Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 13/05/1999 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi per la perequazione del prelievo fiscale). |
Art. 2. (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa). |
Art. 3. (Fondi pensione). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di IVA relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie). |
Art. 5. (Proroga di termine). |
Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di IVA). |
Art. 7. (Lavoro interinale). |
Art. 8. (Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento). |
Art. 9. (Modalità di compilazione del conto giudiziale). |
Art. 10. (Disposizioni in materia di federalismo fiscale). |
Art. 11. (Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione). |
Art. 12. (Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). |
Art. 13. (Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi). |
Art. 14. (Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS). |
Art. 15. (Regime fiscale dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e altre disposizioni tributarie). |
Art. 16. (Giochi). |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). |
Art. 18. (Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari). |
Art. 19. (Istanze di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro). |
Art. 20. (Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati). |
Art. 21. (Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria). |
Art. 22. (Modifiche allalegge 28 dicembre 1995, n. 549). |
Art. 23. (Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dellalegge 3 agosto 1998, n. 288). |
Art. 24. (Disposizioni in materia di redditi individuali). |
Art. 25. (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). |
Art. 26. (Disposizioni relative ai rimborsi di imposte) |
Art. 27. (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche). |
Art. 28. (Disposizioni interpretative). |
Art. 29. (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati). |
Art. 30. (Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia). |
Art. 31. (Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari). |
Art. 32. (Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). |
Art. 33. (Relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi). |
Art. 34. (Copertura finanziaria). |
Art. 35. (Testi unici). |
Art. 36. (Abrogazione del decreto legge n. 63 del 1999 e norma di sanatoria). |
Art. 37. (Entrata in vigore). |
§ 95.1.151 - L. 13 maggio 1999, n. 133.
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.
(G.U. 17 maggio 1999, n. 113 - S.O.).
Art. 1. (Interventi per la perequazione del prelievo fiscale).
1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evazione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;
b) ai fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore;
c) utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera a) in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché in misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da handicap o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;
d) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la sua nota di variazione, indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sarà integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di variazione.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Al comma 1 dell'articolo 38 del
Art. 2. (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: [1]
a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del
b) previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, della facoltà per il contribuente di richiedere:
1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;
3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della
5. All'articolo 3, comma 162, della
a) alla lettera b), dopo le parole: “rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;” sono inserite le seguenti: “la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;”;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;”.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7-bis La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. [2]
8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
9. Agli effetti del comma 8:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del
10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e6, comma 1, del citato
11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della
11-bis Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista è rideterminato assumendo:
a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8;
b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo. [7]
12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della
13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999–2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999–2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 3. (Fondi pensione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del
c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del
d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal
b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del
c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c).
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. [9]
Art. 4. (Disposizioni in materia di IVA relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).
1. All'articolo 4, comma 1, della
Art. 5. (Proroga di termine).
1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 1999. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo e nei limiti delle somme iscritte in bilancio a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima
Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di IVA).
1. [Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo; [10]
b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari] [11];
2. [L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamte rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile] [12].
3. [L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del
c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile] [14].
3-bis [Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385] [15].
4. [Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2004, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari] [16].
5. All'articolo 2 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblcia 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, dopo la nota 2-bis è aggiunta la seguente:
“2–ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000”.
6. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al
7. Al
a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni le parole: “53 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”;
b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: “12–bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)”;
c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: “38–bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)”;
d) nella tabella B, la lettera d) è soppressa.
8. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.
9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del
10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del
11. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento.
12. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del
13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della
14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla
15. I prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purchè siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonchè altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del
Art. 7. (Lavoro interinale).
1. Alla
“Art. 26 bis. – (Disposizioni fiscali). – 1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del
Art. 8. (Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento).
1. All'articolo 67 del
“L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito”.
Art. 9. (Modalità di compilazione del conto giudiziale).
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del
Art. 10. (Disposizioni in materia di federalismo fiscale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) [20];
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della
i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della
2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del
p) previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della
2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del
5. All'articolo 4 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del
a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW.”;
b) il comma 2 è abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con
8. Nel testo unico approvato con
9. Il comma 2 dell'articolo 6 del
“2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza”.
10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del
12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della
14. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con
18. Al
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: “e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si inendano prorogate di anno in anno”;
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: “, nel limite della variazione percentuale” fino alla fine del comma.
Art. 11. (Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con finalità ecologiche fissandone le priorità e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sviluppo di attività di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione delle città e del territorio;
b) trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro, al fine di incentivare l'occupazione, al consumo delle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i tributi di cui all'articolo 8 della
c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili, al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo nonché per la riduzione dell'incidenza degli alti costi di importazione di tali tecniche;
d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo periodo le fonti energetiche tradizionali causa di inquinamento;
e) incentivi alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale intervenendo anche in aumento sulla deducibilità fiscale del costo di marchi o brevetti concessi in ambito europeo che comportino innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinino risparmio energetico.
