§ 98.1.26651 - Legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari


Settore:Normativa nazionale
Data:02/01/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Attività di intermediazione mobiliare)
Art. 2.  (Esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare)
Art. 3.  (Albo)
Art. 4.  (Partecipazione al capitale delle società di intermediazione mobiliare)
Art. 5.  (Promotori di servizi finanziari)
Art. 6.  (Principi generali e regole di comportamento)
Art. 7 . (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)
Art. 8.  (Attività di gestione)
Art. 9.  (Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare)
Art. 10.  (Revisione e certificazione del bilancio)
Artt. 11. - 18.  [35]
Art. 19.  (Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa)
Art. 20.  (Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari)
Art. 21.  (Mercato delle valute)
Artt. 22. - 25.  [49]
Art. 26.  (Relazione al Parlamento)
Art. 27.  (Norme finali)
Art. 28.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.26651 - Legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari [1]

(G.U. 4 gennaio 1991, n. 3)

 

Titolo I

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare

 

     Art. 1. (Attività di intermediazione mobiliare) [2]

 

          Art. 2. (Esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare) [3]

 

          Art. 3. (Albo)

     1. [4].

     2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

     a) la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attività esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; [5]

     b) [6]

     c) [7]

     d) [8]

     e) [9]

     3. [10]

 

          Art. 4. (Partecipazione al capitale delle società di intermediazione mobiliare)

     1. [11].

     2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne dà immediata notizia alla CONSOB.

     3. [12]

     4. [13]

 

          Art. 5. (Promotori di servizi finanziari) [14]

 

          Art. 6. (Principi generali e regole di comportamento) [15]

 

          Art. 7. (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)

     1. [16]

     2. [17]

     3. [18]

     4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare, nonché quelli di cui le società di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. [19]

 

          Art. 8. (Attività di gestione) [20]

 

          Art. 9. (Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare)

     1. [21]

     2. [22]

     3. [23]

     4. [24]

     5. [25]

     6. [26]

     7. [27]

     8. [28]

     9. [29]

     10. [30]

     11. [31]

     12. Alle partecipazioni nelle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia dà immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute.

     13. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la società di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché in titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti collegati.

     14. Ferme restando le disposizioni della citata legge n. 77 del 1983, la CONSOB, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce, con riferimento all'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare:

     a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettere e) e g);

     b) i modi ed i termini della comunicazione da parte delle società di gestione delle operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa società di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti.

     15. Le società di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, 1° comma, lettere c) e g), e 4 del citato decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

     16. Alle società di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, nonché agli amministratori e ai direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     17. [32]

 

          Art. 10. (Revisione e certificazione del bilancio)

     1. [33]

     2. [34]

     3. Al primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile".

 

          Artt. 11. - 18. [35]

 

 

          Art. 19. (Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa)

     1. [36]

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale.

     3. [37]

     4. [38]

 

Titolo II

Disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari

 

          Art. 20. (Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari)

     1. [39]

     2. [40]

     3. [41]

     4. [42]

     5. [43]

     6. [44]

     7. [45]

     8. [46]

     9. Al fine di consentire alle società estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel paese ove esse hanno la propria sede legale, la CONSOB è autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni [47] .

     10. Le offerte di acquisto e di vendita di valori mobiliari effettuate dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge su mercati nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 23 e su mercati esteri operanti in Italia riconosciuti ai sensi del comma 8 del presente articolo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

     11. [48]

 

          Art. 21. (Mercato delle valute)

     1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, il Ministro del tesoro, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina il mercato dei cambi e le relative operazioni che vi si svolgono, nonché le forme di vigilanza su detto mercato e le attribuzioni della Banca d'Italia. A tal fine possono essere richiesti dati e notizie agli intermediari professionali autorizzati e agli altri operatori.

 

          Artt. 22. - 25. [49]

 

Titolo III

Disposizioni finali

 

          Art. 26. (Relazione al Parlamento) [50]

 

          Art. 27. (Norme finali) [51]

 

          Art. 28. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. Per effetto dell'art. 214, comma 2, lett. e), dello stesso decreto, gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 del presente provvedimento continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 58/1998.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[4]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[5]  Lettera abrogata dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nella parte relativa al capitale sociale delle SIM con la decorrenza ivi prevista.

[6]  Lettera abrogata dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[7]  Lettera abrogata dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[8]  Lettera abrogata dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[9]  Lettera abrogata dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[10]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[11]  Comma modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, e abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[12]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[13]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[14]  Articolo modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, e abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[16]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[17]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[18]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[19]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[21]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[22]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[23]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[24]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[25]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[26]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[27]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[28]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[29]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[30]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[31]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[32]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[33]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[34]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[35]  Articoli abrogati dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[36]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[37]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[38]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[39]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[40]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[41]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[42]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[43]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[44]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[45]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[46]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[47]  Comma modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90.

[48]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[49]  Articoli abrogati dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[50]  Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[51]  Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.