§ 98.1.28198 - D.L. 24 gennaio 1991, n. 25 .
Integrazione dell'art. 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/01/1991
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'art. 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28198 - D.L. 24 gennaio 1991, n. 25 [1] .

Integrazione dell'art. 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie

(G.U. 24 gennaio 1991, n. 20)

 

     Art. 1.

     1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'art. 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: "lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente “Ferrovie dello Stato" [2] .

     1-bis. L'ente “Ferrovie dello Stato'' non potrà conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente decreto [3] .

     2. [4]

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 marzo 1991, n. 98.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma soppresso dalla legge di conversione.