§ 31.1.41 - D.L. 27 maggio 1994, n. 318.
Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1984 in favore degli sfollati dai territori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:27/05/1994
Numero:318


Sommario
Art. 1.  Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.
Art. 2.  Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose.
Art. 3.  Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216.
Art. 4.  Interventi in favore del volontariato.
Art. 5.  Copertura finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 31.1.41 - D.L. 27 maggio 1994, n. 318. [1]

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1984 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato [2].

(G.U. 28 maggio 1994, n. 123).

 

Art. 1. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

     1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

 

     Art. 2. Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose. [3]

     1. Il Fondo di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Per l'anno 1994 il termine di cui all'art. 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, per l'inoltro della documentazione e della domanda, è fissato al 30 settembre [4].

     2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il triennio 1994-1996, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

 

     Art. 3. Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216. [5]

 

     Art. 4. Interventi in favore del volontariato.

     1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera i), della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266, autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.

     2. Per la dotazione del Fondo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

 

     Art. 5. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

     2. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 luglio 1994, n. 465.

(2) Titolo così sostituito dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 465.

(3) Comma così modificato dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 465.

(4) Inserisce l'art. 2 bis nella L. 19 luglio 1991, n. 216 e aggiunge il comma 2 bis all'art. 3 della L. 19 luglio 1991, n. 216.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 luglio 1994, n. 465.

[2] Titolo così sostituito dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 465.

[3] Articolo abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 465.

[5] Articolo abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista. Inserisce l'art. 2 bis nella L. 19 luglio 1991, n. 216 e aggiunge il comma 2 bis all'art. 3 della L. 19 luglio 1991, n. 216.