§ 9.5.23 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:17/03/1995
Numero:175


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio.
Art. 4.  Campo di applicazione.
Art. 5.  Norme applicabili alle società di mutua assicurazione.
Art. 6.  Assicurazioni escluse dal campo di applicazione del decreto.
Art. 7.  Tipi di società che possono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A della tabella allegata.
Art. 8.  Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano.
Art. 9.  Autorizzazione.
Art. 10.  Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 11.  Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 12.  Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.
Art. 13.  Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione.
Art. 14.  Programma di attività.
Art. 15.  Relazione tecnica.
Art. 16.  Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
Art. 17.  Diniego dell'autorizzazione.
Art. 18.  Modalità di diniego dell'autorizzazione.
Art. 19.  Decadenza dall'autorizzazione.
Art. 20.  Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e
Art. 21.  Vigilanza.
Art. 22.  Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche i rami vita e capitalizzazione.
Art. 23.  Riserve tecniche relative al portafoglio italiano.
Art. 24.  Riserva di compensazione.
Art. 25.  Riserva di senescenza.
Art. 26.  Riserva per sinistri denunciati tardivamente.
Art. 27.  Copertura delle riserve tecniche.
Art. 28.  Valutazione delle attività patrimoniali.
Art. 29.  Regole sulla congruenza.
Art. 30.  Quote massime.
Art. 31.  Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.
Art. 32.  Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi.
Art. 33.  Margine di solvibilità.
Art. 34.  (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari)
Art. 35.  Determinazione del margine di solvibilità.
Art. 36.  Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi.
Art. 37.  Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri.
Art. 37 bis.  (Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente)
Art. 38.  Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia.
Art. 39.  Quota di garanzia.
Art. 39 bis.  (Meccanismi di indicizzazione)
Art. 40.  Vigilanza sull'attuazione del programma di attività.
Art. 41.  Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza.
Art. 42.  Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti.
Art. 43.  Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione.
Art. 44.  Esercizio e campo d'applicazione.
Art. 45.  Cumulabilità con altre garanzie.
Art. 46.  Modalità per la gestione dei sinistri.
Art. 47.  Condizioni generali del contratto.
Art. 48.  Esclusioni.
Art. 49.  Conflitto di interessi.
Art. 50.  Esercizio e campo d'applicazione.
Art. 51.  Controllo dei mezzi delle imprese.
Art. 52.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.
Art. 53.  Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.
Art. 54.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro.
Art. 55.  Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.
Art. 56.  Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale.
Art. 57.  Poteri dell'ISVAP.
Art. 58.  Comunicazioni relative ai contratti.
Art. 59.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Art. 60.  Condizioni di accesso e di esercizio.
Art. 61.  Violazione delle norme sulle riserve tecniche.
Art. 62.  Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.
Art. 63.  Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento.
Art. 64.  Vincolo delle attività patrimoniali.
Art. 64 bis.  (Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa)
Art. 65.  Decadenza dall'autorizzazione.
Art. 66.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 67.  Modalità di revoca dell'autorizzazione.
Art. 68.  Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 69.  Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione.
Art. 70.  Liquidazione volontaria.
Art. 71.  Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri.
Art. 72.  Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi.
Art. 73.  Certificazione del bilancio.
Art. 74.  Annullabilità e risoluzione dei contratti.
Art. 75.  Trasferimento di portafoglio.
Art. 76.  Fusione e scissione di imprese.
Art. 77.  Procedura della liquidazione coatta.
Art. 77 bis.  Informazione dei creditori noti.
Art. 77 ter.  Diritto di insinuazione dei crediti.
Art. 77 quater.  Informazione regolare dei creditori.
Art. 77 quinquies.  Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori.
Art. 77 sexies.  Annotazioni in pubblici registri.
Art. 78.  Effetti della liquidazione.
Art. 78 bis.  Effetti su taluni contratti e diritti.
Art. 78 ter.  Diritti reali di terzi.
Art. 78 quater.  Riserva di proprietà.
Art. 78 quinquies.  Compensazione.
Art. 78 sexies.  Atti pregiudizievoli.
Art. 78 septies.  Tutela del terzo acquirente.
Art. 78 octies.  Procedimenti pendenti.
Art. 79.  Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.
Art. 79 bis.  Mercati regolamentati.
Art. 80.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
Art. 81.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
Art. 82.  Obbligo di uso della lingua italiana.
Art. 83.  Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza.
Art. 84.  Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine.
Art. 85.  Poteri dell'ISVAP.
Art. 86.  Comunicazione di dati relativi all'attività svolta.
Art. 87.  Pubblicità.
Art. 88.  Trasferimento di portafoglio.
Art. 89.  Rappresentante fiscale.
Art. 90.  Rappresentante per la gestione dei sinistri.
Art. 91.  Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale.
Art. 92.  Esercizio dei rami vita e capitalizzazione.
Art. 93.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
Art. 94.  Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 95.  Programma di attività.
Art. 96.  Diniego dell'autorizzazione.
Art. 97.  Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
Art. 98.  Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e
Art. 99.  Altre norme applicabili.
Art. 100.  Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.
Art. 101.  Vigilanza.
Art. 102.  Riserve tecniche.
Art. 103.  Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia.
Art. 104.  Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri.
Art. 105.  Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni.
Art. 106.  Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni.
Art. 107.  Vigilanza sull'attuazione del programma di attività.
Art. 108.  Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione.
Art. 109.  Comunicazioni all'ISVAP.
Art. 110.  Divieto per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
Art. 111.  Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.
Art. 112.  Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità.
Art. 113.  Revoca e decadenza dell'autorizzazione.
Art. 114.  Effetti della revoca dell'autorizzazione.
Art. 115.  Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri.
Art. 115 bis.  Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali.
Art. 116.  Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi.
Art. 117.  Certificazione del bilancio.
Art. 118.  Trasferimento di portafoglio.
Art. 119.  Altre norme applicabili.
Art. 120.  Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.
Art. 121.  Infrazioni al princìpio di reciprocità.
Art. 122.  Legge applicabile.
Art. 123.  Informativa al contraente.
Art. 124.  Imposte ed oneri parafiscali.
Art. 125.  Disposizioni relative alla legge 10 giugno 1978, n. 295, al decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, ed al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.
Art. 126.  Modifiche ed integrazioni alla legislazione
Art. 127.  Disposizioni relative all'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dal gelo e dalla brina e da altre avversità atmosferiche.
Art. 128.  Modifica alla legge 10 giugno 1982, n. 348.
Art. 129.  Requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori.
Art. 130.  Provvedimenti amministrativi vigenti.
Art. 131.  Disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Art. 132.  Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati.
Art. 133.  Deroghe alla disciplina in materia di capitale di fondo di garanzia e di riserve tecniche.
Art. 134.  Deroga alla disciplina in materia di assicurazione malattia.
Art. 135.  Collocamento di rischi all'estero.
Art. 136.  Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.
Art. 137.  Imprese autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 138.  Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 139.  Cessione dei rischi in riassicurazione.
Art. 140.  Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea.
Art. 141.  Sanzioni amministrative.
Art. 142.  Entrata in vigore.


§ 9.5.23 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. [1]

Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

(G.U. 18 maggio 1995, n. 114 - S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

     a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea;

     b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

     c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto;

     d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 82, comma 5;

     e) Stato membro di ubicazione del rischio:

     1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreché entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

     2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

     3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

     4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

     f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui è ubicato il rischio;

     g) rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

     h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio;

     i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

     l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato il rischio quando esso è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

     m) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

     n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante;

     o) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

     p) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

     q) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Unione europea;

     r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

     s) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

     t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata del presente decreto: a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c); b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività; c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU; l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU; il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

     Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

     u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;

     v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilità civile autoveicoli";

     z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

     aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE del 10 novembre 1992;

     bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni [2];

     cc) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali [3];

     dd) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre [4].

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata. Esso si applica:

     a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

     b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

     c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

 

     Art. 3. Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio.

     1. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento alle condizioni generali e speciali di polizza non riguardano le condizioni specifiche di assicurazione che contemplano, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI

LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 4. Campo di applicazione.

     1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica alle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, e l'esercizio da parte delle stesse imprese delle predette attività nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

     2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo:

     a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

     b) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

     c) le società di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     1) nello statuto sia prevista la possibilità di procedere ad un richiamo di contributi;

     2) sia escluso l'esercizio dell'assicurazione di responsabilità civile, salvo che si tratti di garanzia accessoria ai sensi del punto C) della tabella allegata, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni;

     3) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unità di conto europea; 4) almeno la metà dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni provenga da parte dei soci;

     d) le stesse società di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa riassicuratrice cessionaria è soggetta al presente decreto e la convenzione deve essere approvata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

     e) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047;

     f) le imprese che esercitano unicamente l'attività di assistenza, di cui al numero 18 del punto A) della tabella allegata, allorché la relativa attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi, in lire italiane, il controvalore di 200.000 unità di conto europee.

