Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/06/1996 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati |
Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilità |
Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie |
Art. 4. Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare |
Art. 5. Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato |
Art. 6. Validità delle graduatorie |
Art. 7. Procedure concorsuali |
Art. 8. Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali |
Art. 9. Numero degli assessori |
Art. 10. Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali |
Art. 11. Servizio di mensa scolastica |
Art. 12. Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 98.1.29226 - D.L. 3 giugno 1996, n. 309 [1].
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.
(G.U. 5 giugno 1996, n. 130)
Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del
2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del
3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del
4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
6. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che non abbiano personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, possono procedere all'assunzione di personale, anche a tempo determinato, o stabilire rapporti di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti fatta salva l'autorizzazione all'assunzione da parte della Commissione centrale per gli organici degli enti locali ai sensi dell'articolo 45 del citato
Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilità
1. L'articolo 16-bis del
"Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1 gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
1. Il comma 11 dell'articolo 3 della
" 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. E' altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità".
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-bis del
3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del
4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della
Art. 4. Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare
1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
2. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del
Art. 5. Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della
2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della
Art. 6. Validità delle graduatorie
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
Art. 7. Procedure concorsuali
1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla
2. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del
3. La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosessantatre posti di segretario comunale in esperimento, indetto con decreto ministeriale del 30 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 14 del 21 febbraio 1995, ferma restando la previa determinazione dei criteri generali di valutazione, procede alla attribuzione ai singoli candidati del punteggio relativo ai titoli di merito eventualmente prodotti successivamente alla correzione delle prove scritte e nei riguardi dei soli candidati ammessi a sostenere le prove orali. Il punteggio in tal modo attribuito viene comunicato ai candidati in data comunque anteriore a quella fissata per l'espletamento della prova orale.
Art. 8. Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali
1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 giugno 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. Numero degli assessori
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. L'articolo 33, comma 2, della
" 2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.001 a 1.400.000 abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti".
3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della
Art. 10. Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali
1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
2. Nella
"Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali). - 1. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.
2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della
3. Nell'articolo 31, comma 7, della
4. Al comma 1 dell'articolo 36 della
5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla
Art. 11. Servizio di mensa scolastica
1. E' autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.
3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.
Art. 12. Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
"2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 170,