§ 73.1.4 – D.L. 23 maggio 1994, n. 301.
Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:73. Partecipazioni statali
Capitolo:73.1 dismissioni
Data:23/05/1994
Numero:301


Sommario
Art. 1.      1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'alienazione della partecipazione dello Stato nell'INA - [...]
Art. 2.      1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli [...]
Art. 3.      1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla legge [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 73.1.4 – D.L. 23 maggio 1994, n. 301. [1]

Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

(G.U. 23 maggio 1994, n. 118).

 

     Art. 1.

     1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'alienazione della partecipazione dello Stato nell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nonchè agli atti e alle operazioni complementari e strumentali all'alienazione.

     2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 è effettuata mediante offerta pubblica di vendita con eventuali collocamenti riservati.

 

          Art. 2.

     1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

     2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

     3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

     4. L'INA è esonerato da ogni responsabilità, compresa quella solidale di cui all'art. 2504-decies, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1 [2].

     5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato [3].

     6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stesso [4].

     7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277.

 

          Art. 3.

     1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è una società per azioni, liberamente partecipata da società di assicurazione e riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.

     2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

     3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono l'art. 13 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 giugno 1994, n. 403.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 giugno 1994, n. 403.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 giugno 1994, n. 403.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 giugno 1994, n. 403.