 

     Art. 5. Norme applicabili alle società di mutua assicurazione.

     1. Alle società di mutua assicurazione di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'art. 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'art. 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla metà.

     2. Qualora le società di mutua assicurazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a dieci milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di cinquanta milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma 1.

 

     Art. 6. Assicurazioni escluse dal campo di applicazione del decreto.

     1. Il presente decreto non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana.

     2. Esso non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dalla S.A.C.E. Sezione autonoma del credito all'esportazione, ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.

 

     Art. 7. Tipi di società che possono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A della tabella allegata.

     1. Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione, le attività indicate nel punto A) della tabella allegata al presente decreto possono essere esercitate soltanto da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonché da società europee allorché tale forma societaria verrà istituita nell'Unione europea.

     2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

     3. Le società di cui al comma 1, che limitino l'oggetto sociale all'esercizio delle sole assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse, possono tuttavia comprendere nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle attività rientranti nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse. Per l'esercizio di tali attività esse debbono conformarsi alle disposizioni contenute in quest'ultimo decreto.

     4. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.

 

     Art. 8. Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano.

     1. Sono compresi nel portafoglio italiano tutti i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 9, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi.

 

Capo II

CONDIZIONI DI ACCESSO

 

     Art. 9. Autorizzazione.

     1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo V del presente titolo.

     3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

     4. L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:

     a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

     b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

     c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro [5].

     4-ter. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

     a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;

     b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;

     c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea [6].

     4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività [7].

 

     Art. 10. Contenuto dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto A) della tabella allegata. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o più dei gruppi di rami indicati al punto B) della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.

     2. L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto A) della tabella allegata, nonché i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto C) della suddetta tabella.

     3. Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

 

     Art. 11. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12.

     2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

     b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

     c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

     d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che, nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;

     e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 15;

     e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore [8].

     3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

     4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.

 

     Art. 12. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.

     Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

     a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

     b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

     c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella [9].

     2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

     3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

     4. Se l'autorizzazione comprende più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo più elevato.

     5. La misura minima del fondo di organizzazione necessaria per la copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), è determinata, in via generale, dall'ISVAP, con proprio provvedimento; in ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

     6. Le società che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano un capitale inferiore all'ammontare minimo devono, entro sette anni dalla stessa data, adeguarlo a detto ammontare.

 

     Art. 13. Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione.

     1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività previste al punto A) della tabella allegata non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

 

     Art. 14. Programma di attività.

     1. Il programma di attività deve indicare:

     a) i rischi che l'impresa intende assumere;

     b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

     c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione;

     d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

     2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

     a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria;

     b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 23 e seguenti;

     c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo;

     d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;

     e) le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilità operative offerte dal mercato;

     f) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione.

     3. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie di cui al n. 10 (r.c. autoveicoli terrestri) e n. 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) deve altresì allegare al programma di attività le relative condizioni generali e speciali di contratto.

     4. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 17 (tutela giudiziaria) del punto A) della tabella allegata, deve inoltre indicare a quali modalità intende attenersi per la gestione dei sinistri e la relativa attività di consulenza.

     5. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 18 (assistenza) del punto A) della tabella allegata, deve inoltre indicare il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa.

 

     Art. 15. Relazione tecnica.

     1. Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri.

 

     Art. 16. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.

     1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più dei rami indicati al punto A) della tabella allegata che intende estendere la propria attività ad altri rami ivi indicati deve essere a ciò autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 9.

     2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 12 e di essere in regola con le disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti, nonché alle riserve tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 39 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.

     3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 14. Si applica la disposizione di cui all'art. 15.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 10, comma 3, intenda estendere l'esercizio ad altri rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

 

     Art. 17. Diniego dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 7 e 11, commi 1 e 4, non può essere rilasciata:

     a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 11 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;

     b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

     c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;

     d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera c);

     e) se le persone fisiche, o gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci delle persone giuridiche, che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;

     f) se il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

     g) nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi il ramo assistenza, se l'impresa non prova di disporre del personale e delle attrezzature di cui al comma 5 dell'art. 14.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

 

     Art. 18. Modalità di diniego dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è negata dall'ISVAP con provvedimento motivato da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 11, 14 e 15 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ISVAP si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

 

     Art. 19. Decadenza dall'autorizzazione.

     1. L'impresa che non dà inizio all'esercizio dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decade dall'autorizzazione.

     2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha iniziato ad esercitare solamente alcuni dei rami autorizzati, essa decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati.

     3. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 20. Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e

capitalizzazione.

     1. Le imprese di cui al presente titolo, che hanno limitato il proprio oggetto sociale all'attività nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata, e che intendono esercitare anche le attività rientranti nei rami indicati nel punto A) della Tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, debbono essere a ciò autorizzate in conformità a quanto disposto da detto decreto.

     2. In aggiunta al capitale minimo di cui al precedente art. 12, le imprese di cui al comma 1 debbono possedere il capitale sociale minimo di cui al decreto legislativo vita.

 

Capo III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

     Art. 21. Vigilanza.

     1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri.

     2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari che non siano espressamente abrogate dal presente decreto o non risultino comunque con esso incompatibili.

     3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente del possesso del margine di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta, fermo restando quanto disposto dall'art. 22, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto.

     4. Le imprese di cui al comma 1 debbono essere dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono disporre di adeguate procedure di controllo interno.

     5. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo 18 (assistenza) di cui al punto A) della tabella allegata, la vigilanza dell'ISVAP si estende anche al controllo del personale e dei mezzi tecnici di cui le imprese stesse dispongono per fornire l'assistenza promessa.

     6. L'ISVAP vigila affinché le imprese di cui al comma 1 che svolgono attività sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio delle stesse.

 

     Art. 22. Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche i rami vita e capitalizzazione.

     1. Le imprese di cui all'art. 20 debbono tenere per ciascuna delle due attività una gestione distinta secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo vita.

 

     Art. 23. Riserve tecniche relative al portafoglio italiano. [10]

     1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed in conformità agli articoli 31, 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/674/CEE del 19 dicembre 1991.

     2. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP può altresì stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni di cui al presente comma nonché per quelle del ramo credito.

     3. Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano le attività indicate nel punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo ed agli articoli successivi.

 

     Art. 24. Riserva di compensazione. [11]

     1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio.

     2. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento del saldo tecnico positivo conservato, realizzato nel ramo credito, fino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non può comunque essere superiore al 12 per cento dei premi conservati dell'esercizio di riferimento.

     3. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese devono utilizzare, fino a concorrenza del medesimo, l'accantonamento della riserva di compensazione in precedenza costituita.

     4. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende, per i rischi delle assicurazioni dirette e indirette, il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione. Per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette.

 

     Art. 25. Riserva di senescenza.

     1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

     2. Per i contratti di cui al comma 1 le imprese possono esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro solo entro i primi due anni dalla data di stipulazione del contratto.

     3. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

     4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

     5. Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'ISVAP, sulla base dei criteri indicati al comma 3, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva [12].

 

     Art. 26. Riserva per sinistri denunciati tardivamente.

     1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con provvedimento dell'ISVAP.

     2. Per le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'art. 126 del presente decreto.

 

     Art. 27. Copertura delle riserve tecniche.

     1. Le riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti debbono essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29. Nella scelta degli attivi l'impresa deve tener conto del tipo di operazioni effettuate e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità dei propri investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

     2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

     a) investimenti:

     1) - titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva numero 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;

     - obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

     - altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con scadenza residua inferiore all'anno;

     - pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito, nonché accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito;

     - cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

     - altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere generale dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;

     2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;

     3) quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative, azioni e warrant negoziati in mercati regolamentati o emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

     4) partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;

     5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi di investimento;

     6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;

     b) crediti:

     1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

     2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

     3) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

     4) crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;

     5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;

     6) crediti verso fondi di garanzia;

     c) altri attivi:

     1) immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;

     2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;

     3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

     4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare [13];

     5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare.

     3. In ogni caso, per la copertura delle riserve tecniche debbono essere rispettate le seguenti regole:

     a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;

     b) gli strumenti derivati quali options, futures e swaps in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

     c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale in uno Stato membro;

     d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;

     e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

     f) [14].

     4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica all'impresa il divieto di destinarli, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

     5. Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche.

     6. In caso di attivi a copertura rappresentati da un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione gestisce in tutto o in parte gli investimenti della stessa, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei princìpi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

     7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri.

     8. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo.

     9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 139.

 

     Art. 28. Valutazione delle attività patrimoniali.

     1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

     2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.

     3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme più dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.

