui all'art. 12, comma 2, della
Art. 5. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.
2. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
(2) Titolo così sostituito dalla
(3) Comma così modificato dalla
(4) Inserisce l'art. 2 bis nella
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così sostituito dalla
[3] Articolo abrogato dall'art. 62 del
[4] Comma così modificato dalla
[5] Articolo abrogato dall'art. 62 del