§ 98.1.28891 - D.L. 28 giugno 1995, n. 250 [1] .
Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
(G.U. 29 giugno 1995, n. 150)
Art. 1. (Proroga di termini e disposizioni conseguenti)
1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 30 settembre 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonché quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-quinquies. Per gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quinquies sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento [2] .
2. Al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "17 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994".
3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1996 [3] .
5. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.".
6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 1996 [4] .
7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995 sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.
9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe già in vigore [5] .
10. In deroga alle disposizioni dell'articolo 56, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune [6] .
11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995 [7] .
11-bis. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995 [8] .
12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni".
13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 30 settembre 1995 [9] .
14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995 [10] .
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Alla stessa data restano, altresì, fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.
16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "di norma" sono soppresse.
17. [11].
18. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.
19. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.
20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.
21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente al triennio 1995-1997, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.
22. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
23. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:
"1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".
24. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: "ai conferimenti dell'azienda", sono inserite le seguenti: "ovvero di rami di essa".
25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge.
26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.
27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
b) all'articolo 21, comma 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
c) all''articolo 22, comma 11, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
d) all'articolo 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".
27-bis. Al comma, lettera e), dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". Per i soggetti che deliberano lo scioglimento o la trasformazione tra il 1° giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994 [12] .
Art. 1 bis. (Modifica dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) [13]
1. All'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:"8-ter . Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera g) dell'articolo 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi" [14] .
Art. 2. (Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990) [15]
Art. 3. (Disposizioni in materia di IVA)
1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito, anche per i titolari di conto fiscale, entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.";
c) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.
5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994".”
2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994.
2-bis. Per gli errori compiuti fino al 30 giugno 1996 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con le modalità previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996 [16] .
3. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione.".
4. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.
6. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.
7. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7 miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. bis - (Rimborsi IVA) [17]
1. Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento dal 1° gennaio 1996, durata dieci anni, per l'importo massimo di lire 400 miliardi, al cui onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. All'onere derivante dalla relativa spesa per interessi, valutata in lire 44 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 4. (Energia elettrica impiegata negli opifici industriali) [18]
Art. 5. (Scarti di emissione)
1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.
2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.
2-bis. E' in ogni caso consentito applicare le disposizioni del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, per il periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 1994, anche in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [19] .
Art. 5. bis - (Modalità applicative dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) [20]
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quota parte di cui alla lettera b) è determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.