     4. [Alle imprese di assicurazione sono consentite, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423 bis del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse] [15].

     5. [Per i beni immobili le imprese devono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità] [16].

     6. [L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale] [17].

 

     Art. 29. Regole sulla congruenza.

     1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta valuta.

     2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore può eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima valuta.

     3. L'assicuratore è in ogni caso libero di effettuare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire italiane:

     a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla r.c. del produttore) del punto A) della tabella allegata al presente decreto;

     b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti.

     4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

     5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

     6. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del princìpio della congruenza. E' consentito, tuttavia, di derogare a questo princìpio:

     a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attività espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attività espresse in altre valute;

     b) qualora gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

     c) nei limiti del 20 per cento degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalità degli attivi in tutte le valute considerate insieme deve essere pari almeno alla totalità degli impegni esigibili in tutte le valute considerate insieme.

     7. Qualora gli impegni risultino esigibili in valute di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU.

     8. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al comma 6, lettera a) non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998.

     9. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al comma 6, lettera a), non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 30. Quote massime.

     1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

     a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari sufficientemente vicini, tali da poter essere considerati come un unico investimento;

     b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale nei seguenti attivi complessivamente considerati:

     1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente [18];

     2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o da un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

     Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

     c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

     2. Ferme le disposizioni di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento disposizioni più dettagliate sui limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono essere formulate in aderenza ai seguenti princìpi:

     a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un investimento specifico;

     b) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

     c) in caso di attivi a copertura di un investimento in una società controllata si deve tener conto, per l'applicazione delle regole e dei princìpi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata;

     d) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

     e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto, per l'applicazione delle regole e dei princìpi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;

     f) non può essere imposto alle imprese di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

     3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2, l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:

     a) quote di organismi di investimento comune in valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

     b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;

     c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A) ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro.

     4. In circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i princìpi di cui all'art. 27, comma 1.

     5. L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di cui al comma 1, lettera b), per le obbligazioni emesse da un ente creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano le seguenti condizioni:

     a) l'ente sia soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni;

     b) le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni siano investite, in conformità alla legge di detto Stato membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

 

     Art. 31. Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.

     1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche [19].

     2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP.

     3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 27.

     4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

     5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso [20].

     6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche [21].

     6 bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali [22].

     6 ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso [23].

     6 quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP [24].

     6 quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro [25].

 

 

     Art. 32. Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi.

     1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi di detti Stati.

     2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

 

     Art. 33. Margine di solvibilità. [26]

     1. Le imprese debbono disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 35.

     2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

     a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

     b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

     c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

     d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

     3. Agli effetti del presente articolo, il patrimonio netto dell'impresa è diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 1 della nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, del quaranta per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare e delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B ed infine dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di società controllanti.

     3-bis. Agli effetti dei presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalità con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilità, in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di recepimento della direttiva 2002/87/CE [27].

     4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:

     a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

     b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. Tale limite è da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, comma 8.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:

     a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che sia stato versato almeno il cinquanta per cento di questo capitale sociale o fondo sottoscritti, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

     b) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del venti per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

 

     Art. 34. (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari) [28]

     1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti stessi abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.

     2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, a condizione che i documenti che ne regolano l'emissione:

     a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;

     b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione del'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

     c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;

     d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

     e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, essa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettera c), e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

     7. Per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comporta la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibiliàtà disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.

     8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33, possono essere inclusi nel margine di sovibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:

     a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso non può essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;

     b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta secondo le modalità di cui al comma 6;

     c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

     d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del portatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

     e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.

     9. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo, le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari possono essere considerati ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239.

 

     Art. 35. Determinazione del margine di solvibilità.

     1. Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso che l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1.

 

     Art. 36. Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi. [29]

     1. Il marigne di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola secondo quanto previsto nei commi successivi.

     2. Si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti alla voce 1.a) del conto tecnico dei rami danni di cui allo schema di conto economico contenuto nell'allegato II al suddetto decreto. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del cinquanta per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A) della tabella allegata.

     3. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a cinquanta milioni di euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

     4. Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del diciotto per cento, sulla seconda quota quella del sedici per cento e sommando i due importi così ottenuti. L'ammontare che ne risulta è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati ed a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al cinquanta per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del cinquanta per cento.

 

     Art. 37. Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri. [30]

     1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola secondo quanto previsto nel presente articolo.

     2. Si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costitute alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione.

     3. Dall'importo così ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'articolo 35, è di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

     4. Agli effetti del calcolo di cui ai commi precedenti è aumentato del cinquanta per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11, 12 e 13 indicati al punto A) della tabella allegata.

     5. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 35, dell'ammontare ottenuto in base ai commi precedenti è ripartita in due quote, la prima fino a trentacinque milioni di euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

     6. Il margine di solvibilità è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del ventisei per cento e sulla seconda quella del ventitrè per cento e si sommano gli importi così ottenuti. L'ammontare che ne deriva è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al cinquanta per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del cinquanta per cento.

     7. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.

 

          Art. 37 bis. (Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente) [31]

     1. Nel caso in cui il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio, calcolato ai sensi degli articoli 36 e 37, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio è pari almeno all'ammontare del margine di solvibilità dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non può essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della riassicurazione.

 

     Art. 38. Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia.

     1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 36 e 37, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

     a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

     b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

     c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

     d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

     e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

     2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente articolo è gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

 

     Art. 39. Quota di garanzia. [32]

     1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

     2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 12, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui al punto A) della tabella allegata, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.

     3. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo per l'applicazione del presente articolo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.

     4. La quota di garanzia è coperta soltanto dagli elementi patrimoniali di cui all'articolo 33, comma 2 al netto degli elementi immateriali di cui al comma 3 del medesimo artricolo.

 

     Art. 39 bis. (Meccanismi di indicizzazione) [33]

     1. Gli importi in euro stabiliti dagli articoli 36, comma 3, 37, comma 5, e 39, comma 2, sono aumentati annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, rilevato al mese di settembre di ciascun anno. L'indice base è quello rilevato con riferimento al mese di settembre 2003 rispetto al mese di settembre 2002.

     2. Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso ad un multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

     3. Se, rispetto all'ultimo adeguamento, l'incremento percentuale dell'indice, anche registrato in più anni, è inferiore al cinque per cento non si opera alcun adeguamento; in caso contrario l'adeguamento è pari alla variazione percentuale complessivamente registrata.

 

     Art. 40. Vigilanza sull'attuazione del programma di attività.

     1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 14.

     2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

     3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

     4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 11, comma 2, lettere c) e d). Le eventuali modifiche del programma di attività e dello statuto devono essere approvate dall'ISVAP.

 

     Art. 41. Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza.

     1. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati, nelle relazioni con i contraenti.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le imprese autorizzate ad esercitare assicurazioni obbligatorie debbono comunicare all'ISVAP, prima della loro applicazione, le relative condizioni generali e speciali di polizza.

     3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

 

     Art. 42. Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti.

     1. Se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo dell'impresa perdono uno dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), decadono dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP.

     2. Alle persone fisiche, agli amministratori, direttori generali e sindaci delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

 

     Art. 43. Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione.

     1. Le imprese di cui all'art. 20 per l'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione debbono conformarsi alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo vita.

 

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AD ALCUNI RAMI

 

Sezione I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

 

     Art. 44. Esercizio e campo d'applicazione.

     1. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui al punto A) della tabella allegata, debbono attenersi, nell'esercizio di tale ramo, alle disposizioni contenute nel presente decreto.

     2. Rientrano nel ramo tutela giudiziaria i contratti di assicurazione con i quali l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) alle assicurazioni di tutela giudiziaria che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione;

     b) all'attività esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati a norma dell'art. 1917 del codice civile.

 

     Art. 45. Cumulabilità con altre garanzie.

     1. Qualora la garanzia di tutela giudiziaria sia prestata cumulativamente con altre garanzie assicurative, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

 

     Art. 46. Modalità per la gestione dei sinistri.

     1. Le imprese che esercitano il ramo tutela giudiziaria devono adottare, per la gestione dei sinistri di tale ramo e per la relativa attività di consulenza, una delle seguenti modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP.

     2. L'impresa assicuratrice può:

     a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;

     b) affidarla ad un'impresa giuridicamente distinta;

     c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore, a un procuratore legale, o ad altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, da lui scelto.

     3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere le seguenti condizioni:

     a) se l'impresa è multirami, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo assicurativo esercitato dall'impresa;

     b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale corrono i predetti legami.

     4. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), deve dichiararlo nel contratto, indicando la ragione sociale dell'impresa di cui intende avvalersi. Se l'impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o un'analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa giuridicamente distinta è anche essa soggetta alla vigilanza dell'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

     5. Le imprese possono successivamente adottare una diversa modalità, dandone preventiva comunicazione all'ISVAP. La variazione ha effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla predetta comunicazione.

