Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/08/1995 |
Numero: | 341 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle [...] |
§ 98.1.26993 - Legge 8 agosto 1995, n. 341.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
(G.U. 18 agosto 1995, n. 192)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, è premesso il seguente:
"Art. 01 (Finalità). - 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III".
All'art. 1:
al comma 1, sono premesse le parole: "Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse,";
al comma 3, al secondo e al quarto periodo, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 60 per cento".
All'art. 2, comma 3, primo periodo, la parola: "prescelta" è sostituita dalla seguente: "individuata"; e, al secondo periodo, le parole: "terrà conto" sono sostituite dalle seguenti: "avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto".
Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili). - 1. All'art. 1-bis, comma 1, del
All'art. 4, comma 3, dopo le parole: "Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono inserite le seguenti: "d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e"; e dopo le parole: "per investimenti cofinanziati dall'Unione europea" sono inserite le seguenti:", per investimenti cofinanziati dai privati".
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
2. E' altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del
3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonchè i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle Amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4 del
4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle Amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.
5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di 30 unità di cui 3 dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e 27 unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con
8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del
9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonchè con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del
All'art. 7:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Il Governo riferisce annualmente al Parlamento" sono inserite le seguenti: ", in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese,"; e, al secondo periodo, le parole: ", in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica," sono soppresse;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonchè i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'art. 2".
All'art. 10:
al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "in materia di appalti" sono aggiunte le seguenti: ", anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla società di cui all'art. 10 del
All'art. 17, al comma 4, dopo il capoverso 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni".
All'art. 21:
al comma 1, dopo le parole: "almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista" sono inserite le seguenti: "dal piano di fattibilità originale";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le esigenze connesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'art. 32 della
il comma 4 è soppresso.
Dopo l'art. 21, sono inseriti i seguenti:
"Art. 21-bis (Trasferimento di alloggi). - 1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del
2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.
3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.
5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.
6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 28 della
Art. 21-ter (Disposizioni per accelerare la ricostruzione). - 1. All'art. 21 del testo unico approvato con
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "dalla presentazione" sono inserite le seguenti "di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonchè" e sono soppresse le parole: "e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3";
b) il comma 3 è sostituto dal seguente:
"3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13"".
All'art. 22:
al comma 2, dopo le parole: "indicati negli allegati stessi" sono inserite le seguenti: ", previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura";
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-
al comma 7, terzo periodo, la parola: "assegnato" è sostituita dalla seguente: "assegnata"; e, al quarto periodo, dopo le parole: "Il termine del 31 dicembre" è inserita la seguente: "1995";
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII della
L'art. 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Differimento di termini). - 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio l991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'art. 4, comma 9, del
2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'art. 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.
4. I termini di cui all'art. 1, lettere d) ed e), nonchè quelli di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.
5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo".
All'art. 27, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla