Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/05/1998 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 |
Art. 2. Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi |
Art. 3. Copertura finanziaria |
§ 98.1.27148 - Legge 21 maggio 1998, n. 162.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave
(G.U. 29 maggio 1998, n. 123)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";
b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,";
c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";
d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
"Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del
Art. 41-ter ( Progetti sperimentali ). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2.Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della
Art. 2. Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi
1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis ) e l-ter), della
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.