 

     Art. 47. Condizioni generali del contratto.

     1. L'assicurato ha diritto:

     a) nel caso che per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo occorra far ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione nazionale, di scegliere il professionista della cui opera avvalersi;

     b) di scegliere un procuratore legale, od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente, al quale affidare la tutela dei suoi interessi nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con l'impresa.

     2. Le condizioni generali di contratto devono prevedere il diritto di cui al comma 1.

     3. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

 

     Art. 48. Esclusioni.

     1. Salvo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 47, comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto lo prevedano espressamente quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) l'assicurazione tutela giudiziaria è limitata a controversie derivanti dalla utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio della Repubblica;

     b) tale assicurazione è collegata con un contratto di assicurazione per l'assistenza da fornirsi in caso di incidenti o di guasti relativi agli stessi autoveicoli;

     c) né l'assicuratore della tutela giudiziaria, né l'assicuratore dell'assistenza esercitano il ramo responsabilità civile.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora l'impresa assicuri per la tutela giudiziaria entrambe le parti della controversia, queste debbono comunque essere assistite e rappresentate da procuratori legali, o da altri soggetti abilitati a norma della vigente legislazione, da essa indipendenti.

 

     Art. 49. Conflitto di interessi.

     1. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri l'impresa deve richiamare per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e b), ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 3 dello stesso articolo.

 

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

 

     Art. 50. Esercizio e campo d'applicazione.

     1. Esercita attività assicurativa nel ramo assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

     2. L'aiuto può consistere in prestazioni in danaro od in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi.

     3. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza il fornire servizi di manutenzione o riparazione, prestazioni di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto.

     4. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti in detto territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:

     a) soccorso sul posto, prestato utilizzando, nella maggior parte dei casi, personale e mezzi propri;

     b) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.

     5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.

     6. L'attività di assistenza descritta al comma 4, se effettuata da impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18 (assistenza) di cui al punto A) della tabella allegata, fatto salvo il punto C) della stessa tabella.

 

     Art. 51. Controllo dei mezzi delle imprese.

     1. Le imprese che esercitano attività assicurativa nel ramo assistenza sono soggette al controllo dell'ISVAP anche per quanto riguarda il personale e le attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui esse dispongono per far fronte agli impegni assunti.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilisce, con proprio decreto i requisiti del personale e le caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

     3. L'ISVAP può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni e i dati che ritenga utili ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, qualora personale ed attrezzature siano sottoposti a controllo anche in detti Stati.

     4. L'ISVAP può a sua volta fornire alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri i dati e le informazioni di cui al comma 3.

     5. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

 

Capo V

ATTIVITA' ALL'ESTERO IN REGIME DI STABILIMENTO

E DI LIBERTA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

     Art. 52. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.

     1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

     2. L'impresa deve unire alla comunicazione:

     a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria, e l'indirizzo di tale sede;

     b) un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria;

     c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

     3. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'articolo 11, comma 2, lettera c). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 42, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.

     4. Se l'impresa intende assumere tramite la sede secondaria i rischi indicati nel ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto A) della tabella allegata, esclusa la responsabilità del vettore, deve altresì presentare una dichiarazione dalla quale risulti che essa è divenuta membro dell'ufficio nazionale di assicurazione e del fondo di garanzia dello Stato membro della sede secondaria.

 

     Art. 53. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.

     1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 52, ove non ravvisi l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le comunicazioni stesse all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti.

     2. L'ISVAP non può dare corso all'adempimento di cui al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale, o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilità e di professionalità, ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

     3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa dell'avvenuta trasmissione all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 52, ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del termine indicato al comma 1.

     4. L'impresa non può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività della stessa prima di aver ricevuto una comunicazione di assenso da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio di quest'ultima, prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui all'art. 52. L'ISVAP è tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla predetta autorità di controllo in ordine alle condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi nell'esercizio della sua attività.

     5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto di una o più delle informazioni di cui all'articolo 52, comma 2, deve darne per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione agli effetti degli adempimenti rientranti nella propria attività di controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

 

     Art. 54. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro.

     1. Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi che intende assumere.

     2. Se la legislazione dello Stato membro di prestazione di servizi lo prescrive, le imprese di cui al comma 1 che intendono assumere i rischi indicati nel ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto 1 della tabella allegata, con esclusione della responsabilità del settore, devono altresì trasmettere preventivamente all'ISVAP, per ciascuno Stato membro in cui intendono operare:

     a) il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione sinistri, di cui all'art. 12 bis, paragrafo 4, della direttiva n. 88/357/CEE del 22 giugno 1988;

     b) una dichiarazione dalla quale risulti che l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale di assicurazione e del fondo di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

 

     Art. 55. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.

     1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'art. 54, trasmette all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi:

     a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale;

     b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti;

     c) un certificato che indichi i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

     d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi che l'impresa intende assumere.

     L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa interessata della trasmissione della predetta documentazione.

     2. Entro il termine previsto al comma 1, l'ISVAP trasmette altresì, ove necessario, alla medesima autorità di controllo le informazioni di cui all'art. 54, comma 2.

     3. L'ISVAP non può dare corso alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria adeguata avuto riguardo al suo programma di attività. Ove rifiuti la trasmissione, l'ISVAP dà motivata comunicazione all'impresa interessata entro il termine indicato nello stesso comma 1.

     4. L'impresa può iniziare l'attività dalla data nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

     5. Qualora l'impresa intenda modificare una delle informazioni contenute nel programma di cui all'art. 54, essa deve conformarsi a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5. L'ISVAP valuta la comunicazione dell'impresa e trasmette immediatamente all'impresa stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

 

     Art. 56. Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale.

     1. Le imprese che intendono assumere rischi di cui al ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, in conformità a quanto disposto dall'art. 54, paragrafo 2, primo comma, della direttiva n. 92/49/CEE, debbono richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di controllo degli Stati membri interessati. L'ISVAP è tenuto a provvedere entro venti giorni dalla richiesta stessa.

     2. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare all'ISVAP, prima della sua utilizzazione, la base tecnica per il calcolo dei premi relativi.

 

     Art. 57. Poteri dell'ISVAP.

     1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'ISVAP deve informare l'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

     2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al presente titolo ivi operanti, o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la solidità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

 

     Art. 58. Comunicazioni relative ai contratti.

     1. Le imprese di cui agli articoli 52 e 54 devono trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico concernente separatamente le attività svolte in regime di stabilimento e quelle svolte in regime di libertà di prestazione di servizi, suddiviso per Stato membro e per i rami indicati al punto A) della tabella allegata, raggruppati nel modo seguente:

     a) infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);

     b) assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, debbono essere specificate);

     c) incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);

     d) assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);

     e) responsabilità civile generale (n. 13);

     f) credito e cauzione (n. 14 e n. 15);

     g) altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).

     2. Le imprese di cui al comma 1 dovranno indicare separatamente i dati relativi ai contratti di coassicurazione comunitaria concernenti rischi situati al di fuori del territorio della Repubblica.

     3. Il rendiconto tecnico di cui al comma 1 va redatto secondo le disposizioni stabilite con provvedimento dell'ISVAP.

     4. L'ISVAP, a decorrere dal mese successivo a quello di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.

 

     Art. 59. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

     1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di operare e l'indirizzo della sede secondaria.

     2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività che indichi il nominativo della persona che essa intende preporre alla direzione della sede secondaria, i rischi che essa intende assumere e, per i primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi ed all'ammontare dei sinistri da pagare, nonché la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

     3. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere alla istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero qualora, sulla base del programma di attività presentato, ritenga inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

 

Capo VI

ATTIVITA' IN REGIME DI LIBERTA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SVOLTA DA SEDI SECONDARIE SITUATE IN ALTRI STATI MEMBRI

 

     Art. 60. Condizioni di accesso e di esercizio.

     1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi:

     a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare;

     b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa si propone di assumere;

     c) se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve altresì trasmettere all'ISVAP l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 90.

     2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

     3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

     4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 81, comma 5, 87 e 89, in quanto applicabili.

 

Capo VII

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

 

     Art. 61. Violazione delle norme sulle riserve tecniche.

     1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

     2. L'ISVAP previa comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni esistenti nel territorio della Repubblica. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

     3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP, con proprio provvedimento può vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

     4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato all'impresa interessata ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le cause per le quali lo stesso è stato adottato, il provvedimento è revocato. Del provvedimento di revoca è data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.

 

     Art. 62. Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

     1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

     2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

     3. [34].

     4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 13 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

     5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP, può vietare all'impresa con proprio provvedimento di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

     6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

     7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'articolo del decreto legislativo vita può autorizzare, il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

 

     Art. 63. Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento.

     1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 62 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso.

     2. [35].

     3. [36].

 

     Art. 64. Vincolo delle attività patrimoniali.

     1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 62, comma 2, ordina alle competenti autorità, con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, sui beni immobili dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresì, nello stesso modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

     2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

     3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

     4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

     5. L'ISVAP dà comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; può inoltre richiedere alle stesse autorità:

     a) l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei rispettivi territori;

     b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel territorio della Repubblica.

     6. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 61, comma 3, in relazione alla gravità delle irregolarità contestate all'impresa.

 

     Art. 64 bis. (Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa) [37]

     1. Qualora la situazione di solvibilità dell'impresa sia tale da mettere a rischio i diritti degli assicurati e dei terzi danneggati, l'ISVAP può richiedere all'impresa stessa la presentazione di un piano di risanamento finanziario il cui contenuto minimo comprende i seguenti elementi riferiti ai tre esercizi successivi:

     a) sinistri da pagare e da iscrivere a riserva comprensivi delle spese di liquidazione. Dette previsioni devono essere riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami e devono illustrare i criteri seguiti per la loro formulazione;

     b) uno stato patrimoniale ed un conto economico previsionali per ciascuno degli esercizi considerati;

     c) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;

     d) i mezzi finanziari prevedibili destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;

     e) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative da adottare nei principali rami esercitati.

     2. Qualora, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati siano a rischio, l'ISVAP può imporre all'impresa la costituzione di una margine di solvibilità più elevato rispetto a quello risultante dall'ultimo billancio approvato, sulla base dell'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo.

     3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa, può ridurre il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile. Tale riduzione può, tra l'altro, essere effettuata nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli elementi stessi nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.

     4. In caso di modifiche sensibili al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione dell'impresa rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di scarsa importanza, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.

     5. L' ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa alla quale abbia richiesto il piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, fino a che ritenga che i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati siano a rischio.

 

     Art. 65. Decadenza dall'autorizzazione.

     1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19, l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 9 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

     a) vi rinunci espressamente;

     b) cessi di esercitare totalmente la propria attività per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati, la decadenza concerne esclusivamente detti rami;

     c) si ponga volontariamente in liquidazione;

     d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

     e) venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa;

     f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.

     2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP.

     3. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [38].

 

     Art. 66. Revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione può essere revocata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, quando l'impresa:

     a) non soddisfi più alle condizioni di accesso;

     b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 62;

     c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;

     d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

     e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

     2. Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126 del presente decreto.

 

     Art. 67. Modalità di revoca dell'autorizzazione.

     1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

     2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi.

     3. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 68. Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

     1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in conformità all'art. 67, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonché dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 61 e 62. L'ISVAP, può altresì adottare i provvedimenti previsti dall'art. 64.

     2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe in conformità a quanto previsto dagli articoli 61, 62 e 64.

 

     Art. 69. Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera d) o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi del presente decreto. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 66, comma 1, lettere a), c), d) ed e). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.

     3. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

     4. Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno.

     5. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni dei commi 3 e 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa.

 

     Art. 70. Liquidazione volontaria.

     1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dall'ISVAP.

 

     Art. 71. Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri.

     1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

 

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

     Art. 72. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi.

     1. Salvo quanto previsto dall'art. 73, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

     2. Al bilancio deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato dall'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 20, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami vita e capitalizzazione, è approvato un modello aggiuntivo.

     3. Le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza devono altresì allegare al bilancio un documento dal quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

     4. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché dell'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

     5. Le imprese che esercitano l'assicurazione del credito debbono predisporre e tenere a disposizione dell'ISVAP apposite evidenze contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche relativi al suddetto ramo.

     6. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato I del decreto legislativo vita direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività previste dalla tabella allegata, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

 

     Art. 73. Certificazione del bilancio. [39]

     1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali.

     2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla società di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La società di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La società di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la società di revisione revochi l'incarico all'attuario ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.

     3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità ad eccezione di quelle di cui al numero 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano, anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto.

     5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

     6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza.

     7. Se la società di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     8. L'ISVAP può richiedere alla società di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonché disporne la convocazione. Alla società di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP può demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformità alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla società di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per

l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

     10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarità nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB.

     11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 può disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato.

     12. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 74. Annullabilità e risoluzione dei contratti.

     1. I contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalità stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dal presente decreto. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

     2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

     Art. 75. Trasferimento di portafoglio.

     1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 8, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative deliberazioni e condizioni.

     2. L'approvazione è data dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Le imprese possono trasferire il portafoglio italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973, e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il portafoglio può essere trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

     4. Se il trasferimento riguarda il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica anche la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, comma 1, lettera g), del presente decreto.

     5. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate.

     6. Ai fini dell'approvazione, è altresì necessaria l'acquisizione del preventivo parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati membri di ubicazione del rischio quando nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati in altri Stati membri in regime di libertà di prestazione di servizi.

     7. In caso di trasferimento del portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, spetta all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Qualora il portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica Italiana, l'impresa cessionaria, per l'attività che essa, a seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 81.

     8. Se le autorità di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

     9. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:

     a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 93 del presente decreto, le attività ad essa trasferite;

     b) che il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

     c) che il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

     d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ai sensi del presente decreto.

     10. Le imprese possono altresì trasferire ad imprese aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.

     11. Il trasferimento di portafoglio attuato in conformità al presente articolo non è causa di risoluzione dei contratti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede legale in Italia.

     12. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attività cedute. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede legale in uno Stato estero, ma a favore di sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.

     13. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio effettuato da un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, comprenda rischi assunti al di fuori di questo territorio, l'ISVAP dà il suo accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario, e che soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 52 e 54.

 

     Art. 76. Fusione e scissione di imprese.

     1. Le imprese di cui al presente titolo possono stipulare atti di fusione, anche mediante incorporazione, con imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata al presente decreto. La fusione, le relative modalità e le nuove norme statutarie debbono essere sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.

     2. In caso di fusione attuata per incorporazione da parte di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa incorporante deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

     3. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa deve essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

     4. La fusione di cui al comma 1 è approvata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese aventi la sede legale in altri Stati membri, l'approvazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo di detti Stati.

     5. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:

     a) che l'impresa incorporante o la nuova impresa dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

     b) che l'impresa incorporante o la nuova impresa si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 80 e 81.

     6. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 75, commi 4 e 11.

     7. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.

 

     Art. 77. Procedura della liquidazione coatta.

     1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     1 bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale [40].

     1 ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorità competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana [41].

     2. [42].

     3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione.

     4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

     5. [43].

     6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

     6 bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, può autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attività specificatamente indicate [44].

 

          Art. 77 bis. Informazione dei creditori noti. [45]

     1. Quando è dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorità di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilità finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorità legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione.

     3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 è redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilità di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

     4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro può insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".

 

          Art. 77 ter. Diritto di insinuazione dei crediti. [46]

     1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti.

     2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica.

     3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.

 

          Art. 77 quater. Informazione regolare dei creditori. [47]

     1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie.

     2. L'ISVAP, qualora le autorità degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.

 

          Art. 77 quinquies. Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori. [48]

     1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorità di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorità stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine.

     2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro può essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1.

     3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione.

     4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine.

     5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorità di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalità di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi è comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonché la possibilità di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.

 

          Art. 77 sexies. Annotazioni in pubblici registri. [49]

     1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorità dello Stato membro d'origine, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica, nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica.

     2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.

 

     Art. 78. Effetti della liquidazione.

     1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

     2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

     3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall'art. 75. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

     4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che dispone la liquidazione coatta risultano iscritti nel registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assisti da privilegio o ipoteca:

     a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione;

     b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.

     5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui al comma 4, lettera a), sono preferiti ai crediti di cui al comma 4, lettera b).

     6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     7. Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

     7 bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i crediti indicati nella lettera a) del comma 4, qualora si siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito dell'intervento dei Fondi stessi [50].

 

          Art. 78 bis. Effetti su taluni contratti e diritti. [51]

     1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonché di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente:

     a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica;

     b) un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana;

     c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.

 

          Art. 78 ter. Diritti reali di terzi. [52]

     1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

     2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti:

     a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

     b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

     c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

     d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

     3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

     4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.

 

          Art. 78 quater. Riserva di proprietà. [53]

     1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica.

     2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.

 

          Art. 78 quinquies. Compensazione. [54]

     1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullità o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.

 

          Art. 78 sexies. Atti pregiudizievoli. [55]

     1. Non è possibile proporre azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.

 

          Art. 78 septies. Tutela del terzo acquirente. [56]

     1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché dopo l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilità di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile ovvero presso il quale è tenuto il registro o il conto o il sistema.

