Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/02/1992 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o [...] |
Art. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e [...] |
§ 98.1.26737 - Legge 6 febbraio 1992, n. 66.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti
(G.U. 10 febbraio 1992, n. 33)
Il
Le disposizioni dell'articolo 7 del
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento [1] .
A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 8, all'alinea, le parole: "è aggiunta la seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunte le seguenti";
al comma 8, al capoverso, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
"e-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"16-bis. Dopo la lettera e) del primo comma dell'art. 74 del
"e-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico dalla SIP".
All'art. 2:
al comma 1, le parole: "da presentare nell'anno 1992" sono soppresse.
All'art. 3:
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'art. 13-quinquies del
al comma 10, dopo le parole: "del precedente comma 9," sono inserite le seguenti: "nonchè per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991,".
All'art. 5:
al comma 1, primo periodo, la parola: "deve" è sostituita dalle seguenti: "e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono".
All'art. 6:
al comma 2, primo periodo, le parole: "superiori a cinquemila chilogrammi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi";
è aggiunto in fine, il seguente comma:
"3-bis. Dopo l'art. 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
"Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.
4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1."".
All'art. 7:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-
1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del
1-quater. Il regime agevolato di cui al comma 1-ter avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'art. 7 del
1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-ter, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".
1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con
a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;
c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:
a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;
b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.
1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
All'art. 8:
al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonchè il proseguimento dell'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;".
All'art. 9:
al comma 3, al capoverso, primo periodo, le parole: "numeri 1) e 3)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1) e 2)";
al comma 4, dopo le parole: "società di intermediazione mobiliare" sono inserite le seguenti: "e le società fiduciarie".
Dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. - 1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
Art. 9-ter. - 1. Agli effetti dell'art. 25, secondo comma, lettera d), del
Art. 9-quater. - 1. Il secondo comma dell'art. 2 del
"Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità".
2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'art. 1 del
3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.
4. L'ottavo comma dell'art. 2 del
"La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli".
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche all'ordinamento della CONSOB".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9-quinquies. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della
Art. 9-sexies. - 1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'art. 9, comma 1, del
2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'art. 13, comma 2, del
3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno. - 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Aliquota elevata al 20 per cento, con effetto 1° ottobre 1997, dall'art. 1 del