§ 42.2.6a - Legge 10 febbraio 1962, n. 66.
Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:10/02/1962
Numero:66


Sommario
Art. 1.      L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede
Art. 2.      L'Opera nazionale per i ciechi civili è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente [...]
Art. 3.      Il Consiglio di amministrazione
Art. 4.      Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e [...]
Art. 5.      La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto
Art. 6.      L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica
Art. 7.      Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione [...]
Art. 8.      Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto [...]
Art. 9.      L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'art. 1 è determinato maggiorando il trattamento stabilito dall'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e [...]
Art. 10.      I ciechi, che prima del 25° anno di età non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di [...]
Art. 11.  [2]
Art. 12.  [3]
Art. 13.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla [...]
Art. 14.      L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'art. 11, in relazione all'art. 7, per [...]
Art. 15.      Salvo quanto previsto dall'art. 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore [...]
Art. 16.      Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui alla lettera d) dell'art. 1, lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire 200 milioni
Art. 17.      All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge relativa all'"Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti [...]
Art. 18.      E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge
Art. 19.      L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con [...]


§ 42.2.6a - Legge 10 febbraio 1962, n. 66.

Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili. [1]

(G.U. 7 marzo 1962, n. 61).

 

 

     Art. 1.

     L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede:

     a) alla concessione della pensione non riversibile ai ciechi civili, di cui al successivo art. 7;

     b) a coordinare e potenziare le attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi;

     c) a promuovere iniziative aventi per iscopo il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia - in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate - le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;

     d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti;

     e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.

     L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

     Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'art. 13.

     Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 2.

     L'Opera nazionale per i ciechi civili è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno.

     I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

     I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

     Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio di amministrazione:

     1) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;

     2) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;

     3) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;

     4) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;

     5) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;

     6) delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;

     7) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.

     Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.

     Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.

     In casi di urgenza il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri l) e 3) dell'art. 3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.

 

          Art. 5.

     La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:

     a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro;

     b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno;

     c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;

     d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanità.

     Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e dura in carica quattro anni.

 

          Art. 6.

     L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica.

     L'organizzazione periferica è costituita principalmente dagli uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera.

     Presso gli uffici della Sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili.

 

          Art. 7.

     Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno.

 

          Art. 8.

     Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età.

 

          Art. 9.

     L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'art. 1 è determinato maggiorando il trattamento stabilito dall'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

     Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 14.

 

          Art. 10.

     I ciechi, che prima del 25° anno di età non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino alcuna attività lavorativa, nonchè i ciechi ospitati in istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.

     Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale, o compiuto il 25° anno di età, la pensione viene concessa nella misura di cui all'art. 9.

     Qualora, a causa di altra infermità, il cieco sia impossibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'art. 9 della presente legge.

 

          Art. 11. [2]

     L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati, rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.

     Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.

     Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

     Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite più Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti.

     Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.

     Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico.

 

          Art. 12. [3]

     Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanità e composta di:

     a) un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

     b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

     c) un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

     La Commissione superiore è presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

     In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro per la sanità.

 

          Art. 13.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 14.

     L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'art. 11, in relazione all'art. 7, per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni.

 

          Art. 15.

     Salvo quanto previsto dall'art. 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

 

          Art. 16.

     Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui alla lettera d) dell'art. 1, lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire 200 milioni.

     Il contributo di cui al precedente comma decorre dalla data di stipula della convenzione prevista alla stessa lettera d) dell'art. 1.

 

          Art. 17.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge relativa all'"Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 18.

     E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 19.

     L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

     Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Ai sensi dell'art. 30 della L. 8 novembre 2000, n. 328, con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24 della stessa L. 328/2000, le disposizioni sugli emolumenti economici previsti dalla presente legge sono abrogate.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 718.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 10 agosto 1964, n. 718.