 

          Art. 78 octies. Procedimenti pendenti. [57]

     1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.

 

     Art. 79. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una società posta in liquidazione coatta amministrativa per esercizio abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

     3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

     4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     6. Ai contratti stipulati con le predette imprese di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

          Art. 79 bis. Mercati regolamentati. [58]

     1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

     2. Resta ferma la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

 

     Art. 80. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.

     1. L'accesso alle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

     a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonché l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;

     b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973;

     c) un programma di attività recante in particolare l'indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;

     d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri;

     e) la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, se nel programma di cui alla lettera c) risulta che l'impresa stessa intenda coprire la responsabilità civile per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti.

     2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attività.

     3. L'impresa può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

     4. Qualora l'impresa intenda modificare una o più delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del comma 2.

 

     Art. 81. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

     1. L'accesso alle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

     a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;

     b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973;

     c) un certificato indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

     d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa intende assumere.

     2. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve altresì trasmettere all'ISVAP:

     a) l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 90;

     b) una dichiarazione attestante che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

     3. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta la regolarità della documentazione ricevuta ai sensi dei medesimi commi.

     4. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui ai commi 1 e 2.

     5. Ai fini dell'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

 

     Art. 82. Obbligo di uso della lingua italiana.

     1. Le comunicazioni da farsi all'ISVAP ai sensi degli articoli 80 e 81 debbono essere effettuate in lingua italiana.

 

     Art. 83. Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza.

     1. Le imprese di cui agli articoli 80 e 81 debbono comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica, le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza e i documenti, formulari e stampati, da esse utilizzati nelle relazioni con i contraenti.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le imprese autorizzate ad esercitare assicurazioni obbligatorie debbono comunicare all'ISVAP, prima della loro applicazione, le relative condizioni generali e speciali di polizza.

     3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

 

     Art. 84. Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine.

     1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorità di controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi.

     2. L'autorità di controllo dello Stato membro d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorità di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

 

     Art. 85. Poteri dell'ISVAP.

     1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi la presentazione di tutti i documenti necessari per l'applicazione del presente articolo.

     2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarità.

     3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di cui al comma 2, l'ISVAP ne informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

     4. Ove le irregolarità persistano, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa, dopo averne informato l'autorità di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità e, se necessario, di vietare la stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 74, comma 2.

     5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei beni predetti.

     6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi debbono essere notificate all'impresa interessata.

     7. Delle misure adottate ai sensi dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

     8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine.

     9. L'ISVAP vieta alle imprese di cui al presente titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica quando ciò sia richiesto dalle autorità di controllo dei rispettivi Stati membri d'origine, e siano indicati gli attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle predette autorità di controllo, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di cui all'art. 64.

 

     Art. 86. Comunicazione di dati relativi all'attività svolta.

     1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli Stati membri di origine delle imprese operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi di comunicare l'importo aggregato dei premi, dei sinistri e delle provvigioni dell'esercizio precedente, distintamente per i contratti conclusi nell'uno e nell'altro regime, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per i seguenti gruppi di rami:

     a) infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);

     b) assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, debbono essere specificate);

     c) incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);

     d) assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);

     e) responsabilità civile generale (n. 13);

     f) credito e cauzione (n. 14 e n. 15);

     g) altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).

     2. Per quanto riguarda le assicurazioni relative al ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto A) della tabella allegata, l'ISVAP chiede altresì i dati relativi alla frequenza dei sinistri osservata ed al costo medio dei sinistri stessi, distinguendo il costo medio dei sinistri pagati ed il costo medio dei sinistri riservati.

 

     Art. 87. Pubblicità.

     1. L'ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio delle attività indicate al punto A) della tabella allegata nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 80 e 81.

 

     Art. 88. Trasferimento di portafoglio.

     1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in regime di stabilimento che in regime di prestazione di servizi debbono comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento.

     2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato:

     a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

     b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in un altro Stato membro, che l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

     3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato che:

     a) l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

     b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 81.

     4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo non può essere in alcun caso trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

     5. L'ISVAP provvede a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1 effettuati con il suo assenso.

     6. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1, che sia stato debitamente autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

 

     Art. 89. Rappresentante fiscale.

     1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81 debbono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

     2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.

     3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

     4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

     5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

     6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

 

     Art. 90. Rappresentante per la gestione dei sinistri.

     1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81 per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

     2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto della impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.

     3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

     4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 89.

     5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante debbono essere indicati nella polizza di assicurazione nonché nel contrassegno e nel certificato previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

 

     Art. 91. Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale.

     1. Le imprese di cui al presente titolo non possono stipulare contratti nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.

 

     Art. 92. Esercizio dei rami vita e capitalizzazione.

     1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella allegata, uno o più dei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, possono esercitare detti rami anche nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, conformandosi alle disposizioni del predetto decreto.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

 

Capo I

CONDIZIONI DI ACCESSO

 

     Art. 93. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.

     1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 9, comma 2.

     2. Le imprese che nello Stato di origine esercitano congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad esercitare esclusivamente le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto all'art. 98.

     3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 80, comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera b). Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 1.

     4. L'impresa deve inoltre dare prova:

     a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 7 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

     b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 103 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

     5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 3.

     6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

 

     Art. 94. Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

     a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:

     1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile;

     2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

     3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

     4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare ed i rischi effettivamente esercitati;

     b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

     c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti;

     d) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 95;

     e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base al presente decreto;

     e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore [59].

 

     Art. 95. Programma di attività.

     1. Il programma di attività deve indicare:

     a) i rischi che l'impresa intende assumere;

     b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l'importo minimo della quota di garanzia;

     c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel territorio della Repubblica nella misura prevista dall'art. 12, comma 5;

     d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

     e) se l'impresa intende garantire i rischi compresi nel ramo 18 (assistenza), il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa.

     2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all'art. 15.

     3. Debbono essere allegati altresì i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

     4. Si applica inoltre l'art. 14 commi 3 e 4.

 

     Art. 96. Diniego dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

     a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui all'art. 95 comma 1, lettera c);

     b) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice;

     c) il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, comma 3.

     2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine dell'impresa il princìpio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

 

     Art. 97. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.

     1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 93.

     2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

     a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 95;

     b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia, tenuto conto dei nuovi rami per i quali è richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di avere correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'art. 93, comma 4, lettera b).

     3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione tecnica di cui all'art. 15 e dall'ultimo bilancio approvato.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'art. 16, comma 4.

 

     Art. 98. Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e

capitalizzazione.

     1. Le imprese di cui al presente titolo che esercitano nello Stato di origine esclusivamente le attività rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I che intendono esercitare anche le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita possono essere a ciò autorizzate in conformità alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.

 

     Art. 99. Altre norme applicabili.

     1. Le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3 e 4, e negli articoli 10, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

 

     Art. 100. Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.

     1. Le imprese che hanno la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate al punto A) della tabella allegata non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 93, comma 4, lettera b), e comma 6.

     2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla domanda di autorizzazione un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato d'origine il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 e del margine di solvibilità, calcolato a norma degli articoli 33 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato della predetta quota.

     3. Il certificato di cui al comma 2 deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone nel territorio della Repubblica per far fronte alle spese di cui all'art. 95, comma 1, lettera c).

     4. Alle imprese di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, e all'art. 97, comma 2, lettera b) relativamente al deposito cauzionale.

 

Capo II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

     Art. 101. Vigilanza.

     1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

 

     Art. 102. Riserve tecniche.

     1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 23 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche.

     2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 7. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

 

     Art. 103. Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

     1. Le imprese di cui al presente titolo debbono disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e seguenti, in quanto applicabili.

     2. Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 35 e seguenti, avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria.

     3. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'art. 39 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione, rilasciata all'impresa a norma dell'art. 93.

     4. Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

     5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali sono soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 104.

 

     Art. 104. Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri.

     1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A) della tabella allegata in uno o più Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

     a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'art. 103, comma 2, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

     b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 93, comma 4, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri;

     c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

     2. La domanda di cui al comma 1 va presentata all'ISVAP ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

     3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di altri Stati membri.

     4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.

     5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 93, comma 4, lettera b), nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Unione europea.

 

     Art. 105. Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni.

     1. Le agevolazioni di cui all'art. 104, comma 1, possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

     2. L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

 

     Art. 106. Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni.

     1. Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui all'art. 104, comma 1, debbono calcolare il margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.

 

     Art. 107. Vigilanza sull'attuazione del programma di attività.

     1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 95.

     2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attività.

     3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 94, comma 1, lettera a). Le variazioni apportate al programma di attività debbono essere approvate dall'ISVAP.

 

     Art. 108. Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione.

