Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 27/02/2009 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 80.3.49 - L. 27 febbraio 2009, n. 14. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(G.U. 28 febbraio 2009, n. 49 - S.O. n. 28)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 1 dell'articolo 5, dell'articolo 7 e dell'articolo 35 del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il comma 48 dell’articolo 2 della
"48. Le sanzioni di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del
All’articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l’articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della
1-ter. All’articolo 2, comma 28, della
1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l’anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della
1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
1-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l’anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater».
All’articolo 4, al comma 1, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
All’articolo 5, al comma 1, le parole: «1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1999».
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Società di rilevazione statistica dell’ISTAT) - 1. All’articolo 10-bis, comma 5, del
a) al primo periodo, le parole: "con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni," sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: "partecipanti alla società" sono soppresse e le parole: "in questa" sono sostituite dalle seguenti: "nella società";
c) al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"».
Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Criteri e parametri di misurabilità dell’azione amministrativa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell’azione amministrativa da applicare ai fini dell’erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all’articolo 67, commi 2 e 3, del
a) correlazione diretta e significativa con l’impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell’azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell’ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell’ufficio».
All’articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All’articolo 17 del
2-ter. All’articolo 1, comma 1314, della
2-quater. All’articolo 1, comma 1318, della
"c-bis) spese di funzionamento"».
All’articolo 12:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell’articolo 1, comma 562, della
nella rubrica, dopo le parole: «nelle nuove province» sono inserite le seguenti: «e l’erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata».
Nel capo VI, dopo l’articolo 12, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. - (Modifiche alla
a) all’articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici";
b) all’articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
"l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati"».
All’articolo 14:
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 60-bis del
"1-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito è pari al 3 per cento dell’organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all’unità"»;
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della
All’articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall’articolo 1, comma 6, del
All’articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 13, comma 3, del
All’articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di continuare a garantire l’offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze».
All’articolo 22:
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’articolo 126 della
"3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento, subentrando nelle relative garanzie"»;
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di garanzie a favore di cooperative agricole».
All’articolo 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della
1-ter. All’articolo 2, comma 126, secondo periodo, della
1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della
All’articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al
a) all’articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l’applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all’articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto";
b) all’articolo 53, comma 6, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";
c) all’articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
d) nel titolo V, dopo l’articolo 57 è aggiunto il seguente:
"Art. 57-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico) - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all’abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l’utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico"».
All’articolo 26, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
All’articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 25 del
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le seguenti: "da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," e dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "all’individuazione della quota parte da destinare all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e";
b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti"».
All’articolo 29 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. In funzione dell’andamento infortunistico del settore dell’autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
1-ter. All’articolo 75 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
1-quater. Alla
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione";
b) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso";
c) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione";
d) all’articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un ‘foglio di servizio’ completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";
e) dopo l’articolo 11, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Sanzioni) - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza".
1-quinquies. All’articolo 11, comma 5, della
"c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al
1-sexies. L’articolo 253, comma 25, del codice di cui al
"25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo IlI, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici".
1-septies. Al comma 1 dell’articolo 20 del
1-octies. La scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni, legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
1-novies. Le risorse rivenienti nell’esercizio finanziario 2008 dall’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 232, della
1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all’articolo 34-sexies del
1-undecies. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell’esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui: all’articolo 145, comma 40, della
1-duodecies. All’articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi".
1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della
1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall’articolo 1, comma 78, della
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella
a) all’articolo 1-ter, comma 1, del
b) all’articolo 241 del codice di cui al
All’articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sano individuate le modalità di corresponsione dell’indennizzo di cui al comma 1-bis».
All’articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del
2-ter. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del
Dopo l’articolo 34, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). - 1. Al fine di garantire la continuità dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, del
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 2.709.709 per l’anno 2009 e di euro 3.918.252 a decorrere dall’anno 2010, si provvede quanto ad euro 1.246.000 a decorrere dall’anno 2009 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 20, della
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Nell’ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l’ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell’AIFA è fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità.
5. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l’AlFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del
6. Nel triennio 2009-2011, l’AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del
7. L’onere derivante dall’attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell’AIFA ed è finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b), del
L’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). - 1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del
2. Il secondo periodo del comma 14 dell’articolo 66 del
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 66 del
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi Spa, per effetto del
5. Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
7. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2009, 2,6 milioni di euro per l’anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all’allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l’erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
14. Il termine di cui all’articolo 10, comma 3, della
15. L’articolo 8-bis, comma 1, del
16. Nell’articolo 4-septies del
All’articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Resta valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del
All’articolo 37 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All’articolo 4, comma 9, del
2-ter. Al
a) all’articolo 4, comma 1, la parola: "105" è sostituita dalla seguente: "100";
b) all’articolo 4, comma 2, le parole: "80" e: "25" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "90" e: "10";
c) all’articolo 4, comma 3, nell’alinea, la parola: "25" è sostituita dalla seguente: "10" e la lettera c) è abrogata;
d) all’articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l’attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell’esame di Stato";
e) all’articolo 5, comma 1, le parole: "scolastica statale o paritaria" sono soppresse.