2. Dalla delega di cui al comma 1 non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
Art. 12. (Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: “addizionale” sono inserite le seguenti: “provinciale e”;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: “Con decreto del” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti del”; dopo le parole: “è stabilita l'aliquota”, sono inserite le seguenti: “di compartecipazione”; alla fine è aggiunto il seguente periodo: “L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.”;
c) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: “dell'aliquota”, sono aggiunte le seguenti: “di compartecipazione”;
d) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale provinciale e comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
e) all'articolo 1, comma 6, le parole: “è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa” sono sostituite dalle seguenti: “è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti”;
f) all'articolo 1, comma 7, primo periodo, dopo le parole: “La ripartizione” sono inserite le seguenti: “tra le province e” e, nel primo e nel secondo periodo, è soppressa la parola: “comunale”;
g) all'articolo 1, comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti parole: “Per le province e”;
h) all'articolo 1, comma 8, primo e secondo periodo, prima delle parole: “i comuni” sono inserite le seguenti: “le province ed”;
i) all'articolo 1, comma 9, dopo le parole: “sono versati” sono inserite le seguenti: “alle province e”;
l) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: “trasferiti”, sono inserite le seguenti: “alle province e”;
m) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: “i proventi dell'addizionale” sono inserite le seguenti: “provinciale e”, e dopo le parole: “vengono ripartiti” sono inserite le seguenti: “fra le province e”;
n) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: “dei proventi dell'addizionale” sono inserite le seguenti: “provinciale e”; dopo le parole: “da operare e da consolidare,”, sono inserite le seguenti: “per ciascuna provincia e”;
o) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata
p) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: “risorse aggiuntive acquisite” sono inserite le seguenti: “dalle province e”.
2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e dei singoli enti locali per gli anni 2000 e 2001.
3. Il comma 2 dell'articolo 31 della
“2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del
4. Nell'articolo 3, comma 143, della
Art. 13. (Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi).
1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. (Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS).
1. Il comma 191 dell'articolo 3 della
“191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del
2. All'articolo 3 della
“192–bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. (Regime fiscale dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della
1. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennità percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo nella società cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.
4. All'articolo 11, primo comma, del
a) nel primo periodo, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”;
b) nel secondo periodo, le parole: “sessanta” e “quaranta” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “cinquanta” e “venticinque”.
5. Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, è fissato al 16 settembre 1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal 21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999. Gli importi dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il 40 per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000, con i criteri di cui al
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 16. (Giochi).
1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del
5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del
Art. 17. (Modifiche all'articolo 24 della
1. Il comma 29 dell'articolo 24 della
“29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla
Art. 18. (Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonché al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: [22]
a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della
d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal
e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della
f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della
m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4–quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. [23]
6. [24]
7. [25]
8. [26]
9. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999–2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del
Art. 19. (Istanze di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro).
1. Le disposizioni dell'articolo 57 della
2. Nell'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
3. Nella tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
“Art. 11–ter. – 1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e rleativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati”.
Art. 20. (Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati).
1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.
Art. 21. (Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria).
1. L'articolo 38, comma 2, del
2. Le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della
Art. 22. (Modifiche alla
1. All'articolo 3 della
a) al comma 205, la parola: “disponibili” è sostituita dalla seguente: “vacanti”; dopo le parole: “e successive modificazioni ed integrazioni” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime”;
b) al comma 206, lettera c), le parole: “salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale” sono soppresse; alla lettera d) del medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie;” e alla lettera e), dopo la parola: “una prova”, è aggiunta la seguente: “d'esame”;
c) il comma 207 è sostituito dal seguente:
“207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.”;
d) al comma 208–bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999”.
2. Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformità a quanto disposto dal comma 1. [28]
Art. 23. (Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della
1. Nell'articolo 1 della
“2–bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive”.
Art. 24. (Disposizioni in materia di redditi individuali).
1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della
Art. 25. (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). [29]
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco. [30]
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della
4. Alla
a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;
b) nell'articolo 2:
al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma";
al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 26. (Disposizioni relative ai rimborsi di imposte)
1. Nell'articolo 16, comma 2, della
Art. 27. (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche).
1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
2. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000 [32].
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.
Art. 28. (Disposizioni interpretative). [33]
[1. Le disposizioni del comma 2–bis dell'articolo 3 del
Art. 29. (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati).
1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 30. (Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia).
1. Il complesso monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venenzia può essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 31. (Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari).
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della
Art. 32. (Modifica all'articolo 52 del
1. Al numero 1) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del
Art. 33. (Relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi).
1. Gli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica volta a consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.
Art. 34. (Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 8 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 11, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 10.
2. Agli oneri recati dall'articolo 10, comma 13, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 16, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 16, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.
Art. 35. (Testi unici).
1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere più organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella presente legislatura, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata. [34]
2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, le sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
2) possibilità di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificità delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non è prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilità di cui al periodo precedente deve intendersi riferita alla sola entità massima del tributo;
3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi unici sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della citata
5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 36. (Abrogazione del
1. Il
Art. 37. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Alinea così modificato dall'art. 99 della
[2] Comma inserito dall'art. 3 della
[3] Comma già modificato dall'art. 3 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[5] La quota di cui al presente comma è stata ridotta al 47,22%, per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, dall'art. 4 della
[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[7] Comma inserito dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 3 della
[9] Comma così modificato dall'art. 99 della
[10] Lettera così sostituita dall'art. 53 della
[11] Lettera sostituita dall'art. 53 della
[12] Comma modificato dall'art. 53 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 53 della
[14] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 332, della
[15] Comma inserito dall'art. 53 della
[16] Comma già modificato dall'art. 53 della
[17] Comma già modificato dall'art. 1, comma 238, della
[18] Lettera così modificata dall'art. 83 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[19] Lettera così modificata dall'art. 27 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000.
[20] Lettera abrogata dall'art. 83 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[21] Comma così modificato dall'art. 5 della
[22] Alinea così modificato dall'art. 99 della
[23] Comma abrogato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[24] Comma abrogato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[25] Comma abrogato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[26] Comma abrogato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[27] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2000, n. 525, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38 della del
[28] La Corte costituzionale con sentenza 16 maggio 2002, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[29] L'art. 37 della
[30] Comma inserito dall'art. 33 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[31] Comma già modificato dall'art. 1, comma 713, della
[32] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[33] Articolo abrogato dall'art. 36 del
[34] Comma così modificato dall'art. 99 della