Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/01/1991 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'art. 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28198 - D.L. 24 gennaio 1991, n. 25 [1] .
Integrazione dell'art. 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie
(G.U. 24 gennaio 1991, n. 20)
1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'art. 2, primo comma, lettera h), della
1-bis. L'ente “Ferrovie dello Stato'' non potrà conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente decreto [3] .
2. [4]
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma soppresso dalla legge di conversione.