     1. Le imprese che esercitano esclusivamente i rami infortuni e malattia e che sono autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni sulla vita di cui all'allegato I del decreto legislativo vita debbono conformarsi nell'esercizio delle stesse a quanto stabilito dal predetto decreto, fermo restando quanto previsto agli articoli 22, 72 e 78.

 

     Art. 109. Comunicazioni all'ISVAP.

     1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alle disposizioni contenute nell'art. 41.

 

     Art. 110. Divieto per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

     1. E' vietato alle imprese con sede legale in uno Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nella tabella allegata in regime di libertà di prestazione di servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

     2. E' fatto divieto ai soggetti aventi il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto disposto al comma 1. E' altresì vietata qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

 

     Art. 111. Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.

     1. Le imprese indicate nell'art. 100 non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 103 a 106.

 

Capo III

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

 

     Art. 112. Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità.

     1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità da parte della sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo si applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 61, 63 e 64.

     2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul margine di solvibilità da parte di un'impresa stabilita oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 104, l'ISVAP stesso adotta nei confronti della sede secondaria di tale impresa situata nel territorio della Repubblica i provvedimenti di cui agli articoli 62 e 64, e ne dà comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni.

     3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 2 l'ISVAP può chiedere alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera disponibilità, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

     4. Se lo stato di solvibilità è controllato ai sensi dell'art. 104 dall'autorità di controllo di altro Stato membro, l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta a detta autorità, la quale può avvalersi della facoltà prevista al comma 3 per i beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica.

 

     Art. 113. Revoca e decadenza dell'autorizzazione.

     1. L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 65, comma 1.

     2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 66.

     3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere disposta:

     a) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

     b) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

     4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A) della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

     5. Si applicano altresì gli articoli 65, comma 2, e 67, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.

 

     Art. 114. Effetti della revoca dell'autorizzazione.

     1. Gli effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 69.

     2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell'art. 113, comma 3, lettere a) e b). In tal caso l'ISVAP assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.

 

     Art. 115. Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri.

     1. I provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca e la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa e quelli previsti dall'art. 114 sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

 

          Art. 115 bis. Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali. [60]

     1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 93, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorità competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.

 

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

     Art. 116. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi.

     1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonché la compilazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

     2. Si applicano altresì alle imprese di cui al comma 1 le disposizioni contenute nell'art. 72, commi 3, 4 e 5.

     3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 72, comma 2, relativamente alla situazione del margine di solvibilità della loro sede secondaria situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresì attenersi alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di solvibilità dell'insieme delle loro sedi secondarie situate all'interno dell'Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 104, è esercitata dall'ISVAP.

     4. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato I del decreto legislativo vita, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

 

     Art. 117. Certificazione del bilancio. [61]

     1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 73, per quanto concerne la certificazione del bilancio.

 

     Art. 118. Trasferimento di portafoglio.

     1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve ottenere l'approvazione ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 2.

     2. Il trasferimento può essere effettuato:

     a) ad un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

     b) ad un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica.

     3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all'art. 75, commi 3 e 7.

     4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'approvazione è subordinata alla verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Nel caso che il controllo di solvibilità sia demandato all'autorità di controllo di altro Stato membro di stabilimento dell'impresa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 104, tale verifica compete a detta autorità che ne rilascia attestazione.

     5. Si applicano altresì i commi 11 e 12 dell'art. 75.

 

     Art. 119. Altre norme applicabili.

     1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alle disposizioni contenute nell'art. 68, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 112, nonché negli articoli 70, 74, 77, 78 e 79.

 

Capo V

DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETA'

E SULL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

 

     Art. 120. Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.

     1. L'ISVAP, informa la Commissione europea:

     a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione controllate da imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

     b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

     2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa che si trovi nella situazione di cui al comma 1, lettera a), la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione.

 

     Art. 121. Infrazioni al princìpio di reciprocità.

     1. L'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

     2. Su decisione della Commissione, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Unione europea.

     3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nell'Unione europea, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

     4. L'ISVAP, informa la Commissione, a sua richiesta:

     a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

     b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

 

     Art. 122. Legge applicabile.

     1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.

     2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

     3. Le disposizioni specifiche relative a una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

     4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato in cui è ubicato il rischio.

     5. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione di tale Stato salvo che le parti, in conformità di questa, non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Stato.

 

     Art. 123. Informativa al contraente.

     1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto:

     a) la legislazione applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano la libertà di scelta, oppure che le parti hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'assicuratore propone di scegliere;

     b) le disposizioni relative all'esame dei reclami in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organismo incaricato di esaminare i reclami stessi.

     2. L'obbligo di cui al comma 1 è applicabile soltanto se il contraente è persona fisica.

     3. Le informazioni di cui al comma 1 debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in altra lingua.

     4. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, le imprese di cui al comma 1 debbono informare il contraente del nome dello Stato membro in cui è situata la sede legale o la sede secondaria con cui sarà concluso il contratto. Tali informazioni debbono figurare nei documenti che vengono eventualmente forniti al contraente.

     5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai contratti concernenti i grandi rischi.

     6. Se il contratto concerne l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese debbono altresì indicare nei suddetti documenti il nome e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 90.

     7. Sulla proposta di assicurazione, sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.

     8. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresì inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP", seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di più provvedimenti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.

 

TITOLO VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI

 

     Art. 124. Imposte ed oneri parafiscali.

     1. [62].

     2. L'art. 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è soppresso.

     3. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è da intendersi nel senso che le riassicurazioni fatte da imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica o da imprese estere quivi operanti con sedi secondarie e concernenti assicurazioni di rischi esteri non sono soggette all'imposta di cui alla stessa legge.

     4. Sono indeducibili dal reddito d'impresa soggetto alle imposte sui redditi i premi delle assicurazioni per i quali non è stato effettuato il pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, qualora al pagamento della predetta imposta sia tenuto il contraente.

     5. Ogni contratto di assicurazione concernente un rischio ubicato in Italia è altresì sottoposto agli oneri parafiscali gravanti sui premi a norma della legislazione vigente.

 

TITOLO VII

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

 

     Art. 125. Disposizioni relative alla legge 10 giugno 1978, n. 295, al decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, ed al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.

     1. La legge 10 giugno 1978, n. 295, è abrogata.

     2. Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, è abrogato ad eccezione degli articoli 3 e 12.

     3. L'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'art. 25 del decreto- legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 e l'art. 1 quinquies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 sono abrogati a decorrere dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

     4. Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, è abrogato ad eccezione degli articoli 38, 39 e 40.

     5. Il decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, è abrogato.

 

     Art. 126. Modifiche ed integrazioni alla legislazione

sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

     1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) [63];

     b) [64];

     c) [65];

     d) [66];

     e) l'art. 15 è abrogato;

     f) [67];

     g) l'art. 17 è abrogato, ad eccezione del comma 3;

     h) [68];

     i) [69];

     l) [70];

     m) [71];

     n) [72];

     o) [73];

     p) [74].

     2. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) [75];

     b) [76];

     c) l'art. 7, è abrogato;

     d) [77];

     e) gli articoli 14 bis e 14 ter sono abrogati.

     3. L'art. 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è abrogato.

 

     Art. 127. Disposizioni relative all'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dal gelo e dalla brina e da altre avversità atmosferiche.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottata in armonia con i princìpi contenuti nel presente decreto legislativo e nel rispetto delle norme del Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, una normativa sostitutiva dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

     2. L'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 resta in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

 

     Art. 128. Modifica alla legge 10 giugno 1982, n. 348. [78]

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 129. Requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori.

     1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), le persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonché controllo in imprese soggette al presente decreto debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società od enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire;

     b) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria o valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti, amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti, nei settori assicurativo, creditizio o finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

     2. Per gli organi collegiali, i requisiti di cui al comma 1, lettera a), devono essere posseduti da almeno un terzo dei componenti degli organi stessi.

 

     Art. 130. Provvedimenti amministrativi vigenti.

     1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 2, lettera d), dall'art. 23, comma 5, dall'art. 51, comma 2, e dall'art. 72, comma 2, continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:

     a) D.M. 10 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1991, n. 161, recante "Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi";

     b) D.M. 23 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1981, n. 148, recante "Determinazione della riserva premi e della riserva sinistri per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami "credito" e "cauzioni" ";

     c) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1981, n. 341, recante "Criteri d'integrazione della riserva premi per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali";

     d) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1984, n. 170, recante "Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi";

     e) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1981, n. 293, recante "Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalla energia nucleare";

     f) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1992, n. 58, recante "Requisiti del personale e caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza";

     g) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1980, n. 154, recante "Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.".