2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al
All’articolo 41:
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All’articolo 6, comma 4-ter, del
a) ovunque ricorrano, le parole: "4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015";
b) dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "per l’importo complessivamente corrispondente all’entità del Fondo di cui al comma 4-bis".
6-ter. All’articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del
6-quater. Al fine di proseguire l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell’ambito delle procedure previste dalla
al comma 16, primo periodo, le parole: «di cui al predetto comma 251» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 251 dell’articolo 1 della citata
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«16-bis. Al comma 14 dell’articolo 19 del
16-ter. Per le finalità dell’articolo 1, comma 484, della
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso configurano attività escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-sexies. La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall’articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le modalità stabilite ai sensi del comma 16-sexies, è determinato l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo è ripartito nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 493, secondo periodo, della
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
16-decies. A decorrere dal 1° febbraio 2009, nel comma 2 dell’articolo 12 del
16-undecies. Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, della
16-duodecies. All’articolo 32 della
a) al secondo comma, dopo le parole: "aumento del canone" sono inserite le seguenti: ", per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27,";
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo".
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) nonché per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1° agosto 2008, con utilizzazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l’efficienza e l’efficacia dell’azione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti nell’ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell’incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell’articolo 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell’evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato per l’esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall’articolo 14, comma 1, del
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria è istituito un fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l’anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all’attuazione della Programmazione cofinanziata dall’Unione europea per il periodo 2007-2013».
Dopo l’articolo 41, è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Editoria). - 1. All’articolo 20 del
"3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall’articolo 153, comma 2, della
2. All’articolo 1 della
a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche";
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
3. All’articolo 44 del
"1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario".
4. All’attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All’articolo 37, comma 1, alinea, della
6. All’articolo 37, comma 1, lettera b), della
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 42 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma 110, della
7-ter. Al regolamento di cui al
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
b) all’articolo 2, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
c) all’articolo 3, comma 1, le parole: ", dell’imposta regionale sulle attività produttive" sono soppresse;
d) all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917," sono inserite le seguenti: "dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive," e le parole: "anche in forma unificata," sono soppresse;
e) all’articolo 4, comma 3-bis, la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "luglio";
f) all’articolo 5, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono" e la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove";
g) all’articolo 5, comma 4, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
h) all’articolo 5-bis, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
i) all’articolo 5-bis, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
l) all’articolo 8, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" e le parole: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3." sono soppresse.
7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell’articolo 3 della
7-quinquies. Al regolamento di cui al
a) agli articoli 16 e 17, la parola: "25", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "30";
b) all’articolo 19, comma 1, le parole: "corrisposta nel" e le parole: "o la rata di pensione corrisposta nel" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza del" e le parole: "allo stesso mese" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse retribuzioni";
c) all’articolo 19, comma 2, le parole: "nel mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "sulla retribuzione di competenza del mese di luglio".
7-sexies. Per l’anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti abilitati nonché i sostituti d’imposta, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del
7-septies. All’articolo 32, comma 7-bis, del
7-octies. All’articolo 2 del
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,";
b) al comma 7, alinea, la parola: "annualmente" è soppressa e le parole da: "fino a una percentuale" fino a: "da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "le quote delle risorse intestate ’Fondo unico giustizia’, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione";
c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente:
"7-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, la percentuale di cui all’alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici".
7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell’articolo 22 del
7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli articoli 3 e 4 del
Dopo l’articolo 42, sono inseriti i seguenti:
«Art. 42-bis. - (Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità). - 1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della
Art. 42-ter. - (Interpretazione autentica dell’articolo 16-bis della
Dopo l’articolo 43, è inserito seguente:
«Art. 43-bis. - (Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici). - 1. In considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione.
2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. II trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti.
4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 è determinato dall’Agenzia del territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del
5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione è effettuato senza versamento di corrispettivo.
6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del comma 4. Tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell’eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.
7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP, in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività di cui al comma 6. L’eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa è assegnata ai soggetti originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze, per rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, è autorizzato a concedere un’anticipazione di tesoreria che è estinta entro l’anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L’acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell’articolo 2 della
8. L’eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma 488 dell’articolo 2 della
9. Qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l’utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall’Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l’eventuale parte residua di anticipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall’Agenzia del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.
10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a restituire agli enti tale differenza mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell’Agenzia del demanio.
11. La seconda operazione di cartolarizzazione è conclusa a seguito dell’avvenuto rimborso delle passività di cui al comma 6.
12. Per le finalità di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e 20 dell’articolo 3 del
13. L’Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari. Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 dell’articolo 3 del
14. Esperite le attività di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passività relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed è posta in liquidazione. L’Agenzia del territorio, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, effettua entro dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici».
All’articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
Dopo l’articolo 44, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 20 del
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l’attuazione del programma, con l’indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell’intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l’abbreviazione fino alla metà dei termini previsiti dalla normativa vigente per l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell’intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all’articolo 1, comma 1, della
6. L’inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 20, comma 4, del
7. L’articolo 4 della
"Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l’ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell’ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l’amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell’ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
5. Nell’espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell’amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i princìpi contenuti nella
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all’articolo 10 del regio
b) riduzione dell’assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all’articolo 1, comma 42, della
c) revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, di cui all’articolo 9 della
d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 10 del
e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 10 del
[1] L'art. 2268 del