Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/01/1991 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Attività di intermediazione mobiliare) |
Art. 2. (Esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare) |
Art. 3. (Albo) |
Art. 4. (Partecipazione al capitale delle società di intermediazione mobiliare) |
Art. 5. (Promotori di servizi finanziari) |
Art. 6. (Principi generali e regole di comportamento) |
Art. 7 . (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati) |
Art. 8. (Attività di gestione) |
Art. 9. (Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare) |
Art. 10. (Revisione e certificazione del bilancio) |
Artt. 11. - 18. [35] |
Art. 19. (Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa) |
Art. 20. (Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari) |
Art. 21. (Mercato delle valute) |
Artt. 22. - 25. [49] |
Art. 26. (Relazione al Parlamento) |
Art. 27. (Norme finali) |
Art. 28. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.26651 - Legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari [1]
(G.U. 4 gennaio 1991, n. 3)
Titolo I
Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
Art. 1. (Attività di intermediazione mobiliare) [2]
Art. 2. (Esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare) [3]
Art. 3. (Albo)
1. [4].
2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:
a) la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attività esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; [5]
b) [6]
c) [7]
d) [8]
e) [9]
3. [10]
Art. 4. (Partecipazione al capitale delle società di intermediazione mobiliare)
1. [11].
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata
3. [12]
4. [13]
Art. 5. (Promotori di servizi finanziari) [14]
Art. 6. (Principi generali e regole di comportamento) [15]
Art. 7. (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)
1. [16]
2. [17]
3. [18]
4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare, nonché quelli di cui le società di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. [19]
Art. 8. (Attività di gestione) [20]
Art. 9. (Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare)
1. [21]
2. [22]
3. [23]
4. [24]
5. [25]
6. [26]
7. [27]
8. [28]
9. [29]
10. [30]
11. [31]
12. Alle partecipazioni nelle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata
13. Ai sensi della citata
14. Ferme restando le disposizioni della citata
a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettere e) e g);
b) i modi ed i termini della comunicazione da parte delle società di gestione delle operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa società di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti.
15. Le società di gestione di cui alla citata
16. Alle società di gestione di cui alla citata
17. [32]
Art. 10. (Revisione e certificazione del bilancio)
1. [33]
2. [34]
3. Al primo comma dell'articolo 2 del citato
Art. 19. (Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa)
1. [36]
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale.
3. [37]
4. [38]
Titolo II
Disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Art. 20. (Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari)
1. [39]
2. [40]
3. [41]
4. [42]
5. [43]
6. [44]
7. [45]
8. [46]
9. Al fine di consentire alle società estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel paese ove esse hanno la propria sede legale, la CONSOB è autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 17 del citato
10. Le offerte di acquisto e di vendita di valori mobiliari effettuate dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge su mercati nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 23 e su mercati esteri operanti in Italia riconosciuti ai sensi del comma 8 del presente articolo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato
11. [48]
Art. 21. (Mercato delle valute)
1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 26. (Relazione al Parlamento) [50]
Art. 28. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 214 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 66 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 66 del
[4] Comma abrogato dall'art. 66 del
[5] Lettera abrogata dall'art. 66 del
[6] Lettera abrogata dall'art. 66 del
[7] Lettera abrogata dall'art. 66 del
[8] Lettera abrogata dall'art. 66 del
[9] Lettera abrogata dall'art. 66 del
[10] Comma abrogato dall'art. 66 del
[11] Comma modificato dall'art. 3 del
[12] Comma abrogato dall'art. 66 del
[13] Comma abrogato dall'art. 66 del
[14] Articolo modificato dalla
[15] Articolo abrogato dall'art. 66 del
[16] Comma abrogato dall'art. 66 del
[17] Comma abrogato dall'art. 66 del
[18] Comma abrogato dall'art. 66 del
[19] Comma abrogato dall'art. 66 del
[20] Articolo abrogato dall'art. 66 del
[21] Comma abrogato dall'art. 66 del
[22] Comma abrogato dall'art. 66 del
[23] Comma abrogato dall'art. 66 del
[24] Comma abrogato dall'art. 66 del
[25] Comma abrogato dall'art. 66 del
[26] Comma abrogato dall'art. 66 del
[27] Comma abrogato dall'art. 66 del
[28] Comma abrogato dall'art. 66 del
[29] Comma abrogato dall'art. 66 del
[30] Comma abrogato dall'art. 66 del
[31] Comma abrogato dall'art. 66 del
[32] Comma abrogato dall'art. 66 del
[33] Comma abrogato dall'art. 66 del
[34] Comma abrogato dall'art. 66 del
[35] Articoli abrogati dall'art. 66 del
[36] Comma abrogato dall'art. 66 del
[37] Comma abrogato dall'art. 66 del
[38] Comma abrogato dall'art. 66 del
[39] Comma abrogato dall'art. 66 del
[40] Comma abrogato dall'art. 66 del
[41] Comma abrogato dall'art. 66 del
[42] Comma abrogato dall'art. 66 del
[43] Comma abrogato dall'art. 66 del
[44] Comma abrogato dall'art. 66 del
[45] Comma abrogato dall'art. 66 del
[46] Comma abrogato dall'art. 66 del
[47] Comma modificato dall'art. 3 del
[48] Comma abrogato dall'art. 66 del
[49] Articoli abrogati dall'art. 66 del
[50] Articolo abrogato dall'art. 66 del
[51] Articolo abrogato dall'art. 66 del