Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 22/12/1986 |
Numero: | 910 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di [...] |
Art. 2. 1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da [...] |
Art. 3. 1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma [...] |
Art. 4. 1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo [...] |
Art. 5. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di lire 1.000 miliardi. |
Art. 6. 1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'art. 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 1.000 miliardi per [...] |
Art. 7. 1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. [...] |
Art. 8. 1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni [...] |
Art. 9. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. |
§ 27.8.11 - Legge 22 dicembre 1986, n. 910.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
(G.U. 30 dicembre 1986, n. 301, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'art. 10, sesto e settimo comma, e dell'art. 17, terzo comma, della
3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonché le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonché nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 10 della
7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabella B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C, comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.
8. Ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della
9. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della
10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della
Capo II
DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO
1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'art. 9 della
2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della
3. La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della
4. Per consentire l'immediato utilizzo delle somme già finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione della
5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 della
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1986, lire 2.627,5 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987 fino all'ammontare di lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al presente comma ed a quelli autorizzati dall'art. 10 della
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.297,3 miliardi.
6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonché, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio". 6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorità, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali, l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara" [2].
7. Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi di quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della
8. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della
9. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'art. 2 della citata
a) da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) da lire 142 miliardi a lire 218 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
c) da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
e) confermate lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
f) confermate lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
g) confermate lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;
h) da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della
i) confermate lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;
l) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;
m) da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
10. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della
11. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.
12. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:
a) lire 613 miliardi per l'anno 1987;
b) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
c) lire 531 miliardi per l'anno 1989.
Capo III
INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'art. 13 della
2. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del
3. Il fondo di cui all'art. 6 della
4. E' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'art. 14 della
5. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della
6. E' autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi, valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
9. Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della
10. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della
11. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno. Ferme restando le riserve a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione delle predette risorse è sottoposta al CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote:
a) IRI: lire 500 miliardi;
b) EFIM: lire 150 miliardi.
12. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
13. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
14. In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del prestito obbligazionario emesso ai sensi del
15. L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
16. L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 è subordinata alla presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale delle società beneficiarie dei finanziamenti connessi al prestito obbligazionario emesso sulla base del
17. Per consentire la prosecuzione per i primi sei mesi dell'anno 1987 del piano quinquennale 1985-1989 è assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.
1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della
2. Per il completamento del programma di interventi di cui alla
3. Per consentire, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della
4. Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della
Capo IV
INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO PER CALAMITA'
NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, della
2. [3].
3. [4].
4. [5].
5. All'art. 14, comma 9, della
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del
7. Per le finalità di cui all'art. 5 della
8. L'autorizzazione di spesa recata dalla
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla
2. Per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della
3. Ai sensi dell'art. 36 della
4. Ai sensi dell'art. 19-bis del
5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonché per il completamento degli interventi di cui al
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, lettera d), della
7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, diciottesimo comma, della
1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla
2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'art. 5, quattordicesimo comma, del
3. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'art. 19 del
4. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con
5. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla
6. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 4 della
7. Per le finalità e con le modalità di cui all'art. 19 della
8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della
9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma ventitreesimo, della
10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'art. 34, comma 2, della
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, ultimo comma, della
12. Per le finalità di cui alla
13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'art. 6, quindicesimo comma, della
14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della
15. E' assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:
a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui alla
c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord;
d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'art. 9 della
16. Una quota del 15 per cento a valere sui fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 15, è destinata alle finalità di cui all'art. 7 della
Capo V
DISPOSIZIONI DIVERSE
1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonché dell'onere derivante dall'art. 4, comma 9-bis, del
2. E' autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della
3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025 miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della
4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) è stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 milioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entità del contributo è determinata con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della
5. E' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.
6. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.500 miliardi.
7. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, e dell'art. 28, comma 4, della
8. Per le finalità di cui all'art. 11 della
9. Le economie di cui all'art. 23 della
10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite, di cui all'art. 3, secondo comma, della
11. A decorrere dall'anno 1987 è soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il
12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della
13. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 12 della
"a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989".
14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 13 viene autorizzata con le modalità previste nell'art. 19, quattordicesimo comma, della
15. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989, per le finalità di cui alla
16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'art. 13 della
17. Per le finalità di cui al
18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa dall'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna", il contributo di cui alla
19. Per le finalità di cui alla
20. Il fondo di cui all'art. 1 della
21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4 della
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.
Tabella A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(Omissis).
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(Omissis).
Tabella C
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CAPITALE
(Omissis).
Tabella D
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[3] Comma abrogato dall'art. 17 della
[4] Comma abrogato dall'art. 17 della
[5] Comma abrogato dall'art. 17 della
[6] Comma così modificato dall'art. 10 del
[7] Comma così modificato dell'art. 51 della
[8] Comma così modificato dall'art. 6 e dall'art. 10 del
[9] Lettera già modificata dall'art. 55 della