Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 16/09/1996 |
Numero: | 564 |
Sommario |
Art. 1. Periodi di malattia. |
Art. 2. Periodi per maternità. |
Art. 3. Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. |
Art. 4. Disoccupazione involontaria. |
Art. 5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. |
Art. 6. Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro. |
Art. 7. Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei. |
Art. 8. Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico. |
§ 77.3.117 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.
(G.U. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.).
Capo I
Disposizioni in materia di contribuzione figurativa
Art. 1. Periodi di malattia.
1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio
1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della
3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della
5. [3].
6. [4].
Art. 2. Periodi per maternità. [5]
Art. 3. Art. 31 della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della
2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza [6].
4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della
5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata
6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro [7] .
7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico [9]
8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata
9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata
10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale.
Art. 4. Disoccupazione involontaria.
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria.
Capo II
Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione
Art. 5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro.
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della
Art. 6. Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.
Art. 7. Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.
Art. 8. Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico. [10]
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 del
[2] Comma inserito dall'art. 45 della
[3] Comma abrogato dall'art. 3 del
[4] Comma abrogato dall'art. 3 del
[5] Articolo modificato dall'art. 3 del
[6] Per la proroga del termine vedi art. 3 del
[7] Comma così modificato dall'art. 3 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[9] Comma aggiunto dall'art. 26 della
[10] Rubrica così modificata dall'art. 3 del
[11] Comma così modificato dall'art. 3 del