     2. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 30, comma 3, continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:

     a) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1988, n. 172, recante "Determinazione delle quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni diverse da quelle della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti";

     b) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1988, n. 172, recante "Determinazione delle quote massime e minime d'investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

     3. L'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 2, resta limitata alla determinazione delle quote massime di investimento.

 

     Art. 131. Disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 11 bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, inserito dall'art. 126 del presente decreto, si applicano ai premi incassati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese ancora successivo le imprese di assicurazione debbono presentare all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza, la denuncia dei premi soggetti al contributo che prevedono di incassare nell'anno 1995.

     2. Il provvedimento di cui all'art. 12, comma 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, è emanato dall'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

     3. A decorrere dal 1° luglio 1994 cessa, per le imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo di immettere nel conto consortile, di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, una quota pari al due per cento di tutti i rischi assunti.

     4. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, verranno stabilite le modalità per la liquidazione del conto consortile, di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

 

     Art. 132. Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati.

     1. Agli effetti dell'art. 11, comma 2, lettere c) e d) del presente decreto legislativo i residenti in altri Stati possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

     2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

     3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

 

     Art. 133. Deroghe alla disciplina in materia di capitale di fondo di garanzia e di riserve tecniche.

     1. Le imprese di cui al titolo II, autorizzate ad esercitare uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, debbono adeguare il proprio capitale o fondo di garanzia, se inferiori, ai minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.

     3. Le imprese di cui ai titoli II e IV hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), e fino al 31 dicembre 1999 per adeguarsi al limite del 5% previsto dal comma 1, lettera b), e per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo [79].

     4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 23 e seguenti, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Spagna fino al 31 dicembre 1996, ed in Grecia e Portogallo fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorità.

     4 bis. Le imprese di cui al titolo II hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso sedi secondarie situate in altri Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [80].

 

     Art. 134. Deroga alla disciplina in materia di assicurazione malattia.

     1. Qualora le assicurazioni di cui all'art. 56 concernano rischi ubicati nel territorio della Repubblica federale di Germania e le autorità di controllo di detto Stato membro non pubblichino e non trasmettano la tabella di frequenza e gli altri dati indicati nel comma 1 del predetto articolo, l'ISVAP è tenuto a comunicare immediatamente la base tecnica per il calcolo dei premi, di cui all'art. 56 comma 2, alle predette autorità di controllo, al fine di consentire loro di presentare eventuali osservazioni.

     2. Se l'ISVAP non ritiene di dover tener conto di tali eventuali osservazioni, ne informa in modo dettagliato le autorità di controllo di cui al comma 1, fornendone i motivi.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1995.

 

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 135. Collocamento di rischi all'estero.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, non si applicano a coloro che stipulano con le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica, nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

     2. Le predette disposizioni non si applicano altresì a coloro che stipulano all'estero contratti relativi alle assicurazioni di responsabilità civile, ivi compresa la responsabilità per l'inquinamento da idrocarburi, e rischi accessori concernenti navi coperte da bandiera italiana e navi utilizzate da armatori o noleggiatori residenti in Italia, nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

 

     Art. 136. Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.

     1. L'ISVAP comunica alla Commissione della Unione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando per le stesse:

     a) le disposizioni vigenti per ciascuna di esse;

     b) gli elementi che devono figurare nel documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione che eventualmente l'assicuratore debba rilasciare all'assicurato.

 

     Art. 137. Imprese autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non già espressamente abilitata ad operare all'estero.

     2. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli III e IV, autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che siano in attività a quest'ultima data, possono continuare a svolgere la loro attività conformemente alle disposizioni del decreto stesso.

     3. In caso di esercizio dell'attività assicurativa all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.

 

     Art. 138. Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto operano in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, come modificato dal decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, possono:

     a) se autorizzate ad operare in base all'art. 17 del predetto decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, continuare la loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 81 del presente decreto, salvo che intendano apportare modifiche alla predetta attività;

     b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 16 del medesimo decreto legislativo, estendere la loro attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 81, alla stipulazione di contratti per l'assicurazione di altri rischi.

 

     Art. 139. Cessione dei rischi in riassicurazione.

     1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

 

     Art. 140. Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea.

     1. L'ISVAP, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rende noto il controvalore in lire italiane dell'ECU da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno ai fini dell'applicazione del presente decreto. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea.

 

     Art. 141. Sanzioni amministrative.

     1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

 

     Art. 142. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO

A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO

 

     1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

     prestazioni forfettarie;

     indennità temporanee;

     forme miste;

     persone trasportate.

 

     2. Malattia:

     prestazioni forfettarie;

     indennità temporanee;

     forme miste.

 

     3. Corpi di veicoli terrestri esclusi quelli ferroviari:

     ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori.

 

     4. Corpi di veicoli ferroviari:

     ogni danno subito da veicoli ferroviari.

 

     5. Corpi di veicoli aerei:

     ogni danno subito da veicoli aerei.

 

     6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

     ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi.

 

     7. Merci trasportate compresi merci, bagagli e ogni altro bene:

     ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

 

     8. Incendio ed elementi naturali:

     ogni danno subito dai beni diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7 causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno.

 

     9. Altri danni ai beni:

     ogni danno subito dai beni diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7 causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

 

     10. R.C. autoveicoli terrestri:

     ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

 

     11. R.C. aeromobili:

     ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

 

     12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

     ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

 

     13. R.C. generale:

     ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

 

     14. Credito:

     perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;

     credito all'esportazione;

     vendita a rate;

     credito ipotecario;

     credito agricolo.

 

     15. Cauzione:

     cauzione diretta;

     cauzione indiretta.

 

     16. Perdite pecuniarie di vario genere:

     rischi relativi all'occupazione;

     insufficienza di entrate generale;

     intemperie;

     perdite di utili;

     persistenza di spese generali;

     spese commerciali impreviste;

     perdita di valore venale;

     perdita di fitti o di redditi;

     perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;

     perdite pecuniarie non commerciali;

     altre perdite pecuniarie.

 

     17. Tutela giudiziaria:

     tutela giudiziaria.

 

     18. Assistenza:

     assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

     I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C).

 

B) DENOMINAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA CONTEMPORANEAMENTE PER PIU' RAMI

 

     Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

     a) i rami numeri 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione "Infortuni e malattia";

     b) i rami numeri 1, quarto rigo, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni auto";

     c) i rami numeri 1, quarto rigo, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni marittime e trasporti";

     d) i rami numero 1, quarto rigo, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni aeronautiche";

     e) i rami numeri 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione "Incendio ed altri danni ai beni";

     f) i rami numeri 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione "Responsabilità civile";

     g) i rami numeri 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione "Credito e cauzione";

     h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione "tutti i rami danni",

     tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

 

     C) RISCHI ACCESSORI

 

     L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

     sono connessi con il rischio principale;

     riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

     sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

     I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A) non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

     Tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui al primo comma, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quanto essi riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi marittime o comunque connesse a tale utilizzazione.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 8 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 8 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[5] Comma aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[6] Comma aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[7] Comma aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4 del D.Lgs. 213/1998.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[12] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[13] Numero così sostituito dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[14] Lettera abrogata dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[15] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[16] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[17] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[18] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 206.

[19] Comma così sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[20] Comma così sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[21] Comma così sostituito dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[22] Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[23] Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[24] Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[25] Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[26] Articolo modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 e così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[27] Comma inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[31] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[33] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[34] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[35] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[36] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[37] Articolo inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[38] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[40] Comma inserito dall’art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[41] Comma inserito dall’art. 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[42] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[43] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[44] Comma aggiunto dall’art. 8 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[45] Articolo inserito dall’art. 10 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[46] Articolo inserito dall’art. 11 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[47] Articolo inserito dall’art. 12 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[48] Articolo inserito dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[49] Articolo inserito dall’art. 22 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[50] Comma aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[51] Articolo inserito dall’art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[52] Articolo introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[53] Articolo inserito dall’art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[54] Articolo inserito dall’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[55] Articolo inserito dall’art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[56] Articolo inserito dall’art. 19 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[57] Articolo inserito dall’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[58] Articolo inserito dall’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[59] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190.

[60] Articolo inserito dall’art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 80 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[62] Sostituisce i commi dal primo al quinto, art. 1 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

[63] Sostituisce l'art. 10 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[64] Sostituisce l'art. 11 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[65] Aggiunge l'art. 11 bis alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[66] Sostituisce l'art. 12 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[67] Sostituisce l'art. 16 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[68] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[69] Aggiunge l'art. 19 bis alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[70] Modifica l'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[71] Modifica i commi primo e quinto, art. 20 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[72] Modifica il comma primo, art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[73] Modifica il comma terzo, art. 31 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[74] Modifica il comma terzo, art. 36 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[75] Sostituisce l'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[76] Modifica il comma 10, art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[77] Modifica l'art. 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[78] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348.

[79] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 206.

[80] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 206.