Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 30/03/1981 |
Numero: | 119 |
§ 27.8.4 - Legge 30 marzo 1981, n. 119.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).
(G.U. 8 aprile 1981, n. 97, S.O.).
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE.
In deroga all'art. 1, quarto comma, lettera d), del
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981.
Il Ministro delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari.
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
Il Ministro delle finanze può acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE.
Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 34, primo comma, della
a) costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime: 214 miliardi e 800 milioni, da attribuire negli anni 1981, 1982, 1983 quanto a lire 129 miliardi al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri e quanto a lire 85 miliardi e 800 milioni alla esecuzione delle opere nei porti del Mezzogiorno. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento è previsto per 43 miliardi per le opere del porto di Genova-Voltri, e per lire 28 miliardi e 600 milioni per le opere nei porti del Mezzogiorno;
b) costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:
1) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali: lire 245 miliardi, da ripartire, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A;
2) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni e di altri soggetti in conformità alla
Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'art. 18 del
Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41 della
Detto importo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1981 ed è versato all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.
Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento resta determinato in lire 900 miliardi.
Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'art. 41 della
Ai fini della esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 miliardi, di cui 50 miliardi a carico dell'esercizio 1981.
Lo stanziamento di cui alla
DISPOSIZIONI PER IL MEZZOGIORNO.
Per la prosecuzione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato lo stanziamento di lire 2.000 miliardi a favore della Cassa stessa per l'anno finanziario 1981, fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni fino all'importo di lire 500 miliardi a valere sullo stanziamento di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'art. 24, terzo comma, del testo unico approvato con
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove si verifichino ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni per i fini anzidetti fino ad un importo di lire 400 miliardi, che fa carico per lire 160 miliardi sul fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui all'art. 25, lettera a), del
E' autorizzato l'apporto di lire 337 miliardi ad incremento di quello autorizzato con l'art. 30 della
Per il finanziamento nell'anno 1981 degli interventi previsti al primo comma dell'art. 149 del testo unico approvato con
E' autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di lire 220 miliardi a favore dell'ANAS, ad incremento di quello autorizzato con l'art. 29, lettera a) della
La disposizione di cui all'art. 160, terzo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
Lo stanziamento di lire 2.000 miliardi, di cui all'art. 9 della presente legge, è comprensivo della quota destinata alla erogazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del citato testo unico approvato con
Le autorizzazioni di spesa per l'anno 1981, di cui agli articoli 9 e 10, di complessive lire 2.366 miliardi, sono imputate allo stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto.
Le norme relative all'obbligo del Mediocredito centrale di riservare al Mezzogiorno il 65% delle disponibilità destinate agli incentivi agli investimenti industriali sono prorogate al 31 dicembre 1981. Il Mediocredito centrale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad utilizzare i fondi, riservati al Mezzogiorno nel 1981, ed i fondi già riservati negli anni precedenti e non impiegati al 31 dicembre 1980, anche per gli interventi di finanziamento, ai sensi delle altre leggi vigenti che disciplinano la sua attività, purchè in favore di soggetti localizzati nel Mezzogiorno stesso. In tale caso, la durata massima dei finanziamenti può estendersi fino a quella prevista dall'art. 63, comma quinto, del
Il fondo di solidarietà nazionale di cui alla
La
La Cassa per il Mezzogiorno, su delibera del CIPE, è autorizzata, nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 9, a finanziare, fino alla somma di 500 miliardi di lire, programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonché azioni per la commercializzazione dei loro prodotti, con riferimento alle normative applicabili per le finalità anzidette, ed in particolare alla
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTITUZIONE, EQUIPAGGIAMENTO
E ADDESTRAMENTO DI REPARTI OPERATIVI MOBILI DELLE
FORZE ARMATE PER IL CONCORSO ALLA PROTEZIONE CIVILE E IL SOCCORSO
DELLE POPOLAZIONI COLPITE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, DA CALAMITA'.
Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso della protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità, per l'acquisizione di beni mobili e immobili, attrezzature e servizi.
Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 del
Per ognuno degli anni 1982 e 1983 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA.
Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento per l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria centrale e periferica, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal
Il Ministro di grazia e giustizia, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al primo comma, con l'indicazione delle varie voci di intervento.
Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi, ricerche e relativi servizi, con particolare riguardo alla attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario e alla predisposizione della riforma del codice di procedura penale. A tale fine, il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del
Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1981, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, di edifici pubblici, nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale [5].
I mutui suddetti possono essere altresì contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attività del giudice conciliatore.
I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria [6].
Gli enti locali possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinchè, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.
Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'art. 1 del
L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è assunto a carico del bilancio dello Stato.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della
Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall'art. 4 della
I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilità generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresì, procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purchè la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'art. 12 della
I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI OCCUPAZIONE.
Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 12 della
E' concesso un contributo straordinario dello Stato di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le Casse marittime meridionali, adriatica e tirrena a decurtazione delle passività delle gestioni della pesca marittima per gli anni 1978 e 1979.
Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell'art. 14-quater, primo comma, del
La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 9 della
Fino all'entrata in vigore delle norme di riforma dei trattamenti pensionistici e delle relative cadenze periodiche di revisione e con effetto dal 1° settembre, 1° gennaio, 1° maggio di ciascun anno, gli importi delle pensioni, alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'art. 19 della
Per il 1° settembre 1981, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al bimestre febbraio-marzo 1981 con il valore medio dell'indice relativo al bimestre dicembre 1980-gennaio 1981; per il 1° gennaio 1982 la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo da maggio a luglio 1981 con il valore medio dell'indice relativo al periodo da febbraio ad aprile 1981; per il 1° maggio 1982 e successivamente, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il nono e il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il tredicesimo e il decimo mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'art. 10 della
Il numero dei punti è uguale alla differenza, arrotondata all'unità, tra i valori medi degli indici indicati nel secondo comma.
Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi collegato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal 1° maggio e dal 1° settembre.
A decorrere dal 1° luglio 1981 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'art. 1 della
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente, valutato, per l'anno 1981, in lire 700 miliardi - di cui 600 miliardi da trasferire all'INPS in favore delle gestioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e del fondo sociale - è imputato allo stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 22 della
Della complessiva somma di cui al comma precedente, resta a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'art. 3 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO DEI CONSUMI
ENERGETICI E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI.
Ai fini del risparmio dei consumi energetici, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata la spesa di lire 1.610 miliardi per il triennio 1981-1983.
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981 resta fissata in lire 410 miliardi.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI CREDITIZIE ALL'ARTIGIANATO.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEDIOCREDITO CENTRALE.
Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della
La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 125 miliardi nell'anno 1981.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA.
La legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, è prorogata sino al 1983.
La relativa autorizzazione di spesa è elevata di lire 1.500 miliardi, di cui 150 miliardi per gli interventi previsti dall'art. 5 della stessa legge.
Per l'anno 1981 l'autorizzazione di spesa è elevata di lire 200 miliardi, di cui 50 miliardi per gli interventi previsti dall'art. 5 della stessa legge.
AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO.
E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.
I contributi dello Stato di cui all'art. 3 della
La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.
BORSE DI STUDIO.
Il capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è incrementato di lire 5 miliardi, per l'esercizio finanziario 1981, per far fronte, limitatamente al bimestre novembre-dicembre, agli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato e di specializzazione da attivare nell'anno accademico 1981-1982.
COMMISSIONE TECNICA PER LA SPESA PUBBLICA.
E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'art. 22 della
La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro.
Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato [8].
In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro" [10].
I membri della commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
(Omissis) [11].
Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro [12].
Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati [13].
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 48 della
L'importo di lire cinquemila indicato nell'art. 6 del testo unico approvato con
Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilità. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5%-1935, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilità, rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.
In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalità da precisare negli appositi decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonché per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5%-1935 da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.
Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale è ammessa l'operazione di riunione con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell'art. 8 della
Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del
Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.
Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della citata
La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi di un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'art. 576 del
Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.
(Omissis) [14].
(Omissis) [15].
Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.
E' abrogato l'art. 8 del
Il quinto comma dell'art. 1 del
"Gli eventuali avanzi di amministrazione sono conteggiati, per le singole regioni, in sede di erogazione del fondo comune di cui all'art. 8 della
Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:
a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla
b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento -- anche tramite consorzi, pure di garanzia -- all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro [16];
c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti [17].
Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Le modifiche possono anche riguardare la scadenza, la durata, le serie dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.
(Omissis) [18].
Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della
Le aziende di credito effettuano i versamenti delle somme in eccesso nei conti aperti agli enti di cui al primo comma presso le tesorerie dello Stato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al settimo comma.
Qualora il servizio di tesoreria o di cassa di un ente sia espletato da più aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che può essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma.
Le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, dovuti agli enti di cui al primo comma, eccezion fatta per i fondi di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle provincia autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati presso le tesorerie dello Stato.
Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a comunicare, tramite l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla direzione generale del tesoro, all'inizio di ogni trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento è consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.
In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende di credito presso cui risultano disponibilità degli enti di cui al primo comma in misura superiore al limite stabilito dal primo comma debbono versare tale eccedenza in non più di dodici rate trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari al 6%, e all'8% per ciascuno dei trimestri successivi, delle disponibilità degli enti suddetti alla data del 30 novembre 1980, fino al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate le rate trimestrali, è pari all'ammontare delle somme detenute presso le aziende di credito all'entrata in vigore della presente legge decurtate dalle rate già versate.
Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme di cui al
Con decreto del Ministro del tesoro può, altresì, essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sè, e possono essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità di cui al sesto comma.
Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Le aziende, in relazione alle disposizioni del presente articolo, possono chiedere l'adeguamento delle convenzioni di tesoreria o di cassa stipulate con gli enti di cui al primo comma.
Sono abrogate le norme di legge incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali di cui al primo comma dell'art. 43.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 10 della
Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della
Tabelle
(Omissis).
[1] Comma sostituito dall'art. 3 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[5] Comma così modificato dall'art. 145 della
[6] Comma inserito dall'art. 1, comma 615, della
[7] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 49 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 49 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 49 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 49 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 49 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 49 della
[14] Comma abrogato dall'art. 5 del
[15] Comma abrogato dall'art. 5 del
[16] Lettera così modificata dall'art. 35 della
[17] Lettera modificata dall'art. 35 della
[18] Comma abrogato dall'art. 11 della
[19] Comma da ultimo modificato dall'art. 16 del
[20] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 18 del