Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 24/09/2002 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa. |
Art. 2. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni. |
Art. 3. Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie |
Art. 4. Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini. |
Art. 5. Disposizioni in materia di imposta di bollo. |
Art. 5 bis. (Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti). |
Art. 6. Copertura finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 95.21.108 - D.L. 24 settembre 2002, n. 209. [1]
Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
(G.U. 25 settembre 2002, n. 225).
Art. 1. Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa.
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla
a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili [3];
a bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del
1 bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli entiche esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonchè di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1 gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della
2 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008. La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento;
b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della
b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento [7].
2 ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis [8].
2 quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri [9].
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al l° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese dì assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contrattai di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute [10].
2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del
5 bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 2. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni.
1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della
Art. 3. Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie [17].
1. Al
a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";
c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto
1 bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [19].
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
2 bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
2 ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare" e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne, nonchè per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonchè la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del
2 quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
2 quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del
2 sexies. All'articolo 128, comma 6, della
Art. 4. Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini.
1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del
2. Al
0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi" [26];
0b) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti" [27];
0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2" [28];
a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente: "4 quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1 ottobre 2004";
b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:"Art. 59 bis. Termini di notificazione della cartella di pagamento.
1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.".
2 bis. Al
a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati [29].
2 ter. All'articolo 77, comma 1, della
2 quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del
2 quinquies. All'articolo 3 del
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento" [32].
2 sexies. [I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
2 septies. [Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al
2 octies. [Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato
2 nonies. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato
2 decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
2 undecies. All'articolo 36 del
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato" [38].
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2002" [39].
3 bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002" [40].
3 ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinchè gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso [41].
Art. 5. Disposizioni in materia di imposta di bollo.
1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti: ", nonchè vaglia cambiari della Banca d'Italia";
b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.".
1 bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al
2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.
2 bis. All'articolo 3, comma 13, della
Art. 5 bis. (Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti). [44]
1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
Art. 6. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 270 milioni di euro per l'anno 2002, 605 milioni di euro per l'anno 2003, 33 milioni di euro per l'anno 2004 e 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [45].
Art. 7. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente alinea, vedi l'art. 1 della L. di conversione.
[3] L'originaria lettera a) è stata così sostituita dalle attuali lettere a) e a bis) per effetto della L. di conversione.
[4] L'originaria lettera a) è stata così sostituita dalle attuali lettere a) e a bis) per effetto della L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] L'originario comma 2 è stato sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto della L. di conversione. Il presente comma, già modificato dall'art. 2 del
[7] L'originario comma 2 è stato sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto della L. di conversione. Il presente comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 2 del
[8] L'originario comma 2 è stato sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto della L. di conversione.
[9] L'originario comma 2 è stato sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto della L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dall'art. 41 bis del
[11] Comma inserito dall'art. 68 del
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il terzo periodo è stato soppresso dall'art. 11 del
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1, comma 110, della
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 5 della
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Lettera premessa alla lett. a) dalla L. di conversione.
[27] Lettera premessa alla lett. a) dalla L. di conversione.
[28] Lettera premessa alla lett. a) dalla L. di conversione.
[29] Comma inserito dalla L. di conversione.
[30] Comma inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 7, comma 2, lett. gg septies (nella versione previgente alla sostituzione apportata dall'art. 5 del
[34] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 7, comma 2, lett. gg septies (nella versione previgente alla sostituzione apportata dall'art. 5 del
[35] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 7, comma 2, lett. gg septies (nella versione previgente alla sostituzione apportata dall'art. 5 del
[36] Comma inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma inserito dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 477, della
[38] Comma inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma inserito dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.