| Settore: | Normativa nazionale |
| Data: | 28/06/1995 |
| Numero: | 250 |
| Sommario |
| Art. 1. (Proroga di termini e disposizioni conseguenti) |
| Art. 1 bis. (Modifica dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) |
| Art. 2. (Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990) |
| Art. 3. (Disposizioni in materia di IVA) |
| Art. 3 bis. (Rimborsi IVA) |
| Art. 4. (Energia elettrica impiegata negli opifici industriali) |
| Art. 5. (Scarti di emissione) |
| Art. 5 bis. (Modalità applicative dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) |
| Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28891 - D.L. 28 giugno 1995, n. 250. [1]
Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
(G.U. 29 giugno 1995, n. 150)
Art. 1. (Proroga di termini e disposizioni conseguenti)
1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del
2. Al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del
3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del
4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del
5. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del
6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del
7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del
9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe già in vigore [5] .
10. In deroga alle disposizioni dell'articolo 56, comma 7, del
11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995 [7] .
11-bis. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995 [8] .
12. All'articolo 33 del
a) nel comma 1 le parole: "costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni".
13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 30 settembre 1995 [9] .
14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995 [10] .
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del
16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del
17. [11].
18. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.
19. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del
20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del
21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente al triennio 1995-1997, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.
22. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del
23. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della
24. All'articolo 1, comma 2, della
25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge.
26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.
27. Al
a) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
b) all'articolo 21, comma 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
c) all''articolo 22, comma 11, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
d) all'articolo 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".
27-bis. Al comma, lettera e), dell'articolo 30 della
Art. 1 bis. (Modifica dell'articolo 48 del testo unico approvato con
1. All'articolo 48 del testo unico approvato con
Art. 2. (Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990) [15]
Art. 3. (Disposizioni in materia di IVA)
1. All'articolo 6 della
a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
c) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.
5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della
"11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994".”
2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del
2-bis. Per gli errori compiuti fino al 30 giugno 1996 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del
3. All'articolo 74, quarto comma, del
4. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del
5. [Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del
6. [Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili] [18].
7. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7 miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3 bis. (Rimborsi IVA) [19]
1. Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal
Art. 4. (Energia elettrica impiegata negli opifici industriali) [20]
Art. 5. (Scarti di emissione)
1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2-bis. E' in ogni caso consentito applicare le disposizioni del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, per il periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 1994, anche in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 5 bis. (Modalità applicative dell'articolo 26 della
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Termine differito, da ultimo, al 31 dicembre 2001, dall'art. 5 bis del
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[13] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[14] Comma così modificato dall'art. 1 del
[15] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[16] Comma inserito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[17] Comma abrogato dall'art. 170 del
[18] Comma abrogato dall'art. 170 del
[19] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[20] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 28 della
[21] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[22] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.